DI SEGUITO LA LETTERA APERTA INDIRIZZATA DAL MOVIMENTO “SIDERNO LIBERA – PROGRESSISTI PER L’UNITA’ ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI SIDERNO”
Egregi Commissari, Il 24 gennaio 2014 scade il termine per il versamento della cosiddetta MINI – IMU. In materia fiscale, viviamo tempi di incertezza e difficoltà. Si assiste ogni giorno al proliferare di norme, che modificano, integrano, sopprimono o introducono nuovi balzelli, gabelle o altro che dir si voglia.
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In questo marasma, il contribuente ha (dovrebbe avere) almeno una certezza.
La certezza del diritto. La certezza che le tasse, le imposte o quant’altro si vedrà costretto a pagare, scaturiscano perlomeno da un corretto iter giuridico di formazione e di approvazione. Dovrebbe avere quindi almeno la certezza che le stesse siano legittimamente imposte.
E invece, il povero cittadino- contribuente, non può avere neanche questa certezza.
Prendiamo il caso della MINI-IMU e della pretesa del comune di Siderno che la stessa venga pagata.
L’art. 119, comma 1 e 2 della nuova Costituzione Italiana stabilisce la competenza dei Comuni sui tributi propri (autonomia finanziaria).
Il D.L. 30/11/2013 n° 133, in vigore dal 30/11/2013, ha stabilito che per il 2013 non è dovuta la seconda rata Imu relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze, ma va versata, ai sensi dell’art. 1 comma 5 dello stesso decreto la cosiddetta “MINI-IMU”, ovvero l’eventuale differenza (40%) tra l’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota base è quella maggiore prevista dal Comune.
L’art 8 del D.L 31/08/201 N° 102, nella formulazione vigente impone però, per una serie di norme concatenate, che eventuali variazioni di tariffe vadano deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato dall’articolo sopra citato per il 2013 al 30/11/2013. Il 1° comma di questo articolo prevede inoltre, che tale norma si applichi anche agli enti in dissesto
Il secondo comma del D.L. 31/08/2013 n° 102, prevede poi che eventuali deliberazioni di approvazione di aliquote siano pubblicate nel sito istituzionale del comune entro il 09/12/2013 e che in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applichino gli atti adottati per l’anno precedente.
Come ha operato il Comune.
L’ente, con delibera Commissariale n° 241 del 27.12.2013 ha aumentato l’aliquota base del tributo dovuta per la “prima casa”, portandolo dal 4 al 6‰.
Tale deliberazione a parere di chi scrive tardiva e dunque inefficace, non può giustificarsi con la dichiarazione di dissesto del Comune, in quanto, come detto l’art. 8 d.l. 31/8/2013 n° 102, prevede che i termini valgano anche per gli Enti in dissesto.
A sostegno di quanto sopra si richiama l’art 3 primo comma della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), il quale statuisce il principio della “irretroattività della norma tributaria”, la quale non può che disporre per il futuro,
Ancora a sostegno di quanto sopra, si precisa che chi scrive ritiene i termini indicati nelle normative sopra richiamati, termini di carattere perentorio e non ordinatorio. Perentorietà rilevabile (Consiglio di Stato Sentenza del 2 settembre 1999, sez. VI, n. 1139) sia dalla previsione di una decadenza o una sanzione. Nel caso di specie, in caso di mancata pubblicazione entro i termini, per legge si applicano gli atti degli anni precedenti e sia da concrete e logiche ragioni organizzative della Pubblica Amministrazione. Se infatti il termine non fosse perentorio, ma ordinatorio, esisterebbero una infinità di termini massimi per l’approvazione delle tariffe , diversi da Comune a Comune, anche nell’ambito dello stesso territorio provinciale, che genererebbero un’infinita confusione sia dei contribuenti che degli addetti ai lavori.
Stante quanto sopra, si chiede che l’ente proceda (in autotutela) senza indugio alla revoca della suddetta delibera. Tale richiesta viene fatta a norma dell’ articolo 68 del DPR 27/03/92 n° 287, il quale stabilisce che “salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’amministrazione possono procedere all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati”.
Movimento Siderno Libera –Progressisti per l’Unità