LOCRI – Come è stato anticipato ieri dal nostro giornale, è stata approvata venerdì scorso 7 dicembre dalla Camera dei deputati, la legge di conversione con modificazioni richieste dal Senato, del decreto legge del 10 ottobre 2012 numero 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. Tradotto significa, che anche il Comune di Locri pur non rientrando tra i Comuni con un numero di abitanti pari a ventimila, potrebbe disporre del cosìddetto “fondo di rotazione”, denominato così per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, un vero e proprio “salvavita” per gli Enti in fase di predissesto. Ciò non toglie, che potrebbe trattarsi, così come l’aveva definito il viceprefetto Crea nell’incontro con il legali, di «un tentativo estremo che non necessariamente può essere destinato al successo», una probabilità messa in risalto anche questa mattina dal Segretario Generale Arturo Tresoldi. La concessione del fondo dipenderà unicamente da come interpreterà la sezione regionale della Corte dei Conti, quanto illustrato dal maxiemendamento, ovvero la parte in cui dice che : «la procedura di riequilibrio non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti (provveda a decorrere dall’entrata in vigore dalla presente disposizione), ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 149, ad assegnare un termine per l’adozione di misure correttive” (comma 6 articolo 243 bis)». E poi «il Consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera, di cui al comma 1, (delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni), compreso quello in corso corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario». Prima del 18 dicembre, termine ultimo per la presentazione del piano di risanamento dell’Ente, i Commissari dovranno rendere noto alla Corte dei Conti quanto espresso dal suddetto articolo (243 bis- comma 6); anzi, pare che giovedì la stessa Corte dei Conti terrà un’audizione, proprio per capire come eventualmente bisognerà procedere dinanzi a questo ostacolo procedurale. Un rischio quello di non poter disporre del fondo rotativo, anche dopo aver avviato la procedura di riequilibrio, che non colpisce solo il Comune di Locri, ma anche quello di Reggio Calabria. «Noi – ha dichiarato Tresoldi – faremo di tutto per rientrarci, poi le interpretazioni saranno sottoposte al vaglio della Corte dei Conti». Se al Comune venisse data la disponibilità di accedere a tale fondo, si tratterebbe di una cifra superiore ai due milioni di euro, in quanto è stata confermata per ciascun abitante la somma equivalente di 300,00 euro; senza contare che potrebbe presentarsi la remota possibilità di una riduzione per tutti i Comuni (con una percentuale elevata dei debiti da appianare) della cifra destinata e quindi l’eventualità che il fondo non sia in grado di poter coprire le esigenze tutti i Comuni che lo richiedessero. Ma questa, è solo un’ipotesi. Entrando nel dettaglio (dell’articolo 243 bis), il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonchè alla Commissione. Sono 60 i giorni dati a disposizione al Comune per proporre un piano di riequilibrio da cui scaturiscono altri 60 giorni per consentire alla Commissione di valutarlo. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, una sottocommissione composta da rappresentanti scelti, dai Ministri dell’Interno e dell’economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri (e dall’Anci), svolgerà la necessaria istruttoria anche sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, delibera e stabilisce se approvare o respingere il piano. Se dovesse essere respinto, entro trenta giorni è possibile fare ricorso, da cui scatterebbero altri 30 giorni per rispondere al suddetto ricorso: «la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (si legge poi nell’articolo), è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno». Insomma, sarà fondamentale prestare attenzione a tutti gli adempimenti che interesseranno gli enti locali che richiederanno l’accesso al fondo di rotazione. In parole povere, ha poi commentato Tresodi «si tratta di una forma di dissesto mascherato, poichè molti di questi requisiti si ritrovano nell’articolo 246 concernente la pratica del dissesto».
FRANCESCA CUSUMANO