DALL’UFFICIO STAMPA DEL MOVIMENTO POLITICO CULTURALE AGAVE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE NOTA STAMPA
BOVALINO – Il Movimento politico-culturale AGAVE da oltre due anni, tramite i consiglieri Maesano e Muscari, si sta interessando dei tributi comunali e delle problematiche ad essi connesse. Infatti, in questi ultimi anni sono state introdotte nuove imposte e tasse e contestualmente lo Stato ha ridotto i trasferimenti ai Comuni costringendoli così ad aumentare la pressione tributaria.
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Il movimento AGAVE in particolare ha posto l’attenzione sulla grave crisi economica che ha colpito le famiglie e che ha determinato una sempre maggiore difficoltà per i cittadini di Bovalino a pagare le imposte ed i tributi comunali.
A tal proposito, questo movimento non può ancora una volta fare a meno di stigmatizzare e ribadire che il problema si è particolarmente accentuato a causa della scelta scellerata di questa
Amministrazione di fare ricorso alla procedura anti dissesto di cui all’art. 243 Bis D.lgs. n. 267/2000, che ha conseguentemente portato all’aumento di tutte le tariffe e canoni nella misura massima e alla necessità di notificare tutti i ruoli degli anni pregressi inspiegabilmente non emessi dalle precedenti amministrazioni.
La notifica di tante annualità in così breve lasso di tempo è stato inoltre imprudente, perché era prevedibile il fatto che agli evasori abituali si sarebbero aggiunti moltissimi, definibili “evasori per necessità” perché altrimenti sarebbero costretti a fare una scelta dolorosa: o pagare le tasse o rinunciare a beni indispensabili per la propria famiglia. Così, analizzando il problema in un’ottica di tutela degli interessi collettivi della comunità bovalinese il Movimento ritiene necessario trovare i rimedi giusti per non tartassare eccessivamente gli utenti, per cui avanza formale proposta di deliberazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale per stabilire la dilazione e/o rateizzazione dei pagamenti dei tributi, imposte e canoni per tutti quei cittadini che si trovano in comprovata difficoltà economica, prevedendo per loro specifiche soluzioni alternative a seconda delle situazioni rappresentate e, soprattutto, con l’indicazione di fasce più deboli di contribuenti che debbono essere meglio tutelate in un’ottica di equità fiscale. Parimenti, il Movimento Agave chiede che si dia massima evidenza al contenuto dell’art. 10 del vigente regolamento (Delibera Consiliare n. 37/2006) che prevede la compensazione a favore di contribuenti che a loro volta sono creditori del Comune.
Di seguito la proposta di dilazione del pagamento tributi
A tal fine si propone un’integrazione e/o modifica del Regolamento Generale delle Entrate, già adottato dal Consiglio Comunale del 29/11/2006 Reg. Del. n. 37, nella parte in cui già disciplina le
dilazioni di pagamento (art. 15) per renderlo più idoneo alle contingenti e attuali situazioni di difficoltà dei cittadini. In particolare si riportano qui di seguito le modifiche, le integrazioni e le aggiunte al regolamento:
“Art. 15 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento.
Ai contribuenti debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda, nei casi tassativamente indicati dalle norme del presente regolamento, e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti. Possono essere oggetto di dilazione e rateizzazione la TARSU, TARES, ICI, IMU, CANONE IDRICO INTEGRATO, IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP.
I requisiti soggettivi per richiedere la dilazione e/o la rateizzazione dei tributi o canoni sono i seguenti:
Situazione di obiettiva difficoltà economica consistente in una diminuzione considerevole del reddito causata da perdita del posto di lavoro e/o stato di disoccupazione per le persone fisiche, da situazione di indebitamento e crisi aziendale per le aziende individuali o in forma societaria e, ancora, per entrambi causata da gravi calamità naturali;
Nucleo familiare mono reddito o, comunque, con un reddito annuo complessivo inferiore ai €12.000,00;
Nuclei familiari con persone portatrici di handicap gravi;
Nuclei familiari con almeno quattro o più componenti;
Anziani con età uguale o superiore a 65 anni.
Le dilazioni o rateizzazioni di pagamento dei debiti di natura tributaria possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:
Importo minimo rateizzabile superiore a € 300,00;
Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
Durata massima: 9 mesi per i debiti inferiori ad € 2.000,00; 18 mesi per i debiti superiore da €2.000,00 a € 5.000,00 e 30 mesi per i debiti di importo superiore;
Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita di almeno due rate;
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi legali.
Art. 15 Bis – Modalità di dilazione e/o rateizzazione.
La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all’entità della somma da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente:
– fino ad € 300,00 nessuna dilazione
– da € 300,01 a € 800,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
– da € 800,01 a € 2.000,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili;
– da € 2.000,01 a € 3.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
– da € 3.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
– oltre € 5.000,01 fino ad un massimo di 30 rate mensili
Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all’importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all’importo totale dell’avviso. Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all’Agente o Società della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. In alternativa e nei casi di ricorrenza di più requisiti previsti dall’art. 15 del presente regolamento alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateizzazione per un numero massimo di rate pari a 18. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L’importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all’unità di euro superiore.
Art. 15 ter – Domanda di concessione.
Il contribuente che trovandosi nelle condizioni e con i requisiti di cui all’art. 15 del presente regolamento intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente.
La domanda dovrà contenere:
a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per
sei mesi e di eventuale successiva rateizzazione;
b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o la rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all’ultimo anno di imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti soggettivi espressamente indicati nell’art. 15 del presente regolamento.
Art. 15 quater – Procedimento
L’istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è il responsabile del procedimento. Nel corso dell’istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell’atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti o sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L’esibizione di atti contenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge 4/1/1968, n. 15 s.m.i., sono puniti ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 11, D.P.R. n. 403/98.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il funzionario responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione
della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l’ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all’interessato mediante notificazione o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateizzazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al Concessionario della riscossione.”
Per quanto sopra argomentato, il Movimento politico-culturale AGAVE chiede che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio provveda alla relativa istruttoria e al successivo inserimento della suddetta proposta di deliberazione alla prima convocazione consiliare utile, tenendo conto che trattasi di argomento di grande rilevanza sociale che non può ulteriormente essere procrastinato.