di Redazione
LOCRI – Nei giorni scorsi a Padova si è tenuto il 23 Congresso Nazionale dell’AIGA (associazione Italiana Giovani Avvocati ) e la sezione di Locri guidata dal suo Presidente avvocato Manuela Calautti ha partecipato ai lavori congressuali raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Infatti, i giovani avvocati locresi, forti di una grande rappresentanza sul territorio, tanto che la Sezione di Locri con i suoi circa 140 iscritti risulta essere la seconda sezione più numerosa nella nostra regione, hanno potuto esprimere il voto di ben 11 delegati al congresso nazionale, sostenendo la candidatura dell’avvocato Michele Vaira, del foro di Foggia, che è stato eletto Presidente Nazionale.
Inoltre, durante i lavori congressuali AIGA Locri ha presentato una mozione in riferimento all’accesso all’albo dei cassazionisti che è stata approvata per acclamazione dai circa 500 congressisti presenti.
L’obiettivo di detta mozione è quello di preservare i diritti acquisiti dai giovani avvocati per l’accesso al patrocinio presso le Magistrature Superiori, detto tema essendo stato affrontato per la prima volta in Italia, risulta essere innovativo e va a tutelare i cosiddetti “esodati della Cassazione” che sono tutti gli avvocati abilitati tra il febbraio 2004 ed il febbraio 2005.
La sezione Locrese ha evidenziato come, a seguito dell’introduzione della riforma forense del 2012, che ha ridotto gli anni necessari per l’iscrizione all’albo dei cassazionisti da 12 anni ad 8 anni, previa lodevole e proficua frequentazione del corso bandito dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura di Roma ed il superamento di un esame finale, il regime transitorio risulta essere iniquo.
In particolare, detta norma – che secondo l’AIGA andrebbe abrogata – prevede un regime transitorio di soli tre anni penalizzando ingiustamente i giovani avvocati si sono abilitati tra il febbraio 2004 ed il febbraio 2005 ed hanno maturato gli 8 anni di anzianità d’iscrizione tra il 2012 ed il 2013, ma hanno dovuto attendere sino al 25 febbraio 2015 affinché la Scuola Superiore per l’Avvocatura si decidesse a pubblicare il primo ed unico bando per l’acceso al corso obbligatorio per i cassazionisti, che peraltro attualmente non è ancora iniziato.
Paradossalmente, tali colleghi non potranno usufruire del regime transitorio di cui sopra, poiché matureranno i 12 anni di iscrizione dopo la fatidica data del 2 febbraio 2016 prevista dalla normativa.
L’iniziativa della mozione è partita direttamente al territorio, infatti, nel nostro foro vi sono ben 86 giovani avvocati abilitati tra il 2004 ed il 2005 che sono interessati da questo fenomeno, e l’AIGA di Locri, vicina ai propri associati ed a tutti i giovani colleghi del foro, ha deciso di intraprendere, vittoriosamente, questa battaglia per l’eguaglianza.
I numeri, ovviamente, sono destinati a salire notevolmente se il fenomeno degli esodati della Cassazione viene analizzato sotto il profilo nazionale: basti pensare che, secondo le più recenti statistiche, ogni anno in Italia si abilitano in media tra i 5000 e gli 8000 avvocati.
Stante la portata innovativa e fortemente concreta, la mozione è stata approvata per acclamazione da tutti i partecipanti al congresso ed il neo Presidente avvocato Michele Vaira si farà carico di sostenere detta mozione presso le sedi istituzionali.
Un’altra importante iniziativa che Aiga Locri sta portando al temine è quella dell’organizzazione del “I corso AIGA per la preparazione all’esame di abilitazione 2015”; detto corso gratuito si sta svolgendo ogni martedì presso l’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Locri, gentilmente concessa dal Presidente del Tribunale, che si è subito reso disponibile a collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa.
Attualmente il corso vanta ben 35 giovani iscritti, che si cimenteranno a dicembre con le tre prove dell’esame di abilitazione, e rappresenta un importante momento di confronto per i giovani praticanti del foro.
