DAL COMITATO PRO RASPA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE NOTA STAMPA:
In riferimento alla replica del Sindaco di Monasterace relativamente alla lettera Amici della Raspa, dopo giorni e giorni di fracasso mediatico planetario suscitato esclusivamente dall’aver improvvidamente motivato le sue dimissioni attribuendole all’inconcepibile dissenso della Raspa alla costituzione di parte civile del Comune nel processo Village, finalmente il primo cittadino mette alcuni aspetti al loro posto. Ponendo fine ad alcune leggende e chiacchiericci strumentali.
E finalmente, il Sindaco, sembra anche cominciare a metabolizzare che il “nodo politico” evidenziato dal dissenso della Raspa non ha riguardato il “principio” se il Comune dovesse o meno costituirsi parte civile nel processo in questione.
Bensì qualcosa di molto più profondo, intelligente, significativo. E forse non alla portata della singolare concezione che il Sindaco ha della gestione della Pubblica Amministrazione.
Ovvero: questa amministrazione – come qualunque amministrazione seria – può continuare a decidere cose importanti (che ad es. rischiano di aggravare le condizioni economiche dell’Ente) in maniera approssimativa, estemporanea e senza la “formalizzazione” ufficiale e secondo norma e prassi, di documenti di tutela e cautela a sostegno degli atti deliberativi e decisionali?
Ma veniamo alle precisazioni del Sindaco (che peraltro non precisano un bel nulla nel merito e nel metodo):
1° L’Assessore delegato al contenzioso Clelia Raspa non ha votato la prima delibera di costituzione di parte civile nel processo in questione. In quanto ha dichiarato di essere “in malattia per rottura del polso”. Bene. Quindi la Raspa sul caso non è in contraddizione con se stessa. Peraltro, non è igienico che una leggerezza precedente debba essere reiterata solo per essere coerenti.
Si omette però di sottolineare che anche per la Raspa, lo stato di astensione giustificata dall’attività lavorativa, è accertato e certificato come previsto per legge. E che il periodo di malattia ha avuto inizio prima ed è proseguito anche dopo quella seduta di Giunta;
2° La vicenda della seconda delibera di costituzione prende avvio in data 20 maggio 2013 (data della comunicazione con la quale il Legale “chiedeva informazioni e documentazione al fine di poter compiere una complessiva valutazione tecnico-giuridica dei fatti oggetto del processo penale”) ed arriva a conclusione il 4 luglio 2013 (nell’imminenza dell’udienza). Ben mesi 1 e giorni 15 per assumere una decisione così fondamentale, importante e dirimente per il Sindaco e l’Amministrazione Comunale (sic!). Nella nota, è vero che si esprime una valutazione legale (di massima e condizionata a successivi approfondimenti carte alla mano del legale) ma, la stessa non può essere minimamente assimilata ad un parere tecnico-legale circostanziato e definitivo. Quella nota era di natura “orientativa”, pertanto INUTILIZZABILE ai fini dell’atto deliberativo;
3° Il Sindaco richiama all’attenzione che tra il 3 ed il 4 luglio (ma non è chiaro il punto), l’assessore Raspa telefona all’avvocato dell’Ente per informazioni. Ma non ci dice se sono state soddisfacenti, non rispetto al profilo professionale ma, rispetto alle esigenze politiche ed amministrative ritenute rilevanti per la Raspa;
4° Il cd. “parere tecnico-legale” dell’ avvocato dell’Ente viene comunicato all’assessore Raspa il 4 luglio in seduta di Giunta per bocca della Segretaria, a seguito di “colloquio telefonico” con il Consulente legale dell’Ente e a “viva voce, ma la dott.ssa Raspa deve andare via chiamata da una paziente” . Se ne ricava definitivamente il dato che la Raspa non era presente mentre si esplicitava il convincimento legale finale (evidentemente non più condizionato alla documentazione richiesta e mai ricevuta ….) e che tale parere non è mai pervenuto nelle forme richieste per legge e per prassi. Ovvero scritto, sottoscritto, acquisito agli atti e -soprattutto – richiamato nel corpo della deliberazione. Condizione necessaria per fargli assumere un benché minimo valore amministrativo e poter essere proposto in una qualsiasi sede giurisdizionale (Corte dei Conti in primis) .
