DI SEGUITO LA NOTA STAMPA DEL GRUPPO CONSILIARE “PROGETTO PAESE” RELATIVA ALLO STATUTO DEL COSTITUENDO OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE E DELL’INFANZIA
MARINA DI GIOIOSA IONICA – Nella seduta del 25 gennaio 2014 avente ad oggetto atti vandalici nelle scuole elementari e medie, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di minoranza proponente:
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– la costituzione di un osservatorio-commissione permanente sulla condizione giovanile (e dell’infanzia), composta da un membro della maggioranza e uno della minoranza, da un rappresentante per ognuno dei due istituti scolastici, da un rappresentante della comunità ecclesiale e da cinque esperti o professionisti in discipline attinenti (pedagogia, psicologia, sociologia, mediazione culturale, statistica, etc.) eletti dai precedenti cinque membri;
– la costituzione o (ri)attivazione di una Consulta Giovanile che sia di ausilio diretto al predetto.
Il Consiglio, si è impegnato alla nomina/elezione di due suoi membri, uno di maggioranza e uno di minoranza, affinchè, si rendessero disponibili a far parte del futuro osservatorio-commissione e/o consulta giovanile e redigessero, entro il più breve tempo possibile, i regolamenti per il funzionamento dei predetti Osservatorio-Commissione Permanente sulla Condizione Giovanile (e dell’Infanzia) e Consulta Giovanile, sottoponendoli al Consiglio per la rispettiva approvazione e funzionamento.
Ciò premesso, ieri, per agevolare il lavoro ed abbreviare i tempi di costituzione ed operatività dei suddetti organismi, i consiglieri di Progetto Paese hanno proposto alla maggioranza le seguenti due bozze di statuto.
Si fa presente che esisteva già uno Statuto della Consulta Giovanile (cf. http://www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it/index.php?action=index&p=456 ) ma che, tuttavia, questo gruppo di minoranza ne propone l’integrale sostituzione affinchè, nella Consulta, così come nell’Osservatorio, sia depotenziata la potenziale “politicizzazione” (ridotta a mera rappresentanza paritetica) a favore di un maggiore protagonismo delle residue istituzioni (scolastiche, educative, associazioni, gruppi) e dei comuni cittadini.
Con la presente, nell’intento di rendere il più possibile partecipe la società civile nelle sue varie componenti, si chiede, gentilmente, a tutti i cittadini interessati, di valutare le due proposte (che verranno trascritte in commento) effettuando suggerimenti che possano, eventualmente, tradursi in emendamenti (aggiunte o modifiche) o conferme.
PROPOSTA N° 1
BOZZA DI STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
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CAPO I
DELLA CONSULTA GIOVANILE
Art. 1 – (Istituzione)
E’ istituita dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica, con deliberazione del C.C. n. ___ in data _______________, la Consulta Giovanile Comunale quale organismo permanente sulla condizione giovanile.
Art. 2 – (Finalità)
La Consulta Giovanile, per quanto attiene alle politiche giovanili, è un organo consultivo del Consiglio Comunale, dell’Amministrazione comunale e delle residue istituzioni, associazioni e realtà giovanili operanti sul territorio comunale e si propone di contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, di favorire l’aggregazione contrastando i fenomeni di disagio, devianza e marginalità del mondo giovanile, di favorire lo scambio sociale e culturale tra generazioni riunendo le idee e le energie dei giovani del Comune. Essa, tra l’altro:
a) di propria iniziativa o su richiesta, formula proposte ed esprime pareri nei confronti del Consiglio Comunale, dall’Amministrazione Comunale e delle residue istituzioni, associazioni e realtà giovanili operanti sul territorio comunale;
b) elabora progetti e programma attività proprie inerenti i giovani;
c) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile e l’Amministrazione Comunale;
d) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
e promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
e) raccoglie informazioni per quanto le attiene anche avvalendosi delle strutture amministrative comunali;
f) promuove rapporti permanenti con le consulte e i forum presenti a livello provinciale, regionale e nazionale;
g) raccoglie informazioni nei vari settori di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, servizio di leva e servizio alternativo di leva, ambiente, vacanze e turismo) sia direttamente con ricerche autonome che a mezzo delle strutture amministrative comunali;
h) si rapporta con gruppi informali.
CAPO II
DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE
Art. 3 (Organi della Consulta Giovanile)
Sono organi della Consulta Giovanile:
a) l’Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
b) b) il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;
c) c) le Commissioni di Lavoro quali organo di coinvolgimento attivo di tutti i giovani.