Di seguito il testo della mozione presentata dall’Aiga di Locri e approvata per acclamazione da tutti i delegati presenti:
” La mozione che vado ad esporre riguarda l’accesso alle magistrature superiori per i giovani avvocati; sappiamo che questo è un tema dibattuto e che ha visto coinvolta la nostra associazione su più fronti, da ultimo con il famoso ricorso al TAR proposto per l’annullamento del Regolamento CNF ai sensi dell’art. 22 legge n°247/12.
Ma ritengo che, indipendentemente dall’esito del ricorso al Tar, la questione non deve essere abbandonata anzi, l’Aiga – direi – è quasi obbligata a farsi carico di tale situazione per migliorare le condizioni dei Giovani Avvocati in quanto anche in questo caso, sembra che il Legislatore non abbia voluto tutelare i più giovani, bensì privilegiare gli Avvocati più anziani, introducendo dei rigidi criteri che limitano indiscriminatamente, quasi azzerando la possibilità per le nuove generazioni di poter mettere piede all’interno della Suprema Corte per difendere i diritti dei propri assistiti.
La Sezione che rappresento che è quella di Locri, da sempre condivide con l’AIGA l’esigenza di eliminazione totale delle barriere introdotte nei confronti dei più giovani per l’accesso al patrocinio alle Magistrature Superiori, ma dobbiamo anche essere realisti e ciò ci porta ad essere consapevoli che difficilmente la legge n°247/2012 sarà oggetto di abrogazione da parte del Legislatore, visto anche lo scarso potere che noi Giovani abbiamo all’interno del Parlamento rispetto alle ben più influenti lobby professionali che quotidianamente vi operano.
Ciò non significa che le nuove generazioni debbano rassegnarsi, ma anzi dobbiamo batterci affinché la normativa, da noi comunque non condivisa, abbia un minimo di razionalità, per tutelare le legittime aspirazioni professionali dei giovani professionisti ed i diritti acquisiti dai giovani avvocati.
Com’è noto, l’art. 22 della riforma forense introdotta con la legge n°247/2012, ha modificato le norme che disciplinano l’iscrizione all’albo dei cassazionisti, introducendo delle ingiustificate disparità di trattamento tra i professionisti, legate solo ed esclusivamente al criterio anagrafico, che diventa un insopportabile elemento discriminatorio a svantaggio dei più giovani.
Prima della riforma, l’iscrizione all’albo speciale Cassazionisti era semplicemente subordinata al decorso di 12 anni di attività, senza alcuna necessità di sottoporsi ad ulteriori esami di abilitazione o a corsi obbligatori a pagamento; l’accesso attraverso l’esame disciplinato dalla legge n°1003/36 e dal R.D. 1482/36 rappresentava solo un’alternativa, quasi sconosciuta ai più.
Oggi invece l’accesso all’albo dei cassazionisti può avvenire alternativamente:
• Dopo cinque anni di iscrizione all’albo, a seguito del superamento del citato esame di abilitazione disciplinato dalla legge n°1003/36 e dal R.D. 1482/36;
• Dopo otto anni di iscrizione all’albo e soprattutto dopo aver “lodevolmente e proficuamente” frequentato la Scuola Superiore dell’avvocatura (cui si accede tramite preselezione) e superato l’esame finale.
Qualunque sia l’opzione scelta, il giovane avvocato è sicuramente penalizzato rispetto alle vecchie generazioni, che possono patrocinare in Cassazione senza aver dovuto fare sacrifici per la frequentazione di un costoso corso o di preselezioni ed ulteriori esami di abilitazione.
La discriminazione per un’ampia fetta di giovani avvocati, è ulteriormente aggravata dal comma 4 del già citato art. 22 comma della riforma forense, che permette l’iscrizione all’albo dei cassazionisti secondo la previgente normativa a tutti coloro i quali abbiano maturato il requisito dei 12 anni di anzianità di iscrizione all’albo entro e non oltre i tre anni dall’entrata in vigore della legge n°247/2012, ossia entro il 2 febbraio 2016.
È di metà ottobre, ancora in corso di pubblicazione, il parere reso dal CNF sul quesito n°69 (relatore Orlando, Presidente Commissione Consultiva Salazar), con cui è stato chiarito che “l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta”. Pertanto, la Commissione Consultiva CNF ha ribadito che potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che alla data del 2 febbraio 2016 (tre anni dall’entrata in vigore della riforma) abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione secondo la normativa previgente, senza necessità di sostenere nessun corso o esame.