RIASSUMENDO:
A) Il legale ha trasmesso il 20 maggio 2013 la propria nota preliminare sul caso in questione, direttamente alla pec dell’Ente (e, correttamente, non alla posta privata dell’Assessore Raspa). L’accesso alla pec è di rigorosa competenza di chi è in possesso di user-name e password per l’accesso diretto.
Codici non in possesso della Raspa.
2) Tale nota non è mai stata acquisita alla proposta di deliberazione e nell’incartamento disponibile agli assessori (sarebbe interessante sapere se gli altri assessori l’abbiano mai vista questa nota, o ne parlano solo de- relato). In sostanza era talmente importante, fondamentale, illuminante e dirimente tale nota che non viene nemmeno richiamata con un accenno anche di striscio nel corpo della delibera. Davvero esilarante;
3) Durante il colloquio telefonico in “viva voce” fra componenti giunta, segretaria e legale, la dott.ssa Raspa era temporaneamente assente o in procinto di assentarsi per visita medica domiciliare urgente. Quindi ci può stare una comunicazione complicata. Una condizione che, comunque, rappresenta bene lo svolgersi (concitato ?) della seduta
INFINE:
Riprendiamo integralmente un ultimo aspetto contenuto nelle precisazioni del Sindaco (in quanto illuminate). Ovvero, il passaggio relativo alle responsabilità “oggettive” della Raspa. Dice il Sindaco:
“L’Assessore Raspa non poteva non sapere di detta comunicazione del 20 maggio. O meglio, NON DOVEVA non sapere, essendo Assessore delegato al contenzioso (delega conferitale dallo stesso Sindaco), e dovendosi pertanto interessare, per preciso incarico istituzionale, delle vicende legali del Comune ed in particolare di quelle più “delicate”, come quella afferente alla costituzione di parte civile in un procedimento penale. La mancanza di attenzione dell’Assessore competente sulla specifica questione legale non può essere imputata al Sindaco o agli altri componenti dell’Amministrazione, ma esclusivamente all’ Assessore stesso, che non si è occupata delle vicende di sua spettanza, pur essendo i relativi atti presenti in Comune da molto tempo.”
Quindi “non poteva non sapere” … o meglio non doveva ….in quanto delegato al contenzioso … preciso incarico istituzionale … mancanza di attenzione dell’Assessore competente … responsabilità non imputabile al Sindaco …ma esclusivamente all’assessore stesso”.
FANTASTICO. Sicchè dopo alcuni anni dalla perdita del finanziamento della Piazza Porto Salvo, per mancati adempimenti nei termini previsti dalla convenzione da parte del Comune, finalmente si acquisisce (con tanto di autodenuncia del diretto interessato competente per delega) che, l’allora Sindaco/Assessore al ramo (ovvero il Sindaco stesso che oggi elargisce insegnamenti e attribuisce responsabilità), dopo aver incolpato questo e quello per la perdita di quel fondamentale finanziamento, si autoaccusa – per analogia con le gravi inadempienze imputate alla Raspa – di tutte le gravi OGGETTIVE RESPONSABILITA’ (non poteva non sapere …non doveva non sapere ….mancanza di attenzione…. ecc.) per l’esito grave e costoso di quella irrisolta vicenda.
Bene: dopo aver a lungo negato responsabilità dirette, non è mai troppo tardi per rimettere le cose al loro posto!
Potremmo citare innumerevoli altri casi di responsabilità proprie del Sindaco regolarmente accollate ad altri ma, confidiamo che nel tempo lo farà il Sindaco stesso nel suo allambiccarsi all’inutile.Abbiamo pazienza e conosciamo il soggetto. Non tradirà le attese!
Gli Amici della Nostra Dott.ssa Clelia Raspa.