Art. 4 (Composizione dell’Assemblea)
1. Fanno parte dell’Assemblea della Consulta Giovanile tutti i giovani residenti o domiciliati in Marina di Gioiosa Jonica, di età compresa tra il 15° ed il 30° anno, che ne fanno richiesta e vogliano operare per il perseguimento degli obiettivi associativi.
2. La richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile deve esser fatta per iscritto al Consiglio Direttivo della Consulta stessa che provvederà ad inserire la richiesta nell’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Direttivo.
3. L’Amministrazione Comunale ed il Consiglio Comunale sono membro di diritto dell’associazione in persona del Sindaco o dell’Assessore alle politiche giovanili o di altro membro della maggioranza consiliare e di consigliere indicato dalla minoranza consiliare.
4. Sono altresì membri di diritto i rappresentanti delegati dalle associazioni e dei gruppi giovanili (o che operano nel mondo giovanile) presenti sul territorio di Marina di Gioiosa Jonica, operanti da almeno un anno, che ne facciano espressa richiesta. All’uopo le organizzazioni culturali, sportive, di volontariato, politiche, sindacali e di protezione civile presenti sul territorio di Marina di Gioiosa Jonica devono delegare, per iscritto, un rappresentante di età non superiore a 30 anni all’atto della designazione.
Art. 5 (I membri dell’Assemblea)
1. I membri dell’assemblea – con l’eccezione dei due membri nominati dal Consiglio Comunale – non possono avere superato il 30° anno di età.
2. Se ciò avviene decadono dalla carica di membri della Consulta Giovanile salvo mantenere la nomina fino alla decadenza da un mandato o specifico incarico ricevuto all’interno della Consulta.
3. Si decade dalla qualità di membro dell’Assemblea in caso di due assenze consecutive non giustificate.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. in caso di dimissioni e decadenza da cariche elettive della Consulta Giovanile si procederà alla nomina del primo dei non eletti e nell’impossibilità ed elezioni suppletive, ad eccezione del presidente che dovrà essere eletto secondo le modalità di cui all’art.10.
Art. 6 (Compiti dell’Assemblea)
1. L’Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici propri del Consiglio Direttivo, di cui all’art. 13.
2. L’Assemblea della Consulta, tra l’altro, svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte e pareri, ed elabora i progetti di cui all’art. 2 punti a), b), c) d), e), f), g), h).
Art. 7 (Convocazione dell’Assemblea)
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente:
– di propria iniziativa;
– su richiesta di 1/4 dei membri della Assemblea;
– su richiesta di uno dei due membri nominati dal Consiglio Comunale.
2. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.
3. La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell’Assemblea stessa.
E’ consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea tramite avviso con almeno 24 ore di anticipo.
Art. 8 (Validità delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea)
1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire non prima di trenta minuti e non oltre un’ora dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti 1/3 dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E’ necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell’art. 17.
5. E’ necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell’art.18.
Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto di n° 9 membri:
a) il Presidente;
b) n° 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea con le modalità di cui all’art.11;
c) n° 3 componenti di diritto tra i rappresentanti delegati dalle associazioni presenti sul territorio di Marina di Gioiosa Jonica e facente parte dell’Assemblea, di età non superiore a 30 anni, nel caso in cui le richieste di partecipazione al Consiglio direttivo fossero maggiori di 3, l’Assemblea provvederà alla elezione sempre con le modalità di cui all’art.11;
d) i due membri nominati dal Consiglio Comunale.
2. E’ chiamato a partecipare con diritto di voto al Consiglio Direttivo un rappresentante per ogni commissione della Consulta Giovanile quando siano in discussione questioni inerenti al lavoro delle stesse.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi.
Art. 10 (Il Presidente della Consulta Giovanile)
1. Viene eletto tra i componenti dell’Assemblea a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa in seconda convocazione.
2. Deve essere maggiorenne
3. Svolge i seguenti compiti:
a) coordina i lavori del Consiglio Direttivo e presiede l’Assemblea;
b) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.
4.In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.
5.Tutti coloro che vogliono candidarsi alla carica di presidente devono presentare entro la stessa seduta dell’Assemblea indetta per le elezioni la loro candidatura.
Art. 11 (I membri elettivi del Consiglio Direttivo)
I membri del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. b) e c), vengono eletti dall’Assemblea a maggioranza relativa dei presenti.
Ogni membro dell’Assemblea ha diritto di esprimere un’unica preferenza.
Art. 12 ( Vicepresidente e segretario)
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente ed un segretario.
