di Simona Ansani
E’ entrata in vigore dal 2 febbraio la legge che sansisce il divieto di pignorabilità degli animali. Finalmente gli animali di affezione di proprietà di un soggetto debitore non potranno più essere pignorati e dunque essere allontanati dalla propria abitazione e soprattutto dal compagno di vita umano. Il divieto è sancito dalla legge n. 221/2015, c.d. collegato ambientale.
Nello specifico, la legge interviene sull’art. 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, aggiungendo due commi appositi: il 6) bis che vieta in assoluto la pignorabilità di qualsiasi animale d’affezione o da compagnia tenuto “presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; e il 6) ter, che estende il medesimo divieto agli animali “impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.