di Gianluca Albanese
BIANCO – Il Consiglio di Stato “sezione seconda” (Ermanno de Francisco, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Francesco Frigida, Consigliere, Cecilia Altavista, Consigliere, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore) al termine della camera di consiglio dello scorso 22 giugno ha emesso la sentenza pubblicata in data odierna con la quale accoglie il ricorso di prime cure e annulla la proclamazione degli eletti nelle elezioni del Comune di Bianco (RC) svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020.
Come si ricorderà, lo scorso autunno la lista capeggiata da Aldo Canturi vinse la competizione per pochissime preferenze, tanto che la lista avversaria che candidava a sindaco Pino Serra preannunciò subito il ricorso al TAR, contestando pure un determinato numero di schede (14) e l’erronea attribuzione di un voto alla lista n. 2, anziché alla lista n.1, chiedendo quindi l’attribuzione a quest’ultima di 15 voti che le sarebbero stati illegittimamente sottratti. In via subordinata essi avevano chiesto l’annullamento del voto nelle sezioni n. 2 e n. 4 per l’asserita illegittimità dell’ammissione al voto domiciliare di quattro elettori. In ulteriore subordine, veniva chiesto l’annullamento di tutte le operazioni elettorali per la pretesa illegittimità dell’ammissione di 21 elettori al voto assistito nelle cinque sezioni elettorali.
Tra le motivazioni addotte nell’appello della lista di Serra era scritto, tra l’altro, che “In ogni caso, tutte le patologie degli elettori ammessi al voto assistito sarebbero state “assolutamente estranee alla previsione normativa e tutte riconducibili a difficoltà di deambulazione, che non consentono l’ammissione al voto con accompagnatore”, dato che un tale voto sostanzierebbe “una eccezionale deroga alla segretezza e personalità del voto” che “deve necessariamente essere circoscritta alla limitata ipotesi in cui l’elettore sia impedito ad esprimere autonomamente il voto”. Per gli elettori con difficoltà di deambulazione soccorrerebbero le previsioni sul voto domiciliare di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006 e quelle che attribuiscono la facoltà di votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune di cui all’art. 1 della legge n. 15/1991”.
“Quindi, – è scritto nella sentenza del Consiglio di Stato – è fondato il terzo motivo d’appello, in quanto deve essere considerata illegittima l’ammissione al voto assistito in ragione di difficoltà di deambulazione e di stazione eretta, degli elettori indicati nei verbali delle cinque sezioni elettorali, il cui numero di voti supera la prova di resistenza”.
Dunque, per effetto della sentenza che ribalta quanto stabilito dal Tar“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di prime cure e annulla la proclamazione degli eletti nelle elezioni del Comune di Bianco (RC) svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020”.