OIPA: «UN’ESAGERAZIONE STRUMENTALE IN VISTA DELLE EUROPEE. IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO ATTESTA ALTRO»
di Oipa
ROMA – Spese extra a carico dello Stato (*) e identificazione a tappeto (**) di chi sia anche solo sospettato di disturbare le azioni di caccia al cinghiale dell’esercito chiamato a mettere in campo azioni esagerate, rispetto a quanto attesta il Bollettino epidemiologico sulla Psa, il tutto per i voti di un bacino elettorale composto da cacciatori, allevatori, agricoltori e operatori della filiera dell’agroalimentare, in vista elle elezioni europee. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sul testo del decreto agricoltura portato oggi in Consiglio dei ministri dal ministro Lollobrigida.
A evidenziare quanto strumentale sia questo decreto basta leggere il Bollettino: “Negli ultimi anni l’approccio alla lotta alla malattia è stato radicalmente rivisto, e ciò ha consentito un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica”.
Nonostante ciò, afferma l’Oipa, Lollobrigida chiama l’esercito e prepara uno stato di polizia nei boschi (e non solo), dove si andrà a sparare ai cinghiali accusati di diffondere una malattia non nociva per l’uomo ma, semmai, per gli allevamenti di suini e la filiera dove gli animali altro non sono che merce, oggetti. D’altra parte, lo stesso ministro Lollobrigida pochi giorni fa ha pubblicamente affermato che “l’uomo è l’unico essere senziente”, dimostrando di non conoscere il Trattato di Lisbona del 2009 che invece attribuisce tale qualità anche agli animali.
(*) Il decreto portato in Consiglio dei Ministro prevede la messa in campo di 177 unità del personale delle Forze armate autorizzate a svolgere il servizio periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile per una sola volta. Il contingente è composto di un numero di unità sufficienti a dare tempestiva attuazione ai piani e alle misure previste. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento sono a carico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. I compensi per prestazioni straordinarie saranno anche erogati oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
(**) Nell’esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei 10 luoghi in cui si svolge l’attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell’identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.