Un Convegno per analizzare e discutere le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova legge sulla non punibilità per “tenuità del fatto”, con riferimento alla tutela dei diritti animali in Italia: lo organizza la LAV, martedì 22 settembre a Roma, insieme alla testata giornalistica online Diritto all’ambiente, con il patrocinio dei Ministeri della Giustizia, della Salute, dell’Ambiente e dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Un approfondimento dedicato alla nuova norma introdotta dalDecreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 che, pur apportando una modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali, non comporta alcuna depenalizzazione dei reati contro gli animali, né un indebolimento delle tutele conquistate negli anni, frutto di importanti pronunce in materia e del consolidamento di una coscienza socialeorientata verso il rispetto dell’integrità fisica e psicofisica degli animali quali esseri senzienti, come lo stesso Trattato di Lisbona all’articolo 13 ci ricorda.
Il citato Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino due condizioni: (i) che l’offesa sia di particolare tenuità, per l’esiguità del danno o del pericolo, e (ii) che il comportamento non risulti abituale.
Alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale e in considerazione del testo della nuova norma – che peraltro prevede espressamente l’esclusione del principio di “tenuità del fatto” quando l’autore abbia agito “per motivi abietti o futili o con crudeltà anche in danno di animali” – è da escludere che l’applicazione delle nuove regole possa comportare un indebolimento della tutela penale degli animali in Italia, che negli ultimi dieci anni ha avuto una grande evoluzione, anche grazie ad importanti sentenzeche ne hanno chiarito la portata normativa ed esteso l’applicazione.
Si pensi, alla sentenza “Green Hill” (l’allevamento bresciano di cani beagle destinati alla vivisezione), pietra miliare della tutela giuridica dei diritti animali nel nostro Paese, che ha visto la condanna dei responsabili dell’omonimo allevamento per il delitto di maltrattamento. e uccisione di animali. Anche con le modifiche introdotte del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28, l’esito di questo storico processo non avrebbe potuto essere diverso. I reati accertati, infatti, risultavano abituali – consistendo in una condotta costante e reiterata. Inoltre, l’esiguità del danno è da escludersi ogni qualvolta un essere senziente subisca delle lesioni o, peggio, la morte, come avvenuto per molti dei beagle presenti nella struttura in questione. Si pensi anche alla condanna inflitta al Circo Victor (2015) per le lesioni provocate agli animali a causa di “condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali”: dunque comportamenti reiterati di tale gravità da creare danni agli animali.
Queste considerazioni, che escludono la depenalizzazione dei reati contro gli animali, possono essere applicate alla quasi totalità delle fattispecie in cui un animale sia vittima di maltrattamenti. L’elemento della abitualità e la rilevanza del danno subìto, sono infatti riscontrabili, ad esempio, in molte delle vicende giudiziarie riguardanti il trasporto di animali negli allevamenti intensivi: si pensi alla recente condanna della Corte di Cassazione nel processo “Mucche a Terra” di Cuneo, oppure nel caso della detenzione incompatibile di animali nei circhi, o nei delfinari e del loro utilizzo negli spettacoli che è per propria natura sistematico e all’origine di gravi sofferenze, verificabili e documentate.
Particolare attenzione, inoltre, merita la valutazione dell’applicabilità del principio di non punibilità per “tenuità del fatto” ai diversi momenti dell’iter processuale. Ad esempio, è da escluderne l’applicazione prima dello svolgimento delle indagini preliminari. Non sarebbe infatti possibile accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della “tenuità del fatto” – l’esiguità del danno o del pericolo e la condotta abituale – in assenza di opportune investigazioni.
Un altro possibile equivoco potrebbe concretizzarsi nel caso in cui un animale sottoposto a sequestro preventivo venisse dissequestrato e restituito al soggetto riconosciuto responsabile del maltrattamento, ma dichiarato non punibile per “particolarità tenuità del fatto”. Ciò non sarebbe in alcun modo ammissibile, poiché la “non punibilità” non costituisce una forma di “assoluzione” né esclude la responsabilità penale del soggetto, in base alla quale si giustifica l’esigenza di proteggere l’animale, disponendone la confisca.
Questi ed altri aspetti relativi alla tutela giuridica degli animali, alla luce dei recenti sviluppi della normativa, vengono ben rappresentati nel manuale “Tutela giuridica degli animali” – edizione 2015 che sarà presentato dagli autori Maurizio Santoloci, Magistrato presso il Tribunale di Terni e Carla Campanaro, Avvocato del Foro di Roma, nel corso del Convegno organizzato da LAV e Diritto all’ambiente.
Un importante appuntamento per fare chiarezza sulle implicazioni della nuova legge, tracciare alcune linee guida per gli operatori del settore e individuare gli aspetti sostanziali e procedurali maggiormente significativi, affinché si escluda ogni possibile vulnus nella tutela dei diritti degli animali, così come prevista e riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano.
(fonte animalieanimali.it)