Art. 13 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
a) esegue le delibere dell’Assemblea;
b) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell’Assemblea;
c) svolge una funzione di tramite e collegamento tra Consiglio Comunale, Amministrazione Comunale, Consulta Giovanile e residue istituzioni, associazioni e realtà giovanili operanti sul territorio comunale;
d) coordina il lavoro delle commissioni;
e) ha funzioni di rappresentanza della Consulta Giovanile;
f) relaziona almeno una volta l’anno in seno al Consiglio Comunale.
Art. 14 (Convocazione del Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
– di propria iniziativa
– su richiesta di 1/3 dei componenti
– su richiesta di 1/3 del numero dei rappresentanti delle Commissioni solo per quanto attiene al coordinamento delle stesse
– su richiesta di uno dei due membri nominati dal Consiglio Comunale.
2. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente del Consiglio Direttivo giustificherà la propria assenza ad un qualunque componente del Consiglio stesso.
3. Se un componente è stato assente ingiustificato per più di 3 riunioni consecutive decade dalla carica.
Art. 15 (Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)
1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 16 (Le commissioni di lavoro)
1. La disciplina delle commissioni di lavoro è normata dal regolamento interno ai sensi dell’art. 19, salvo quanto disposto dal presente articolo.
2. Il Consiglio Direttivo può formare commissioni di lavoro con delibera indicando:
a) i compiti della commissione di lavoro;
b) eventuali termini per la conclusione dei lavori;
c) modalità attuative per la prima riunione.
3. Le commissioni di lavoro sono aperte alla partecipazione attiva di tutti i giovani.
4. La commissione ha obbligo di riferire periodicamente all’Assemblea.
5. Ai lavori delle commissioni partecipa di diritto l’Assessore delegato alle materie oggetto di trattazione.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 (Modifiche dello Statuto)
1. Lo Statuto della Consulta giovanile può esser modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della Assemblea della Consulta.
2. La Consulta Giovanile può proporre modifiche dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 8.
Art. 18 (Regolamenti interni)
1. La Consulta Giovanile può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.
2. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea con la maggioranza prevista dal comma 5° dell’art. 8.
Art. 19 (Sede)
1. E’ sede della Consulta Giovanile il Centro Sociale “Egidio Gennaro” nei locali in cui si svolgono le riunioni del Consiglio Comunale.
2. L’Amministrazione Comunale può concedere altre sedi.
3. Il Presidente della Consulta deve comunque garantire il rispetto e l’integrità della struttura messa a disposizione dall’Amministrazione.
Art. 20 (Mezzi)
La consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità.
Art. 21 (Durata)
Il Consiglio direttivo resta in carica due anni. Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo entro sessanta giorni dalla scadenza.
Art. 22 (Prima riunione)
La prima riunione è indetta e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
Art. 23 (Abrogazione precedente Statuto)
E’ esplicitamente abrogato lo Statuto della Consulta Giovanile approvato nella seduta del 03.07.2008 di codesto Consiglio Comunale.
PROPOSTA 2
CAPO I
DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE E DELL’INFANZIA
Art. 1 – (Istituzione)
E’ istituito dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica, con deliberazione del C.C. n. ___ in data _______________, l’Osservatorio Permanente Sulla Condizione Giovanile e dell’infanzia (in seguito, per brevità: Osservatorio).
Art. 2 – (Finalità)
L’Osservatorio si occupa dei giovani e dell’infanzia e – anche attraverso con la collaborazione della Consulta Giovanile – suggerisce al Consiglio e all’Amministrazione comunale, così come alle residue istituzioni, associazioni e realtà giovanili operanti sul territorio comunale, l’attuazione di interventi concreti che partano dall’ausilio alle famiglie nel superamento delle crisi legate all’età della crescita (bullismo, vandalismo e varie forme di disadattamento e devianza, anoressia/bulimia, dipendenze varie, etc.) fino all’assistenza ed orientamento dei giovani nei percorsi e progetti culturali, ricreativi, formativi, di inserimento professionale e creazione di impresa e cooperazione.
Obiettivo generale dell’osservatorio è conseguire lo sviluppo armonico, sereno, creativo, responsabile dei nostri ragazzi e la serenità delle nostre famiglie e della comunità intera.
Per far ciò, l’Osservatorio dovrà costituire lo strumento permanente di inchiesta, promozione e coordinamento delle politiche rivolte all’ausilio delle famiglie, delle residue agenzie educative e dei giovani e, cercando di partire dall’ascolto e dallo studio delle cause, dovrà promuovere azioni concrete finalizzate a prevenire: l’evasione minorile dell’obbligo scolastico, il bullismo e il vandalismo negli edifici e realtà giovanili ma, prima ancora, il disagio psicosociale derivante dai vari fattori che si intersecano nella formazione della personalità e coscienza individuale e di gruppo nelle delicate età dell’adolescenza e dell’infanzia.
