R. & P.
Con l’approvazione del calendario venatorio per la stagione 2023-2024, si risponde alle tante incertezze che ogni anno sorgono su questa complessa materia, a cui ora si aggiungono quelle derivanti dalla comparsa della peste suina africana (PSA).
Dopo quasi due mesi dalla presentazione della proposta tecnica congiunta dalle Associazioni Venatorie riconosciute regionali, (FEDERCACCIA, ANLC, ENALCACCIA, ARCICACCIA, ANUU, ITALCACCIA, EPS), consolidata da atti e dati tecnico-scientifici e giuridici, predisposti dalla Regione Calabria con i contributi particolari dell’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia e dalle riunioni della Consulta Faunistico-Venatoria, finalmente la Giunta Regionale, ha approvato il calendario venatorio 2023-2024.
In sintesi, sono previste 6 giornate di preapertura, fissate nei giorni 2, 3, 9, 10, 13 e 14 settembre, che vedranno consentite nelle prime due (2 e 3 settembre) il prelievo di tortora, colombaccio e gazza e la possibilità dell’utilizzo dei cani da riporto.
Nelle successive due (9 e 10 settembre) colombaccio e gazza, mentre nelle ultime due giornate (13 e 14 settembre), saranno cacciabili sempre colombaccio e la gazza, oltre alla quaglia, con l’ausilio del cane da ferma, da cerca e da riporto.
È invariata la data di apertura generale alla terza domenica di settembre (17 settembre) con chiusura al 31 gennaio per anatidi, rallidi e volpe.
Mantenute inalterate le date di prelievo dei turdidi, con apertura 1° ottobre e chiusura 31 gennaio, mentre per la beccaccia il periodo va dall’8 ottobre al 31 gennaio, grazie al contributo dei dati scientifici raccolti con la telemetria satellitare con progetti FIdC e da pubblicazioni scientifiche.
Mantenute le date 1° ottobre – 31 dicembre per il prelievo dell’allodola e dal 17 settembre al 31 dicembre per il merlo; dal 17 settembre al 30 novembre è il periodo di prelievo del fagiano e (oltre alla preapertura) il colombaccio e la gazza saranno cacciabili continuativamente dal 17 settembre al 14 gennaio.
Mantenuta la possibilità di prelievo esclusivamente della cornacchia grigia e della ghiandaia nella prima decade di febbraio.
Come consolidato dalla recente giurisprudenza, per queste ultime specie e per quelle inserite in preapertura, le date di apertura/chiusura devono essere purtroppo obbligatoriamente adeguate alle ultime sentenze della Corte Costituzionale sull’applicazione rigorosa dell’arco temporale massimo previsto dalla L. n. 157/92.
La caccia alla lepre sarà consentita dal 17 settembre al 17 dicembre.
Per la specie cinghiale resta inalterato il periodo 1° ottobre – 31 dicembre.
Questo in attesa che il Parlamento accolga la richiesta di associazioni, mondo agricolo ed anche espressioni della comunità scientifica, tesa a modificare la L. n. 157/92, estendendo l’arco temporale di caccia oltre gli attuali tre mesi.
Pertanto la caccia in braccata potrà essere svolta dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Si ricorda che per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la PSA, il calendario venatorio soggiace alla prevalente normativa europea e all’attuale conseguente ordinanza n. 2, del 20 aprile 2023 del commissario straordinario nazionale alla peste suina africana, che purtroppo dispone il divieto di caccia al cinghiale (in qualsiasi forma) su tale territorio.
Pertanto, allo stato delle conoscenze e in attesa di una preannunciata nuova Ordinanza commissariale, nel territorio metropolitano di Reggio Calabria la caccia al cinghiale, anche in braccata, è consentita nella sola “zona di sorveglianza” (restrizione I) della PSA.
