di Simona Ansani
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. È quanto si evince dalla sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 1394 (6 marzo 200).
{loadposition articolointerno, rounded}
La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art. 659 c.p.) “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.