CAPO II
COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 3 (Composizione)
1. L’osservatorio è composto di n° 10 membri:
a) n° 3 componenti di diritto tra i rappresentanti delegati in seno ai Consigli d’Istituto dei due istituti scolastici (Istituto Comprensivo e I.T.T.) e un rappresentante nominato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale;
b)n° 2 membri, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale nel proprio seno;
c) n° 5 esperti o professionisti in discipline attinenti alle tematiche in questione (pedagogia, psicologia, sociologia, mediazione culturale, statistica, animazione, etc.) eletti dai precedenti cinque membri con le modalità di cui all’art.5.
2. Quando siano in discussione questioni inerenti al lavoro con o della Consulta Giovanile, possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto alle sedute dell’Osservatorio i membri del Consiglio Direttivo della prima.
Art. 4 (Il Presidente)
1. Viene eletto dall’intero Osservatorio tra gli otto componenti di cui alle lettere a) e c) del precedente art.3, comma 1.
2. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori dell’Osservatorio e di assumerne la rappresentanza formale.
3.In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni da un Vicepresidente.
Art. 5 (Elezione degli esperti)
Ognuno dei membri dell’Osservatorio di cui al Consiglio Direttivo di cui alla lettera c) del precedente art.3, comma 1, vengono votati residui 5 membri – con voto segreto e possibilità di esprimere n.5 preferenze – da una lista di persone aventi titoli ed esperienza nelle materie indicate nella predetta lettera c) che hanno previamente espresso – così come gli altri membri – la disponibilità di mettersi a servizio dell’Osservatorio a titolo gratuito.
Art. 6 ( Vicepresidente e segretario)
L’Osservatorio nomina al suo interno anche un Vicepresidente ed un segretario.
Art. 7 (Compiti dell’Osservatorio)
L’Osservatorio, basandosi sull’esperienza quotidiana, sulla professionalità di suoi componenti e sul supporto della Consulta Giovanile, dovrebbe prevalentemente mettere in atto suggerimenti di politiche, tecniche e azioni mirate a:
1) facilitare l’emersione di situazioni a rischio e analizzare eventuali comportamenti a rischio, negli individui o nei gruppi;
2) coinvolgere docenti, genitori e alunni quali attori responsabili per la promozione di una cultura della tolleranza e dell’inclusione della diversità;
3) suggerire ai docenti percorsi, tecniche e prassi innovative rispetto alla ordinaria didattica in modo da rendere stabile la prevenzione dei fenomeni di marginalità e devianza;
4) promuovere la cooperazione e la creatività (in opposizione alla competitività e alle consuetudini) quali strategie positive di risoluzione duratura dei conflitti;
5) promuovere incontri pubblici, di approfondimento e di studio sui temi e problematiche tipiche della condizione giovanile e dell’infanzia.
Art. 8 (Convocazione)
1. L’Osservatorio è convocato dal Presidente:
– di propria iniziativa
– su richiesta di 1/5 dei componenti
– su richiesta di uno dei due membri nominati dal Consiglio Comunale.
2. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell’Osservatorio giustificherà la propria assenza ad un qualunque altro componente.
3. Se un componente è stato assente ingiustificato per più di 3 riunioni consecutive decade dalla carica.
Art. 9 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)
1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10 (Modifiche dello Statuto)
1. Lo Statuto dell’Osservatorio può esser modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei membri dell’Osservatorio stesso.
2. L’Osservatorio può proporre modifiche dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti.
Art. 11 (Regolamenti interni)
1. L’Osservatorio può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.
2. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 12 (Sede)
1. E’ sede dell’Osservatorio è il Centro Sociale “Egidio Gennaro” nei locali in cui si svolgono le riunioni del Consiglio Comunale.
2. L’Amministrazione Comunale può concedere altre sedi.
3. Il Presidente dell’Osservatorio deve comunque garantire il rispetto e l’integrità della struttura messa a disposizione dall’Amministrazione.
Art. 20 (Mezzi)
L’Osservatorio si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità.
Art. 21 (Durata)
I membri che fanno parte dell’Osservatorio durano in carica per tutto il corso della legislatura e decadono in occasione della proclamazione del nuovo Consiglio Comunale.
Art. 22 (Prima riunione)
La prima riunione è indetta e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.