R. & P.
La decisione dell’arbitrato bancario ha affermato la prevalenza di quanto riportato sul documento postale rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale
Importante provvedimento dell’Arbitro Bancario che, con decisione del 13 febbraio 2019, ha sancito il diritto degli intestatari di buoni postali fruttiferi, sottoscritti negli anni successivi al luglio del 1986, a riscuotere gli importi riportati nella tabella posta nel retro dei buoni e non gli inferiori rendimenti dichiarati da Poste.
I risparmiatori, due pensionate di Spezzano della Sila, titolari di due buoni emessi nel 1987, si erano visto respingere le proprie richieste di riconoscimento degli interessi riportati nel retro dei buoni a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta nel 1986, prima che lui li sottoscrivesse, e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella con i rendimenti dei buoni.
La decisione dell’Arbitro Bancario ha affermato la prevalenza di quanto riportato sui buoni fruttiferi, rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla sottoscrizione dei buoni, e senza che a nulla valesse, a tal fine, il timbro apposto da Poste in quanto questo prevede gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità del titolo non dicendo nulla per gli interessi da corrispondersi in favore del risparmiatore per gli ultimi dieci anni.
Con questo provvedimento Poste Italiane, è stata condannata a rimborsare alle risparmiatrici, assistite dall’avv. Fabio Scarmozzino, supportato nello studio della controversia dal collega Francesco Scruci del Foro di Locri, gli interessi previsti sui propri buoni per gli ultimi dieci anni di validità del titolo e non quelli inizialmente riconosciuti da Poste Italiane. In tal modo le risparmiatrici sono riuscite a farsi riconoscere 44.000 euro rispetto ai soli 22.000 euro che voleva corrispondere Poste.
Si tratta di un’importante decisione per le migliaia di titolari di buoni postali che in questi anni, decorsi i trent’anni dalla sottoscrizione, si recano presso gli uffici postali e che ignari dei propri diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nel buono. A tal fine, dichiara l’avv. Francesco Scruci, è opportuno che ogni persona in possesso di un buono emesso dopo il giugno del 1986 faccia esaminare lo stesso per capire se ha diritto a farsi corrispondere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste e ciò anche se il buono è già stato incassato.