RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
ROCCELLA IONICA – In ordine al comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione Comunale di Roccella Ionica relativamente alle interrogazioni presentate alla Camera ed al Senato riguardo il procedimento di vendita delle quote detenute dal socio Invitalia nella Società Porto Delle Grazie Srl si osserva quanto segue. Le considerazioni svolte nelle interrogazioni presentate relativamente alla circostanza che il Comune di Roccella Ionica è tenuto a dismettere le quote possedute nella Società Porto delle Grazie Srl sono assolutamente corrette e trovano il loro fondamento nella normativa precedente ed in quella attualmente vigente.
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Infatti, detto obbligo, originariamente sancito dalla n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) come modificata ed integrata dalle leggi finanziarie successive è oggi sancito dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che all’art. 1 comma 611 prevede:
“che gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
ed ancora all’art. 1 comma 612 espressamente prevede:
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi di conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
Si osserva che la nuova normativa vigente sul punto è addirittura più rigorosa poiché, mentre la precedente discriminava i comuni per numero di abitanti, la normativa attuale prevede la sussistenza dell’obbligo di dismissione per tutti i comuni indipendentemente dalla loro dimensione anagrafica. Pertanto, le conclusioni cui pervengono entrambe le interrogazioni sul punto sono assolutamente corrette.