di Francesca Cusumano
Assolta perché il fatto non sussiste.
E’ quanto è emerso dalla sentenza emessa il giugno scorso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha per protagonista, la concessionaria della ricevitoria Lotto, di un piccolo Comune della Locride.
A raccontarci il caso, Giuseppe Spanò, uno dei due avvocati difensori della donna, con studio legale a Bovalino (l’altro è Rosario Callipari) del Foro di Locri.
L’EXCURSUS DELLA VICENDA
Tutto comincia il 3 marzo del 2021, quando il direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Calabria (Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria) denuncia la concessionaria della ricevitoria Lotto, poiché aveva omesso di versare i proventi del gioco, provocando all’Erario un danno di 7.459,36 euro, specificando che tale, era la somma dovuta dalla stessa, il 2 febbraio 2021.
Così con relativa pec, datata 23 febbraio di quell’anno, la donna era stata intimata ad effettuare il versamento di quanto dovuto, entro cinque giorni.
Il 3 marzo 2021, data della denuncia, dal momento che la donna non aveva ancora disposto il saldo di quanto dovuto, era stato avviato il procedimento per la revoca della concessione della ricevitoria.
«Sebbene – spiega l’avvocato Spanò – dalla produzione documentale nel corso giudizio di primo grado, fosse emerso che il 17 maggio del 2021, la mia assistita, avesse versato la somma dovuta (7.459,36 euro) a Lottomatica Srl, versamento confermato anche dal direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Calabria, il giudice la dichiarò colpevole del reato ascrittole e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito prescelto, la condannò alla pena di un anno, due mesi e sette giorni di reclusione, oltre le spese processuali. Da qui, la decisione di ricorrere in appello, per l’insussistenza del fatto, poiché la mia assistita non aveva omesso il versamento delle somme dovute, ma solo ritardato, provvedendone il 17 maggio 2021; inoltre, al contempo, non avrebbe ricevuto alcuna intimazione, mancando le ricevute della pec».
Appello che è stato accolto nel giugno di quest’anno, dalla Corte presieduta da Francesca Di Landro, con a latere i magistrati Elisabetta Palumbo e Massimo Minniti, assolvendo completamente la titolare della ricevitoria dal reato contestatole (dalla sentenza emessa il 3 novembre 2022 dal Gup del Tribunale di Locri), perché «non è stata riscontrata – ha chiarito l’avvocato Spanò – l’avvenuta appropriazione delle somme e dunque la realizzazione di una condotta di peculato. Anzi, l’unica prova effettiva, ha sottolineato il legale – ha riguardato il ritardo, oltre il termine dell’intimazione, del versamento delle somme dovute».