di Redazione
GIOIOSA IONICA – Potrebbe sembrare uno scherzetto di carnevale l’ordinanza emessa dal sindaco Domenico Vestito in virtù dell’avvicinarsi della festa più burlona dell’anno. Ma non è così, anzi proprio a causa dei rischi a cui sarebbe soggetta la pubblica incolumità a causa anche di un diverso modo, che un pò si allontana da quello vero di far festa, il sindaco ha deciso di emanare un’ordinanza denominata “Carnevale Sicuro” per infornare la popolazione sulle di buone norme di comportamento al fine di non crear danni nè al pubblico nè al privato.
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PREMESSO CHE:
• l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, attribuisce al Sindaco il potere di emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 ha specificato, in particolare, che per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;
• il sopra citato decreto ha stabilito che le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate al fine di prevenire situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
• è fatto notorio che in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, ogni anno si verificano situazioni di rischio per la pubblica incolumità causati dalla deprecabile tradizione di utilizzare sostante schiumogene (in modo particolare “schiuma da barba”), lanciare uova, arance, farina e altri oggetti solidi o liquidi atti ad offendere l’altrui sicurezza;
• le bombolette spray, in particolare, possono risultare potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile;
• l’uso di tali sostanze ha causato, in passato, il deterioramento di abiti e maschere, specialmente in danno
di bambini e loro accompagnatori, nonché danni a luoghi pubblici e privati, ad autoveicoli e alle persone in genere;
• alcuni degli articoli impiegati provengono da mercati esteri ove non sempre sono rispettate le norme sulla
sicurezza dei prodotti;
• in occasione delle prossime festività carnevalesche si ritiene di vietare, nei luoghi aperti al pubblico, l’utilizzo di sostanze schiumogene, nonché il lancio di uova, farina, arance e ogni altro oggetto solido o liquido atti ad offendere, poiché possono determinare pericolo per la pubblica incolumità, arrecando inoltre danno al patrimonio pubblico e/o privato;
• ritenuto, quindi, di adottare provvedimenti a tutela dell’incolumità dei cittadini e dei beni pubblici e privati, vietando la detenzione e l’impiego di tutte le sostanze schiumogene, eccetto quelle filanti dotate di marchio di conformità alle norme comunitarie, nonché il possesso ingiustificato e il lancio di uova, farina, arance e altro materiale;
VISTO l’articolo 54 del Tuel;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
1. Il divieto, dalla data di pubblicazione della presenteOrdinanza e fino al 09 marzo 2014, in occasione dei festeggiamenti del carnevale 2014, e in particolar modo in occasione della sfilata carnevalesca, prevista per il giorno 01 marzo 2014, sull’intero territorio comunale, di detenere e utilizzare in luoghi aperti al pubblico bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, eccetto quelle filanti dotate di marchio di conformità alle norme comunitarie;
2. il divieto di detenere senza giustificato motivo e lanciare uova, farina, arance e altro materiale.
3. La violazione della presente ordinanza è punita con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la confisca dei prodotti;
AVVISA
che la presente ordinanza entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
DISPONE
• di dare preventiva comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria ai sensi dell’articolo 54 comma 4 del Tuel.
• che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione sull’Albo online del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente, sui principali social network e mediante comunicazioni di stampa;
• che la presente Ordinanza venga trasmessa a: Comando Compagnia Carabinieri di Roccella Ionica, Comando Compagnia Guardia di Finanza di Locri, Commissariato di P.S. di Siderno, Comando Polizia Municipale, Comando Stazione dei Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica, i quali sono incaricati dell’esatta sua esecuzione e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;
• che la presente Ordinanza venga trasmessa in tutte le classi delle scuole cittadine.
INFORMA
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso il Ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione di Reggio Calabria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dal Codice del Processo Amministrativo oppure, in alternativa, il Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Il Sindaco
F.to Domenico Vestito