Rubrica “L’ago della Bilancia”
Il problema del randagismo diffuso su tutto il territorio Locrideo, Calabrese e Nazionale, spesso è affrontato non con la massima efficacia dai Comuni e dalla Asl locali, con conseguenze di danni subiti da automobilisti e motociclisti causati dall’attraversamento improvviso e repentino di cani abbandonati e vaganti per le strade o di pedoni che denunciano aggressioni e morsi.
La responsabilità in questo caso ricade sui vari Enti, in tema di danni correlati al fenomeno del randagismo. Come ad esempio una delle ultime sentenze, la numero 17118 del dodici settembre scorso, del Tribunale civile di Roma che ha liquidato al centauro caduto dalla moto, per colpa di un cane, la somma di diciotto mila euro a titolo di danno biologico in virtù delle tabelle per il calcolo del danno applicate nel suddetto tribunale. Il principio riconosciuto dal giudice, pone l’obbligo al Comune il risarcimento dei danni subiti dal motociclista caduto, durante l’attraversamento di un cane randagio. Dunque l’amministrazione comunale, in questi casi, pur essendoci una responsabilità delle Asl sulla gestione della problematica del randagismo, non può essere esonerata da attribuzione dei danni conseguenti alle condotte omissive per comportamenti dovuti, che costiscuisono il limite esterno alla sua attività discrezionale. L’Ente locale deve risarcire i danni, poiché l’amministrazione secondo la legge quadro del 14 agosto del 1991, n° 281 e delle relative leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è obbligato, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.
SIMONA ANSANI