SIDERNO – Il locale PD, nel fare propaganda strumentale, afferma che negli Enti locali per affidare l’incarico ad un legale servirebbe l’appalto pubblico.
Così facendo tende a diffondere erronee e improprie informazioni sulla tematica della difesa dell’Ente.
Ebbene, la delibera di Giunta del 2 Febbraio 2017, con la quale è stato affidato l’incarico ad un legale esterno per l’impugnazione della sentenza del Tar 768/16, è stata una decisione doverosa; l’Ente ha dovuto impugnare la sentenza negativa riguardante i lavori di sistemazione a verde pubblico attrezzato di contrada Donisi”.
Non è per la soccombenza sulle spese, come qualcuno intende implicitamente affermare, ma si è trattato di un atto diretto a tutelare la realizzazione di lavori pubblici e consentire di dare adeguata risposta allo sviluppo socio culturale della popolosa contrada. Del resto, l’area contesa era stata già individuata, sotto il profilo urbanistico, con un vincolo apposto nella delibera del 3 agosto 1999 e successivamente destinataria di un finanziamento di 300.000 euro. L’opera sembrava destinata a perdersi, ma è stata ripresa dall’attuale Amministrazione e il progetto in variante è stato approvato nel novembre 2015.
Ebbene, il Comune, nel conferire un singolo incarico di difesa in giudizio, può procedere alla scelta dell’avvocato sulla base di un’ autonoma, legittima e congrua motivazione.
Infatti la direttiva europea n. 24/2014 e la riforma del codice degli appalti consentono alla Pubblica Amministrazione di richiedere la prestazione dell’avvocato in ragione dell’imprescindibile natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l’avvocato ed il cliente rappresentato e difeso.
In tal senso, l’allegato IX dell’attuale codice dei contratti, allorché prevede “i servizi legali nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, co. 1, lett. d)”, non fa altro che richiamare l’esatto contenuto dell’art. 10 della direttiva 24 e nel fare ciò, recependo appunto la medesima, intende fare chiarezza nell’affidamento dei servizi legali, prevedendo espressamente che la disciplina dettata non si applica neppure in modo parziale ai servizi ricompresi nell’allegato, essendo appunto esclusi dalla direttiva stessa. L’affidamento degli incarichi legali giudiziali, da parte degli enti pubblici, non necessita di procedure di gara alcuna, potendosi assegnare direttamente su base fiduciaria, con idonea motivazione, previa acquisizione del curriculum del legale e del relativo preventivo.
Questo è avvenuto nel presente caso, affidando la controversia ad un legale specializzato in materia.
Quindi non è assolutamente corretto propagandare che si debba procedere per obbligo di legge all’indizione di c.d. “mini gare” o comunque a procedure affievolite per l’attribuzione degli incarichi difensivi di natura giudiziale ed affini. Simili gare sarebbero illegittime se il mandato difensivo fosse vincolato al criterio del massimo ribasso, perché ingenerebbero una pessima qualità della difesa, con il rischio di determinare ulteriori incertezze circa i ristretti tempi di difesa dell’Ente.
La delibera va nel senso di tutelare la legittima scelta dell’Amministrazione con evidenti vantaggi per la collettività.
Per il Gruppo di Maggioranza – Giuseppe Oppedisano