di Gianluca Albanese
SIDERNO – Siamo al terzo atto di una vicenda giuridica che gli amanti delle commedie del grande Eduardo saprebbero, forse, come titolare. Ci riferiamo al debito del Comune di Locri nei confronti della Città di Siderno per la somma complessiva di 1.376.532,43 per obbligazioni pro quota derivanti dalla gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’impianto di depurazione delle acque sito, appunto, in Siderno in contrada Pellegrina, per il quale, più di un lustro fa, l’Ente sidernese promuoveva un procedimento monitorio teso a ottenere il pagamento dell’intera somma. Locri, infatti, è uno dei centri collettati al depuratore consortile di Siderno (insieme a Gerace, Antonimina e Grotteria) e, come tale, obbligato al pagamento delle quote per la sua gestione e manutenzione.
Dopo un paio di rimbalzi di competenze tra giudice amministrativo e giustizia ordinaria a seguito dei decreti ingiuntivi dell’ente, il primo atto si consumava nel 2017, precisamente il 24 agosto, quando il Tribunale di Locri ingiungeva al Comune di Locri il pagamento della somma di 1.376.532,43 oltre agli interessi di mora a quella data e alle spese di procedura. Il Comune di Locri si opponeva ma il Tribunale, con sentenza n. 47/2021 sanciva il parziale riconoscimento del credito a favore del Comune di Siderno nella misura di 154.191,62 euro più interessi. Da quanto siamo riusciti a ricostruire, il Giudice avrebbe riconosciuto il debito maturato dal Comune di Locri dal 1998 al 2001, ovvero prima dell’operazione di finanza e progetto (cosiddetto “project financing”) per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, nel quale il Comune di Siderno veniva individuato come capofila, col 51,7484% dei costi di realizzazione a carico della società “Siderno Ambiente”, aggiudicataria dei lavori di esecuzione delle opere e il resto a carico della Regione. I Comuni collettati, nel 2009, aderirono all’operazione, impegnandosi altresì a subentrare al Commissario Delegato nei rapporti con la società concessionaria, disattendendo però l’impegno a lavori ultimati e senza versare le quote per le quali si erano impegnati. Da qui il giudizio avviato nel 2012 da “Siderno Ambiente” contro i comuni collettati che il Comune di Siderno ha risolto con una transazione perfezionata tra il 2014 e il 2015 e il subentro di un nuovo gestore, la “Novito Acque SpA”.
In estrema sintesi, dunque, il giudice ha finora riconosciuto come debito dovuto solo la somma per la gestione del depuratore precedente a quello attuale.
Troppo poco per il Comune di Siderno, che ritiene che sussista una condizione di fatto per la quale è facile dimostrare che per tutto lo scorso ventennio, il Comune di Locri è rimasto comunque collettato al depuratore consortile con sede a Siderno e obbligato a versare le proprie quote, tanto che era la stessa Commissione Straordinaria in carica fino allo scorso ottobre a deliberare l’incarico di esperire contro il Comune di Locri quella che, nel linguaggio tecnico-giuridico, viene definita “azione di arricchimento senza causa” per il recupero delle somme pro quota, nascenti, appunto, dalla gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione sito in contrada Pellegrina a Siderno.
L’azione, che l’avvocato Antonio Ferreri, del collegio difensivo dell’Ente, notificherà in data odierna, mira a ottenere la differenza tra quanto già stabilito dal Giudice come debito del Comune di Locri e quanto, invece, è effettivamente dovuto. Dunque, una somma superiore al milione di euro.
L’azione di “arricchimento senza causa” è prevista dall’articolo 2041 del Codice Civile e prevede che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale”. In questo caso, l’indebito arricchimento consisterebbe nell’aver fruito del servizio di depurazione delle acque senza corrispondere il canone dovuto.