Ma a ben vedere il regime transitorio va a creare una ingiusta diseguaglianza a discapito di tutti quei professionisti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma che per mere ragioni anagrafiche non possono godere dei benefici della norma transitoria, essendo iscritti all’Albo da un periodo di tempo inferiore.
Paradossale è infatti la situazione di coloro i quali al momento dell’entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2012) avevano maturato il requisito degli otto anni di iscrizione all’albo, ma non hanno potuto “lodevolmente e proficuamente” frequentare la SSA poiché il primo ed unico corso per i cassazionisti è stato bandito solo in data 25 febbraio 2015, ed allo stato non risulta ancora iniziato, nè è disponibile la data della prova finale, in buona sostanza si sono svolte sole le preselezioni.
Come si evince dalla lettura della legge citata, quei Giovani Avvocati iscritti all’albo nel periodo compreso tra il febbraio 2004 ed il febbraio 2005, che si possono definire “gli esodati della Cassazione”: risultano troppo giovani per la vecchia disciplina, ma troppo giovani anche per la nuova, perché agli otto anni di anzianità ci sono arrivati ben prima che venisse bandito il corso cassazionisti della SSA.
Per fare un esempio, un giovane brillante professionista, laureato a 23 anni, che a 27 anni nel lontano 2004 si sia iscritto all’albo dopo aver superato l’esame di abilitazione, oggi a 35 anni si ritrova ad aver atteso invano per tre anni la pubblicazione del bando cassazionisti della SSA; nel frattempo, per proporre un ricorso in cassazione, inevitabilmente si sarà dovuto rivolgere ad un collega più anziano, quasi come se per entrare in Cassazione sia obbligatorio avere i capelli bianchi.
Senza tacere del fatto che questo Avvocato si ritrova a dover fare il Corso per Cassazionista con altri avvocati che si sono abilitati 4 anni dopo di lui!
Si potrebbe tranquillamente dire “Oltre al danno della partecipazione ad un corso la beffa!”
Ancora una volta, chi è più giovane non è premiato per i suoi sacrifici.
La previsione di un regime transitorio triennale appare incoerente con il dato testuale e con la ratio della norma stessa, posto che il Legislatore, riducendo da 12 a 8 gli anni di anzianità necessari per l’accesso all’albo, ha di fatto inteso anticipare l’iscrizione, facendo risparmiare ben quattro preziosi anni agli aspiranti cassazionisti.
Alla luce di quanto sopra, non si riesce a comprendere il motivo per cui, se gli anni necessari per iscriversi all’albo dei cassazionisti sono stati ridotti di quattro unità, il regime transitorio abbia una durata solo triennale.
È sufficiente una semplice operazione matematica per comprendere l’incoerenza della norma: 12-8=4.
Ma si sa, gli avvocati non vanno molto d’accordo con i numeri.
Tale fenomeno discriminatorio, in un foro di provincia come quello di Locri, interessa già ben 86 Giovani Avvocati, ma sicuramente, a livello nazionale, va a coinvolgere un numero ben superiore di Colleghi, se pensiamo che ogni anno si abilitano in media tra i 5.000 e gli 8.000 avvocati.
L’approvazione della mozione che ho appena illustrato andrebbe a tutelare i diritti acquisiti di un elevato numero di Giovani Avvocati, che vedrebbero così cadere la discriminazione di cui sono vittime dal 2012, e finalmente otterrebbero il rispetto dei loro diritti acquisiti.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che per eliminare l’iniquità contenuta all’interno della norma transitoria sull’accesso alle professioni, la stessa dovrebbe consentire l’iscrizione all’albo dei Cassazionisti secondo la vecchia normativa a tutti quei Colleghi che, pur avendo i requisiti sin dal 2012, hanno dovuto attendere sino al 2015 la pubblicazione del bando SSA: il regime transitorio dovrebbe perciò essere prorogato quantomeno fino al febbraio 2017.
Tanto premesso, con la presente mozione si chiede che il nostro futuro Presidente voglia evidenziare tale incongruenza normativa presso tutte le sedi istituzionali preposte, dando voce a tutti gli abilitati del 2004 e del 2005, ingiustamente scippati del loro sacrosanto diritto ad iscriversi all’albo dei Cassazionisti da un Legislatore distratto”.
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