LOCRI- Dopo la determina n° 1 del servizio R.O.L. (Responsabile Organizzazione Locale), in cui il Capo Servizio Teresa Anna Naymo chiedeva la revoca parziale delle somma indebitamente percepite a titolo di indennità di rischio e disagio, in virtù di quanto esposto dalla famosa determina n° 53, oggi la Segreteria Provinciale del Sulpm (Sindacato Lavoratori Polizia Municipale), riprendendo la missiva del Segretario Regionale Bonfilio (in cui ribadiva che tutti i compensi incentivanti previsti dai Contratti Decentrati Integrativi erano stati erogati in base a specifici accordi decentrati scritti, intervenuti tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, sottoposti al controllo dei revisori), attraverso una nota avente per oggetto la «Ripetizione somme di salario accessorio per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 (rischio-disagio)- Illegittimità determina 53- Area Vigilanza- Diffida di revoca», fornisce ulteriori chiarimenti sul perdurare dell’incresciosa vicenda che sta fortemente minacciando la serenità degli operatori e delle loro famiglie in vista di ciò che stanno per subire.
INDENNITA’ DI RISCHIO E DISAGIO
In primis, il Sulpm tiene a precisare qual è l’indennità di rischio e quella di disagio. La prima «tende a compensare la prestazione lavorativa ricompresa in quelle attività esposte a rischio (tra cui la Polizia Locale) la cui individuazione è demandata all’Ente ai sensi del D. Lgs 81/2008»; la seconda, «tende a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali, ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti» . Altra indennità è quella di vigilanza, intesa «come trattamento stipendiale volto ad indennizzare la pecularietà della Polizia Locale nelle funzioni demandate dalla Legge Quadro sulla Polizia Municipale 65/86, Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale, Pubblica Sicurezza. In merito alla prima indennità, nonostante le battaglie intraprese dal Sindacato, sembra che il Comune di Locri risulti ancora inadempiente circa le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, essendo L’Ente privo del Documento di Valutazione dei Rischi, della figura del Responsabile di Sicurezza, con gravi responsabilità in capo al datore di lavoro. Nel Contratto Decentrato Integrativo, stipulato nel 2006 nel Comune di Locri, le due indennità sono state raggruppate, poichè la condizione di rischio è stata considerata (secondo quanto certificato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro), fattispecie della condizione di disagio. Da ciò ne è emerso che sino al primo semestre 2010, questa indennità è stata percepita da tutti i dipendenti comunali aventi diritto (non solo per quelli dell’Area di Vigilanza) in forza di tale contratto, il quale non ha operato alcuna distinzione tra i due istituti. Questa situazione si è protratta fino al mese di maggio 2011, quando vennero chiusi i Contratti Decentrati Integrativi, riferiti agli anni 2007-2008-2009, contratti dal Sulpm mai sottoscritti. Così all’interno di tali contratti, senza tenere conto della precedente voce contrattuale nella quale si era già provveduto alle liquidazioni delle indennità di rischio- disagio negli anni precedenti, si è proceduto ad un’ulteriore differenziazione dei due istituti, con conseguente distribuzione del personale dell’Ente in categoria C: per l’indennità di rischio: 42 istruttori per il 2007; 36 istruttori per il 2008 e 35 istruttori per il 2009; per l’indennità di disagio: 1 istruttore per il 2007 ; 2 istruttori per il 2008; 2 istruttori per il 2009 ( con durata per tutti di 5 mesi). Con questa distinzione, i Contratti Decentrati Integrativi sottoscritti nel mese di maggio, hanno riconosciuto per gli appartenenti alla Polizia Locale, la specifica indennità di rischio».
COSA CHIEDE IL SULPM?
Dopo la verifica contabile dell’ispettore ministeriale Cervellini, nella quale evidenziava le criticità nell’attività amministrativa di Locri, rilevando come al personale di vigilanza fossero state corrisposte delle somme di salario accessorio non dovute, per gli anni 2007, 2008, 2009 e primo semestre 2010, il responsabile dell’Area Vigilanza il 15 novembre 2012, confermando che si trattava di «somme attribuite a titolo di indennità di disagio» comunicò al Commissario Prefettizio e al Segretario Comunale di aver preso atto dell’ indebita erogazione dell’indennità di salario accessorio e della legittimità della successiva attività di recupero delle somme, per come indicato dall’Ispettore Cervellini. Nella nota del 22 novembre, invece, la Crea dopo aver preso atto della critica situazione finanziaria dell’Ente, invitò i Responsabili del Settore «ad assumere ogni intervento volto ad adempiere alle prescrizioni della Corte dei Conti, provvedendo con urgenza, ad un ulteriore abbattimento delle spese e dei relativi impegni ed ad attivare ogni ulteriore azione tesa a conseguire, nell’ambito dei procedimenti assegnati, opportunità concrete di recupero di nuove entrate»; che tradotto non significa recuperare somme ai dipendenti. Alla luce di questo, il Sulpm avvalora l’idea che le somme di salario accessorio in discussione, agli Operatori di Polizia Locale, «sono state legittimamente erogate in forza di contratti decentrati sottoscritti dalle parti, legittimati (Revisore e Contabile) e quindi pienamente efficaci; non può pertanto una discutibile volontà unilaterale, dopo ben 5 anni pretendere la ripetizione delle somme erogate proprio in forza di tali contratti; e se quandanche illegittimità vi fossero state durante l’iter burocratico che ha condotto alla liquidazione di tali somme di salario accessorio, esse vanno ricercate altrove: non possono e non devono in alcun modo aver ricadute sul lavoratore che in assoluta buona fede, ha ricevuto gli emolumenti dovuti». Lo stesso Segretario Regionale del Sulpm, Giuseppe Bonfilio, aveva diffidato l’Ente «a provvedere alla revoca della determinazione n° 53, nonchè ad ogni richiesta di somme, tanto da produrre denuncia per abuso di potere e abuso di ufficio a carico dei responsabili del procedimento; la ripetizione di somme corrisposte ai dipendenti in forza di Contratti Decentrati Integrativi è impossibile se non è disposta dal Giudice del Lavoro».
FRANCESCA CUSUMANO