di Redazione
Reggio – Sarà il palazzo della provincia di Reggio Calabria, il luogo prescelto per la presentazione del disegno di legge riguardante le norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di, agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l’occupazione. La presentazione del Ddl, fissata per il 18 gennaio alle 11, vedrà la presenza del vice presidente del senato Maurizio Gasparri. A introdurre i lavori Francesco Maria Cananzi, capogruppo di Forza Italia e il presidente della provincia Giuseppe Raffa.
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Il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, in considerazione delle penalizzazioni che il fenomeno della criminalità organizzata determina sulle realtà produttive del territorio, incidendo negativamente sui processi di sviluppo sociale con conseguenti negative ricadute anche sotto il profilo occupazionale, e in virtù dell’attuale, complessa, situazione economica che ha determinato e determina una progressiva riduzione delle attività di finanziamento da parte degli istituti di credito, “Si impegna – si legge nell’ordine del giorno firmato dal capogruppo Francesco Maria Cananzi – a farsi promotore di un disegno di legge, anche di iniziativa popolare, che preveda l’utilizzo, d’intesa e con l’assenso del Prefetto e del Comitato provinciale per la sicurezza, dei capitali, delle risorse e dei beni, ovvero di parte di esse, confiscati alla criminalità organizzata per costituire – prosegue – un fondo di rotazione da utilizzare per la concessione di credito a tasso agevolato e/o di fideiussioni alle PMI e per destinare immobili al fine di favorire lo sviluppo della imprenditoria delle PMI soprattutto giovanili”.
DI SEGUITO IL DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA N. 1180
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore GASPARRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013
Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l’occupazione
ONOREVOLI SENATORI. – Le stime stilate dal Fondo monetario internazionale per il World Economic Outlook (Weo) di settembre 2013 prevedono che l’economia italiana si contrarrà nuovamente quest’anno, con un calo del prodotto interno lordo dell’1,8 per cento, per poi probabilmente risalire dello 0,7 per cento nel 2014. A fronte di questa situazione e di una persistente limitazione di assistenza da parte del sistema bancario, l’utilizzazione dei beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata, anche da parte dei privati, non solamente con finalità sociali, può rappresentare un valido sostegno allo sviluppo dei territori in cui essi ricadono ai quali verrebbero restituite quelle capacità economiche e di sviluppo che la criminalità organizzata ha loro sottratto, o illecitamente prodotto a danno delle comunità locali. Sul piano giuridico la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha ampliato (articolo 1, commi 201 e 202) sia i destinatari dei beni immobili confiscati, individuando oltre ai comuni anche le pro-vince e le regioni quali riceventi i suddetti beni, sia gli utilizzatori finali dei beni confiscati: organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; comunità terapeutiche; università. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che raggruppa quanto previsto in materia, contiene specifiche misure di prevenzione patrimoniale, di amministrazione, di gestione e di destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché disposizioni riguardanti l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, l’articolo 48, commi 3 e 12, rispettivamente dispongono quanto segue:
«I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’in-terno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un ap-posito elenco dei beni confiscati ad essi tra-sferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare diretta-mente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di tratta-mento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato [ …. ] a cooperative sociali [ …. ], o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti [ …. ], nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute [ …. ]. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.
I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura:
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di [traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope]. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, [ …. ] ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale». In considerazione della non venuta meno situazione di stagnazione economica che continua a provocare quotidiane cessazione di attività commerciali, l’utilizzazione dei beni alla criminalità organizzata potrebbe es-sere funzionale anche per:
1) costituire con i beni mobili, un fondo di rotazione per concessione di prestiti a tasso agevolato o fideiussioni su prestiti a tasso agevolato concessi da Istituti di credito;
2) la concessione in uso di beni immobili quali fabbricati o terreni da destinarsi allo sviluppo di attività commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali in condizioni di difficoltà accertata, o a soggetti, soprattutto giovani, che intendano sviluppare attività che in previsione possano compor-tare anche ricadute occupazionali nello stesso ambito territoriale in cui i beni sono stati confiscati.
Per comprendere la gravità della situazione italiana e la necessità di attivare forme di sostegno alle imprese, piccole e medie, e al commercio, è utile riportare alcuni dati significativi:
il 2012 si è confermato come l’anno più duro della crisi per il numero di imprese che hanno chiuso: tra fallimenti (12.000), liquidazioni (90.000), procedure non fallimentari (2.000) sono state 104.000 le aziende italiane perse. Il dato totale sulla chiusura delle aziende l’anno scorso è stato superiore del 2,2 per cento al record toccato nel 2011.
