di Stefano Commisso*
La presente per esprimere un sommesso parere sulla sentenza n. 630/2016 emessa dal TAR di Reggio Calabria in data 31 maggio 2016 e depositata in cancelleria il 03.06.2016.
L’Ill.mo Tar adito emetteva la sentenza n. 630/2016 nell’ambito del contenzioso instaurato da due concorrenti del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di agente di Polizia Municipale, categoria “C”, posizione economica “C1” – settore Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno”.
Le ricorrenti, invero, eccepivano una serie di violazioni di legge, tra le quali il diritto degli aspiranti vigili ad apportare delle correzioni alle risposte date nel questionario delle prove preselettive e, conseguentemente, chiedevano l’annullamento di tutti gli atti concorsuali.
In data 03.06.2016 il Tar di Reggio Calabria depositava la sentenza n. 630/2016 con il seguente dispositivo: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
Il suesposto dispositivo creava subito nei lettori dei dubbi interpretativi in ordine ai limiti ed alla portata della sentenza stessa, tuttavia dalla piana lettura della motivazione emerge chiaramente che la pronuncia del Tar lascia ben poco spazio ad interpretazioni.
Ancora più dettagliatamente, mediante la sentenza n. 630/2016 il Tar di Reggio Calabria sostiene chiaramente che l’interesse sostanziale delle ricorrenti NON risiede nell’annullamento della procedura concorsuale, bensì nell’accertamento del diritto dei candidati vigili urbali a poter effettuare delle correzioni materiali in caso di errore commesso nel rispondere ai quiz della preselezione al concorso.
A parere del Tribunale Amministrativo, pertanto, nonostante le molteplici eccezioni e richieste di annullamento formulate dalle ricorrenti, l’interesse sostanziale ad agire delle stesse è rappresentato unicamente “dal conseguimento del bene della vita rappresentato dall’utile collocazione nella conclusiva graduatoria della procedura selettiva de qua, in modo tale da poter ottenere la nomina ad uno dei posti messi a concorso”.
I rimanenti argomenti di doglianza, al contrario, ripromettendosi “…con ogni evidenza, di tutelare un interesse meramente strumentale (e non già finale, come quello della nomina ad Agente della Polizia Municipale), sostanziato dall’annullamento dell’intera procedura concorsuale con conseguente (ma non necessariamente derivante) rifacimento del concorso…” non consentono “la necessaria attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.)”, in quanto il loro eventuale accoglimento non consentirebbe il “… diretto soddisfacimento della pretesa partecipativa (ammissione al prosieguo della procedura), direttamente funzionale al conseguimento del bene della vita…” tutelato.
Rebus sic stantibus emerge chiaramente, dunque, che il Tar di Reggio Calabria ha ridotto i limiti e la porta del proprio giudicato unicamente all’accertamento del diritto delle ricorrenti a non essere escluse dal concorso, bensì a concorrere per l’agoniata assunzione e, all’uopo, ha espressamente escluso la possibilità di annullare l’intera procedura concorsuale in quanto “ in caso di caducazione dell’intera procedura selettiva … non si attuerebbe la tutele giurisdizionele (art 1 c.p.a.)” (V. punto n. 1.1 motivi di diritti della sentenza in commento).
Quanto sopra è confortato dall’analisi degli ulteriori motivi esplicitati dal Colleggio in quanto i Giudicanti, dopo aver precisato al punto n. 1.1 dei motivi di diritto i limiti e la portata del proprio giudicato, affermano che, la contesa si risolve nel verificare la legittimità esclusivamente del «… punto 12 del verbale di concorso n. 1/2014 “Insediamento della Commissione” del 15 settembre 2014, che prevedeva: “Non sono ammesse correzioni e/o indicazioni di più risposte per ogni quesito, pena l’esclusione dal concorso”» e del «… verbale n. 2/2014 (“Insediamento della Commissione”) del 6 ottobre 2014 (rigo 14 di pag. 2), (che) disponeva che: “Non sono ammesse correzioni e/o indicazioni di più risposte per ogni quesito, pena l’esclusione dal concorso”. Entrambi i suindicati verbali sono stati dalla parte ricorrente espressamente gravati in parte qua, unitamente al provvedimento di non ammissione al prosieguo della procedura selettiva» (punto n. 1.2 motivi di diritti della sentenza in commento).
A tal riguardo il Tar, dopo aver dettagliatamente ed esaustivamente accertato il diritto dei candidati ad apportare le correzioni contestate alle ricorrenti, conclude affermando in modo molto chiaro e dettagliato che, “Nel dare … atto della illegittimità della disposta esclusione delle candidate – e, con essa, della presupposta invalidità delle disposizioni, precedentemente citate …” ovvero quelle “che disponevano l’estromissione dal prosieguo della procedura selettiva a fronte di correzioni apportate alla scheda di risposta dei quesiti relativa alla prova preselettiva – va disposto, in accoglimento delle pertinenti censure, l’annullamento dei verbali con i quali le odierne ricorrenti sono state escluse dal prosieguo del concorso de quo. Deriva da quanto sopra l’ammissione…” unicamente “… delle ricorrenti medesime alle successive prove concorsuali, quale diretto precipitato della valenza conformativa del giudicato…”.
Dalla piana lettura della sentenza n. 630/2016 appare evidente, dunque, che gli unici atti annullati dal Tar di Reggio Calabria sono i verbali ed il provvedimento testè citati limitatamente alla parte in cui prevedono l’estromissione dal prosieguo della procedura selettiva a fronte di correzioni apportate alla scheda di risposta dei quesiti relativa alla prova preselettiva.
Il Collegio, inoltre, ritenendo illegittima l’esclusione dal concorso delle ricorrenti, riamette unicamente loro alle prove scritte ed orali riportando testualmente che “… Deriva da quanto sopra l’ammissione delle ricorrenti medesime alle successive prove concorsuali …”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, appare forzato e furviante tentare di sostenere l’annullamento dell’intera procedura concorsuale laddove il TAR mantiene salve le disposizioni contenute in tutti i provvedimenti ad eccezione di quelle relative all’esclusione delle odierne ricorrenti dalla procedura.
Logico corollario delle predette deduzioni è che la procedura concorsuale non è stata annullata né è stata disposta una regressione della procedura atteso che il TAR ha disposto, unicamente, l’ammissione delle due ricorrenti alle prove scritte senza menzionare in alcun punto della motivazione l’annullamento degli atti successivi e neppure delle prove espletate dagli altri candidati.
L’ammissione delle ricorrenti alle prove scritte, invero, consentirà loro di proseguire la procedura concorsuale ed il punteggio eventualmente raggiunto permetterà alle candidate di essere inserite nella sola graduatoria dei candidati esterni che, conseguentemente, andrà aggiornata.
Per le su esposte ragioni, inoltre, contrariamente a quanto potrebbe desumersi dalle esternazioni rassegnate nella stampa locale, la distinta graduatoria riservata al personale interno non è stata incisa dalla Sentenza in commento e, pertanto, ne rimane vincitore il Sig. Raffaele Cagliuso.
*: avvocato
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