Mentre si ribadisce la necessità che nelle zone soggette a restrizioni II e III si avvii quanto prima l’attività di “depopolamento” del cinghiale (attività tecnica di controllo e non di tipo venatorio, quindi non inserita nel calendario), si riafferma che ciò avvenga con il supporto delle squadre di caccia al cinghiale con minibattuta o “girata” di otto cacciatori e un massimo di tre cani.
Contestualmente si sollecita la Regione Calabria all’adozione delle misure previste, sia nel recentissimo Piano di azione per il contrasto della PSA, sia dall’altrettanto recente Piano Nazionale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, per realizzare un appropriato controllo della specie sull’intero territorio regionale.
È importante sottolineare che nelle zone soggette a restrizioni sarà comunque possibile effettuare tutte le altre forme di caccia, pur con gli accorgimenti previsti dall’ordinanza 2/2023, sia individuali che collettive, in questo caso, con le limitazioni di un massimo tre cacciatori e l’uso massimo di tre cani complessivi.
Per quanto riguarda l’addestramento e allenamento dei cani, questo è consentito già dalla pubblicazione del calendario venatorio fino al 10 settembre, eccezion fatta, come è ovvio, per le giornate di preapertura sopra indicate.
Diamo atto e ringraziamo l’assessore Gallo, il Dipartimento e l’Ufficio Caccia del Lavoro svolto e di aver accolto buona parte delle proposte unitarie delle AA.VV. per quanto riguarda le specie e i tempi di caccia.
In riferimento al Decreto VIncA, che ha effetto sulle Aree della Rete Natura 2000, sebbene lo si ritenga insoddisfacente, si registra che alcune aree tornano tra quelle dove si potrà esercitare l’attività venatoria: 1nella provincia di Cosenza (Fiumara Trionto) e 3 nella provincia di Crotone (Fiume Lese, Monte Fuscaldo e Murge di Strongoli).
Riteniamo che permane priva di giustificazione la circostanza che ben 15 ZSC sul territorio regionale, restino inibite all’attività venatoria: 5 in provincia di Cosenza, 2 in provincia di Crotone, 1 in provincia di Vibo, 5 in provincia di Reggio Calabria.
Ricordiamo inoltre che in provincia di Catanzaro restano inibiti i Laghi La Vota, che permangono in stato di inquinamento.
Peraltro nell’attuale momento ciò appare ingiustificato in quanto questa stagione, vige il divieto dell’uso del piombo nelle zone umide e non si vedono azioni volte al risanamento del sito come dovuto e necessario.
In questo, come in altri casi, si registra una grande prontezza nel vietare la caccia, ma purtroppo nessuna azione significativa per il ripristino degli habitat alterati e per il risanamento ambientale.
Il divieto assoluto di caccia in queste 15 aree ZSC non trova giustificazione, considerando che tali zone sono designate ai sensi della Direttiva Habitat, che non riguarda la tutela degli uccelli, ma di determinati habitat.
Inoltre, non sono riportate nelle motivazioni le presunte influenze negative dell’attività venatoria sugli habitat o sulle specie animali diverse dagli uccelli.
Anche l’analisi dell’elenco delle ZSC inibite alla caccia non riporta elementi tecnici che supportino il divieto di caccia imposto, mentre si considera del tutto singolare la prescrizione di divieto di caccia alla tortora nelle aree Rete Natura 2000, considerato che rispetto all’anno scorso è vigente il Piano nazionale di gestione, con la sola prescrizione della riduzione del prelievo e nessuna menzione di limitazioni da imporre nei siti Natura 2000.
Tale complessivo approccio non può che definirsi ideologico nei confronti dell’attività venatoria e di fatto impedirà a molti cacciatori di esercitare la propria passione in alcuni territori da sempre conosciuti e frequentati.
Al netto delle considerazioni critiche sulla VIncA, si reputa quello deliberato un calendario sostanzialmente equilibrato, che in linea generale risponde alle attese e che soprattutto ha tenuto conto dei risultati scaturiti dai tavoli di confronto e concertazione.
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