di Simona Ansani
La Corte di Cassazione con sentenza 18748 del 29 aprile 2013, conferma l’orientamento della giurisprudenza a non considerare «appropriazione indebita» il ritrovamento per strada di un cane che, solo successivamente si rinviene il proprietario. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, e la notizia ha già fatto il giro del web, trovando pareri favorevoli e contrari fra i proprietari degli amici a 4 zampe e le associazioni animaliste.
Non restituire un cane trovato vagante per strada, che la Corte di Cassazione specifica, non può essere definito “cosa mobile”, non implica l’applicazione dell’articolo 647 del Codice Penale, e non può essere rivendicato da colui il quale non l’abbia richiesto entro venti giorni dalla scoperta della nuova casa di chi lo adotta. La sentenza fa riferimento alla vicenda di un anziano signore e il cane di razza boxer e richiama l’articolo 925 del Codice Civile, dove è previsto «l’acquisto della proprietà dell’animale da parte di chi sene sia impossessato e se l’animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove questo si trova». Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 647 del Codice Penale, necessita che l’acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui. L’acquisizione del possesso di un cane che si sia smarrito rientra infatti, nelle ipotesi di caso fortuito. Perciò non commette appropriazione indebita chi non restituisce il cane preso per strada. Risulta sbagliata l’applicazione dell’art. 647 del C.p. perché l’oggetto materiale del reato è un cane, che non può essere considerato “cosa mobile”. C’è però da specificare in ultimo, che se il cane ha il microchip e viene fatta la denuncia di smarrimento, in questo casa chi si impossessa del cane ritrovato vagante, ha l’obbligo di recarsi presso uno studio veterinario per le procedure di ritrovamento del proprietario.