Altro problema estivo molto frequente: il vicino di casa è solito lasciare sul balcone il proprio amico a quattro zampe per diverse ore. Solo che con l’estate aumenta il caldo, e il balcone può trasformarsi in una trappola mortale. E’ maltrattamento? Cosa posso fare? Come mi comporto?
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Anzitutto partiamo da una premessa: non integra il reato di maltrattamento o abbandono di animali il semplice confinamento di un cane in un balcone in modo temporaneo. Non esiste una regola certa: il balcone può essere il luogo migliore al mondo in cui custodire temporaneamente un cane (se è ampio, fresco, ombreggiato e con acqua disponibile), così come può costituire luogo di tortura, anche solo per pochi minuti.
E’ quindi importante, come sempre, valutare bene sia il contesto, sia le condizioni dell’animale.
Situazione A. Se l’animale dà segni di sofferenza, lieve o grave, intervenite subito, a prescindere dalle condizioni del terrazzo: ciò che ci interessa principalmente, infatti, è la tutela dell’animale, che può soffrire per i motivi più disparati, anche a prescindere dall’illiceità della condotta del proprietario, ad esempio per essersi strangolato con un collare o per aver ingerito qualcosa di sbagliato.
In tal caso:
1) cercate di contattare subito il proprietario;
2) se non riuscite a trovare il proprietario, chiamate i Vigili del Fuoco ed eventualmente un veterinario, che potranno trarre in salvo l’animale e prestare le prime cure.
Ricordatevi di documentare la situazione con delle foto.
Situazione B. Se, invece, l’animale non dà segni di sofferenza, allora valutate bene la situazione:
– Se il balcone è ombreggiato, anche parzialmente, e c’è acqua disponibile, allora non c’è condotta illecita contestabile: al più, se ritenete, e con modi garbati, potreste cercare di contattare il proprietario per segnalare una situazione di potenziale rischio per l’animale, ma niente di più.
– Se, al contrario, il terrazzo è esposto al sole cocente e il cane non ha riparo, chiamate subito i Carabinieri e/o la Polizia Municipale. La condotta integra il reato di cui all’art. 727 comma 2 del Codice Penale, che punisce “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”
E’ vero che il reato presuppone che il cane abbia subito “gravi sofferenze”, ma in un contesto simile, purtroppo, non sarà difficile riscontrarle.
Situazione C. Vi è un’ultima ipotesi, ovvero quella in cui, a prescindere dalle condizioni ambientali, l’animale appaia chiaramente abbandonato da diverso tempo in quel terrazzo (ad esempio, nel caso in cui sia lì da un giorno o più senza intervento umano).
Anche in questo caso la condotta costituirà reato, quello di cui all’art. 727 comma 1 del Codice Penale che punisce chiunque abbandoni animali domestici o abituati alla cattività.
Potrete quindi chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, ricordandovi di essere pronti a documentare non solo il fatto che, in quel momento, il cane fosse abbandonato, ma che lo fosse anche per diverse ore precedenti (basta una testimonianza). (Avvocato Aldo Benato)
(Fonte dogalize.it)