di Redazione
ROCCELLA JONICA- Nella sezione ordinanze del portale internet www.roccellaionica.guardiacostiera.it è stata pubblicata l’ordinanza n° 30/2013 del 20/09/2013 avente per oggetto “Accesso, circolazione e sosta di persone e veicoli nellambito portuale di Roccella Jonica.
Di seguito riportiamo integralmente la seguente ordinanza:
ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Ai fini della presente disciplina l’ambito portuale di Roccella Jonica è individuato dall’area demaniale marittima compresa all’interno della recinzione in calcestrutto sormontata da ringhiera metallica, dotata di un accesso carrabile, meglio delimitata in arancione (Allegato 1).
2. La presente ordinanza disciplina l’accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nell’ambito portuale di Roccella Jonica.
3. Rimangono in vigore i singoli provvedimenti interdittivi delle aree portuali emanati dall’Ufficio circondariale marittimo.
ARTICOLO 2 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE NEL PORTO DI ROCCELLA JONICA
1. Nell’ambito portuale sono ammessi l’accesso, la circolazione e la sosta pedonale ad esclusione delle seguenti aree: scogliere, muraglioni, aree destinate al parcheggio di veicoli e deposito merci o di unità navali alate, sul molo di sud-ovest, sul molo di sopraflutto e nelle zone interdette dall’autorità marittima con specifici provvedimenti emanati in relazione alle eventuali esigenze.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere, mantenendosi lungo i percorsi esistenti e, comunque, a debita distanza dai cigli di banchina, corrimano, parapetti, sbarre, cancelli, jersey, dalle corsie destinate ai veicoli. Inoltre, i pedoni devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli/impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto. È vietato sedersi o scavalcare i corrimano, parapetti, new jersey, sbarre, cancelli, bitte, gradini, cigli di banchina, nonché avvicinarsi ai segnalamenti marittimi. I pedoni minori di anni 14 devono essere accompagnati da una persona adulta.
3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o banchine, ovvero in ore notturne, nel caso di guasto all’impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i pedoni devono prestare la massima attenzione e prudenza, mantenendosi a sicura distanza dai cigli di banchina e dai parapetti.
ARTICOLO 3 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTVEICOLARE NEL PORTO DI ROCCELLA JONICA
1. Il porto di Roccella Jonica per quanto riguarda la circolazione e la sosta veicolare è diviso in quattro zone, meglio individuate nell’allegata planimetria, con le seguenti destinazioni:
2. ZONA A, (COLORE VERDE).
• Molo A della darsena 1 – destinato all’ormeggio delle unità da pesca e/o da traffico;
• Banchina di Riva della darsena 1 – destinata ad ormeggio delle unità dello Stato;
• Banchina di Sud Ovest della darsena 1 – Area adibita alla sosta di unità per lavori di minuta manutenzione, area prospiciente l’isola ecologica e quella prospiciente il capannone ed i moduli abitativi;
• Molo di Sottoflutto della darsena 1 – strada asservita alla manutenzione del fanale rosso lampeggiante (segnalamento marittimo E.F. 3386.4).
2.1 Le summenzionate aree operative a traffico limitato, sono destinate esclusivamente
alle attività portuali ed alla circolazione stradale dei soggetti autorizzati.
2.2 La sosta è consentita esclusivamente nelle aree a ciò destinate.
3. ZONA B (COLORE GIALLO ).
• Molo A della darsena 2;
• Banchine di riva A darsena 2;
Molo B della darsene 2 e 3;
• Banchine di riva M darsena 3;
• Molo di Nord-Est della darsena 3;
• Molo di Sopraflutto primo tratto delle darsene 2 e 3;
• Molo Q delle darsene 2 e 3
3.1 Le summenzionate aree, a traffico limitato, sono destinate alla circolazione e fermata dei soggetti autorizzati.
3.2 E’ consentita la fermata e la sosta unicamente per lo svolgimento delle operazioni di carico/scarico materiali e/o discesa/salita di persone. Terminata l’operazione il veicolo dovrà essere posizionato in sosta nelle aree a ciò destinate.
4 ZONA C (COLORE AZZURRO) corrispondente con il varco principale, area retrostante la sede dell’ufficio Circondariale Marittimo, Guardia Costiera, lato nord.
