Sperimentazione su cani e gatti randagi “in via eccezionale”? Lo Schema di Decreto Legislativo proposto dal Governo per il recepimento della direttiva europea sulla vivisezione contiene tante cose che non vanno, come ben sappiamo, lo stravolgimento o la cancellazione di dieci punti su tredici dell’articolo 13 della legge di delegazione europea per i quali siamo mobilitati http://www.lav.it/cosa-puoi-fare-tu/aderisci-alla-protesta ma non questo. La notizia, infatti, è falsa.
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Basterebbe saper leggere una normativa (oltre che conoscere la lingua italiana).
Nell’ordine:
L’articolo 11 comma 1 della proposta governativa http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729921.pdf recita: “E’ vietato l’impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici delle specie domestiche”. Poi, e questo ha fatto lanciare l’allarme ad alcuni, il comma 2: “Il Ministero (della Salute) può autorizzare, in via eccezionale, l’impiego di cani e gatti di cui all’allegato I, nell’ambito ecc ecc” http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729921.pdf Si deve quindi andare a leggere dei “cani e gatti di cui all’allegato I”. Allegato I http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729921.pdf : “Elenco degli animali di cui all’articolo 10, comma 1 (…) 8. Cane (Canis familiaris) 9. Gatto (Felis catus) (…)”. Si va quindi a leggere il richiamato “articolo 10 comma 1” http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729921.pdf : “Gli animali appartenenti alle specie elencate all’Allegato I del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell’articolo 20”. L’articolo 20 prevede chi deve rilasciare l’autorizzazione ad allevatori e fornitori e con quali requisiti.
Chiuso il cerchio.
Quel comma 2 dell’articolo 11, la presunta “deroga”, riguarda quindi solo cani e gatti da allevamenti o fornitori autorizzati, in attuazione della lettera b) dell’articolo 13 comma 1 della Legge 96-2013 di delegazione europea come scritto anche dal Ministero della Salute a pagina 3 della Relazione illustrativa del provvedimento http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729921.pdf I randagi, quelli di canili o rifugi non si possono e potranno utilizzare, in ogni caso.
Lo dicevamo nel 2010 all’uscita della direttiva europea anche quando abbiamo visto cartelli a manifestazioni con scritto “Giù le mani dai randagi”. Mentre i punti problematici, per usare un eufemismo, sono ben altri.
Ricordato che per noi randagi, allevati, domestici, selvatici, grandi, piccoli, bianchi, neri, fa differenza alcuna, è stabilito quindi che – in ossequio al divieto già vigente in Italia dal 1991 con la Legge 281 e dal 1992 con il Decreto Legislativo 116 – l’utilizzo di cani e gatti randagi, vaganti, continuerà ad essere vietato. Anzi nella formulazione proposta dal Governo è stata rafforzata includendo esplicitamente anche “o provenienti da canili o rifugi”.
Gianluca Felicetti
Presidente LAV