Il picco toccato dai fallimenti supera del 64 per cento il valore registrato nel 2008, l’ultimo anno precrisi: sono stati superati anche i livelli precedenti al 2007, quando i tribunali potevano dichiarare fallimenti anche per aziende di dimensioni microscopiche. Nel 2012 la recessione ha avuto un impatto violento nel comparto dei servizi (+3,1 per cento) e nelle costruzioni (+2,7 per cento), mentre la manifattura – pur con un numero di fallimenti che rimane a livelli critici –
ha registrato un calo rispetto all’anno prece-dente (-6,3 per cento). Dal punto di vista territoriale, le procedure sono fortemente aumentate nel Nord Ovest (+6,6 per cento) e nel Centro (+4,7 per cento), mentre sono rimaste ai livelli dell’anno precedente nel Sud e nelle Isole (-0,4 per cento). Nel Nord Est i casi sono invece più chiaramente diminuiti (-4,3 per cento), un dato compensato dal forte incremento delle liquidazioni, che ha portato il totale di chiusure in quell’area a superare quota 20.000 (+8,60 per cento sul 2011); nei primi otto mesi del 2013 si sono registrate 32.000 chiusure di attività nel commercio e 18.000 nel turismo, 50.000 in totale (contando le aperture il saldo è negativo di quasi 20.000 unità ).
Se questa tendenza non muta a fine anno il saldo sarà negativo per quasi 30.000 imprese e si perderanno al-meno 90.000 posti di lavoro (catering: –1.12 imprese; bar: –2.035 esercizi, in quanto a fronte di 5.806 iscrizioni si sono registrate 7.841 cessazioni; ristoranti: –2.583 imprese, in quanto a fronte di 5.909 iscrizioni hanno corrisposto 8.492 cessazioni a fine agosto 2013. La Campania svetta al primo posto con 289 imprese della ristorazione chiuse definitivamente. Tra le città Roma è capitale anche delle chiusure di bar e ristoranti: 417 attività chiuse da gennaio 2013; alberghi e alloggi: –371 attività, in quanto a fronte di –830 iscrizioni si sono registrate 1.201 cessazioni.
Al primo posto, questo, è un dato significativo, l’Emilia Romagna, con 58 imprese venute meno, seguita dalla Campania con un saldo negativo di 51 imprese e la Sicilia che perde 43 imprese del settore allog-gio, a pari merito con il Trentino Alto Adige/SudTirol; moda: continua il tracollo nel settore, preso atto che una cessazione su quattro nel commercio è un negozio di abbigliamento. Nei primi otto mesi hanno aperto solo 3.400 nuove attività nel comparto abbigliamento e tessile, a fronte, di 8.162 chiusure, per un saldo negativo di 4762 unità). Anche il recente provvedimento sulla cultura, ad esempio, difficilmente riuscirà ad essere portatore di sviluppo economico attraverso una valorizzazione dei beni culturali e ambientali: i 2,5 miliardi di euro da assegnare a 500 giovani non risolve alcun problema di sottoccupazione o di disoccupazione.
Inutili in una prospettiva di crescita dell’occupazione. Il presente provvedimento intende al contrario quindi partecipare attivamente alla ripresa economica, e quindi sociale del paese, inserendosi nell’alveo di quelle misure già adottate, o che dovranno essere adottate in futuro dal Parlamento, volte al sostegno delle imprese, del commercio e delle famiglie creando forme di sostegno economico che non sottraendo risorse ad altri compatti delle Pubbliche amministrazioni non impoveriscono altri interventi pubblici.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 48, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia e al Fondo di rotazione per la con-cessione di prestiti a tasso agevolato e di fideiussioni presso istituti di credito, da istituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui al comma 3, lettera d-bis):»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Con decreto del Direttore del-l’Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, è stabilito il reparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, alinea.»; c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) utilizzati al fine di agevolare, o sostenere, le attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, di nuova costituzione, o già in essere, che si trovino in dimostrabile stato di necessità, non derivante da mala amministrazione, per la sopravvivenza della attività medesima, o che intendano sviluppare significative innovazioni di essa che comportino incremento dei livelli occupazionali e la loro salvaguardia, prioritariamente nello stesso ambito comunale nel quale gli stessi beni sono stati confiscati.
Nella utilizzazione del bene e delle somme è data priorità alle attività economiche che comportino incremento o salva-guardia della occupazione o siano poste in essere da giovani o da persone che si trovano in uno stato di disoccupazione da al-meno dodici mesi. L’Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, emana, annualmente, l’elenco dei beni immobili e mobili che possono essere utilizzati nei singoli ambiti territoriali.
L’elenco è pubblicato sul sito inter-net dell’Agenzia.»; d) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a privati per at-tività economiche in Italia.»; e) al comma 15, le parole: «si può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «si di-spone».