4.1 Area destinate alla circolazione stradale ad uso pubblico, la sosta può avvenire solo nelle aree a ciò destinate avendo cura di non intralciare la circolazione.
4.2La zona adiacente l’edificio sede dell’Ufficio circondariale marittimo, lato nord, delimitata da segnaletica di colore giallo ed individuata da apposita segnaletica verticale, è riservata alla sosta dei mezzi di servizio e del personale dell’Autorità marittima.
4.3Le zone delimitate da segnaletica orizzontale ed individuate da segnaletica verticale, riservate ai soggetti diversamente abili, potranno essere occupate da veicoli muniti di contrassegno. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo visibile ed in corso di validità.
5 ZONA D (COLORE ROSSO) Banchina di nord est, Molo di sopraflutto primo e secondo tratto e Molo Q delle darsene 2 e 3.
5.1 Nelle summenzionate aree è vietata:
• Molo di Sopraflutto primo tratto e Molo Q – circolazione, la sosta e la fermata
• Molo di Sopraflutto secondo tratto – circolazione, la sosta e la fermata veicolare e pedonale;
5.2 L’Ufficio circondariale marittimo si riserva di autorizzare, per comprovati motivi, la circolazione e la fermata rilasciando apposito permesso d’accesso giornaliero.
ARTICOLO 4 – UTILIZZO DELLE AREE PORTUALI
4.1 I conducenti dei veicoli all’interno del porto di Roccella Jonica devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale, ed in particolare:
– possono accedere in ambito portuale circolando alla velocità massima di 20 Km orari;
– prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale;
– evitare gli ostacoli o impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto;
– sostare senza intralciare il libero transito di altri veicoli ovvero lo svolgimento di attività;
– procedere con la massima prudenza e con gli anabbaglianti accesi mantenendosi a distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e delle banchine;
– è fatto divieto a qualsiasi veicolo di avvicinarsi a meno di 3 m (tre metri) dal ciglio delle banchine portuali;
– è vietata la sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata.
– è fatto divieto a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, transitare nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi comunque ad una distanza non inferiore a metri 50 (cinquanta).
4.2 È altresì obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo, alle caratteristiche ed allo stato della strada, e di ogni circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (art. 141 c. 1 Cds).
ARTICOLO 5 – VEICOLI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PORTO
5.1 La circolazione, fermata e la sosta è consentita:
NELLA ZONA A esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 6, muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica;
NELLA ZONA B esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 6, muniti di apposito permesso annuale rilasciato dal comune di Roccella Jonica.
5.2 Possono circolare e sostare in ambito portuale senza il permesso del successivo art. 6, oltre alle vetture del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze dell’ordine, dei servizi di emergenza e soccorso, del Corpo della Polizia Municipale nell’esercizio delle proprie funzioni.
5.3 Possono altresì accedere i veicoli dei dipendenti dell’area gestione del territorio – Settore Demanio – del Comune di Roccella Ionica, preventivamente autorizzati, che utilizzino il proprio veicolo per l’espletamento delle proprie funzioni.
5.4 Possono circolare e sostare in ambito portuale senza il permesso del successivo art. 6 i possessori del contrassegno Mod. 17 di cui al D.M. 112 del 09.03.1994
ARTICOLO 6 – PERMESSI DI ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PORTO
1. Il permesso di accesso in porto per la Zona A è rilasciato dall’Ufficio Circondariale
Marittimo di Roccella Ionica, con validità non superiore ad un anno e comunque con scadenza al 31 dicembre, a quei soggetti/enti, regolarmente iscritti nei registri tenuti dall’Autorità Marittima ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, che svolgano un’attività professionale di carattere commerciale, industriale o artigianale nel porto o sul demanio marittimo, nonché ai titolari di concessione demaniale marittima in ambito portuale ed ai propri dipendenti aventi rapporti di lavoro continuativo.
2. Il permesso di accesso in porto per la Zona B è rilasciato dal comune di Roccella Jonica, con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre per i titolari di concessione di specchio d’acqua.
1. Il permesso per la Zona A (VERDE- per operatori portuali) consente:
la circolazione e la sosta, esclusivamente nelle aree a ciò destinate, nella Zona A (Verde) e la circolazione e fermata nella Zona B (Giallo).
2. Il permesso per la Zona B (GIALLO) consente ai possessori la circolazione e fermata esclusivamente nella Zona B (GIALLO).