Rubrica “L’ago della Bilancia”
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda di risarcimento danni, avanzata da una proprietaria nei confronti di una compagnia assicurativa. La donna chiedeva il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali in seguito all’investimento del proprio cucciolo di pastore tedesco da parte di una Smart assicurata con la compagnia poi citata in giudizio. L’assicurazione contestava sia la domanda di risarcimento che il quantum.
“L’incidente stradale avveniva mentre attraversava regolarmente sulle strisce tenendo il proprio cane al guinzaglio. E provocava al cucciolo, dapprima gravi lesioni fisiche e poi il decesso”. La richiesta della proprietaria era di 5.000 euro circa per rimborso delle spese veterinarie sostenute per le cure del cane, da cui detrarre l’importo di circa 2.500 euro, versato dalla compagnia assicurativa, e altri 1.500 euro per danno esistenziale, “dovuto alla perdita del cucciolo a cui era legata da un forte legame affettivo”. Assistita dal legale, Avv. Marco Dittami, la proprietaria ha vinto la causa e in suo favore la II sezione civile del Giudice di Pace di Roma ha stabilito il pagamento di 2.500 euro di danno patrimoniale e 1.500 euro per danno esistenziale. Il giudice di pace ha attribuito al conducente della Smart “l’esclusiva responsabilità” dell’incidente e alla proprietaria “il diritto a vedersi risarciti i danni”. In fattura figurano “voci evidentemente collegate ad eventi traumatici – si legge in sentenza- e non certo alle condizioni fisiche di un cucciolo di soli tre mesi, non lasciano dubbi sul nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso e dunque tra entità del danno subito ed ammontare richiesto”. Per quanto riguarda il danno esistenziale, “l’enorme sforzo economico” sostenuto dalla proprietaria “nonché l’impegno costante, prolungato per due mesi, nell’accompagnare il cucciolo ad effettuare analisi, fisioterapia giornaliera e tutto ciò che era necessario per l’auspicata guarigione, sono l’indice di un impegno profuso per slavare l’intenso legame affettivo esistente”. Il disagio patito “assume dunque le caratteristiche lesive rapportabili alla sfera delle libertà dell’individuo e alla vita di relazione, di cui all’articolo 2 della Costituzione, nonché quelle scaturenti dalla salvaguardia del diritto all’integrità psico-fisica della persona di cui all’articolo 32 della Costituzione. “Il disagio trova pertanto ad avviso del giudicante adeguato ristoro nel riconoscimento e conseguente risarcimento del danno subito”. Oltre alla sofferenza che ha dovuto subire per la perdita del cane, la proprietaria ” ha dovuto dedicare per due mesi molto del proprio tempo, che sarebbe dovuto essere destinato a momenti di svago e divertimento insieme al proprio cucciolo alle dolorose attività necessarie per la cura delle lesioni gravissime subite da quest’ultimo a causa dell’investimento”
(fonte: Avv. Marco Dittami – AnmviOggi.it)