(ph. Enzo Lacopo)
di Redazione
Il segretario provinciale e legale rappresentante della UIL/FPL, Nuccio Azzarà, ha diffidato il segretario generale del Consiglio Regionale della Calabria, a “revocare con effetto immediato alcuni provvedimenti ritenuti illegittimi“.
La stessa lettera di diffida, per conoscenza, è stata inviata anche al presidente del Consiglio Regionale della Calabria e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE:
Oggetto: DIFFIDA alla revoca di provvedimenti illegittimi
Il sottoscritto Annunziato Azzarà, n.q. di Segretario Provinciale e legale rappresentante della UIL-FPL,
PREMESSO CHE
-con atto pubblicato in data 08/11/2016, il SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE emanava I’AVVISO interno di selezione per il conferimento di n. 22 incarichi di Posizione Organizzativa per I’anno 2016;
– con atto pubblicato in data 31/10/2016, il SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE emanava I’AVVISO di selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2016;
– tali deliberazioni venivano assunte in esito alle risultanze del tavolo di contrattazione decentrata-integrativa al quale avevano partecipato le RSU elette nell’anno 2015;
– dette RSU non sono legittimate ad operare, attesa l’irregolarità dell’elezione statuita dal G.D.L. del Tribunale di Reggio Calabria, con Decreto n.9513/2015 prima e con sentenza n.964/2016;
– in ben due giudizi il G.D.L. ordinava alla Regione Calabria di dichiarare illegittimi tutte le attività poste in essere dalla Commissione Elettorale insediatasi nel corso delle operazioni elettorali per il rinnovo delle RSU del 2015;
– tali attività non possono che ricomprendere I’intero iter procedimentale eseguito dalla C.E. e, pertanto, vanno dall’ammissione delle liste (atto iniziale) alla proclamazione degli eletti (atto finale);
– con i medesimi provvedimenti, l’A.G. adita accertava la condotta antisindacale della Regione Calabria, ordinandone la cessazione e la rimozione degli effetti;
– la Regione Calabria disattendeva entrambe le statuizioni giudiziali, sotto il duplice profilo di cessazione della condotta antisindacale e della rimozione degli effetti della stessa;
– la scrivente O.S. in data 27/10/2016 depositava presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria atto di denuncia-querela, ex art 650 c.p., col quale accusava la Regione Calabria ed il Segretario Generale di inottemperanza ai disposti giudiziali; –
-con i provvedimenti suindicati, il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria non fa altro che perpetrare la condotta antisindacale già tenuta dall’Ente in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU nell’anno 2015, e, peraltro, mai interrotta nonostante le statuizioni giudiziali e le ripetute ed innumerevoli diffide inoltrate dalla sottoscritta O.S.
Tanto premesso, il sottoscritto
DIFFIDA
il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria a revocare con effetto immediato gli avvisi del 08/11/2016 e del 30/10/2016, per come sopra specificati, poiché illegittimi per i motivi di cui in premessa. Fatta salva ogni azione.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
NUCCIO AZZARA’