di Francesca Cusumano
LOCRI- Il commissario straordinario Francesca Crea con deliberazione n° 11, ha approvato su proposta del responsabile dell’area tecnica manutentiva e urbanistica, il nuovo regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile.
In realtà, l’Ente aveva già rielaborato ed approvato il regolamento comunale con i poteri del Consiglio comunale il 15 luglio del 2009. Peccato però che da quell’anno in poi, si siano compiute una serie di illiceità a partire dall’evasione tributaria, che oltre ad incidere pesantemente sul basso indice di riscossione (circa il 35% di idrico), ha finito con l’aggravare ulteriormente la situazione economica finanziaria. Il viceprefetto Crea così dall’inizio del suo insediamento, ha avviato diverse azioni per incrementare la capacità di riscossione dell’Ente, soprattutto dell’idrico: la lettura dei contatori con personale interno al Comune (completata), una vera e propria azione a tappeto condotta da un nucleo intercomunale (dalla quale da alcune verifiche sarebbe emerso qualche allaccio abusivo) attivando la procedura per la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile per casi di morosità a norma del regolamento comunale e un atto di indirizzo e direttive in ordine per la riorganizzazione del servizio integrato dei tributi per la costituzione di un nuovo “ufficio delle entrate comunali” ( in funzione subito dopo Pasqua), con lo scopo di rendere più efficiente la gestione delle entrate comunali, volto a recuperare l’evasione dei tributi comunali. <<Dobbiamo mettere in condizioni l’ufficio tributi di funzionare- ha dichiarato la Crea- se non funzionerà dichiarerò il dissesto. Ho fatto, seppur con fatica tutto ciò che era nelle mie possibilità, ci vuole più intraprendenza da parte dei dipendenti, ad esempio, indicando delle proposte per il miglioramento. Il regolamento dell’idrico è stato un altro passo avanti della riorganizzazione del servizio integrato dei tributi. Un regolamento, di cui abbiamo rivisto ogni aspetto, apportate delle modifiche, ora occorre solo metterlo in pratica>>. La decisione di revisionare complessivamente il regolamento dell’idrico, già in vigore (abrogato quello del 2009), è scaturita dopo l’approvazione con delibera n° 10 dell’11 febbraio scorso, del piano di rientro di durata decennale, ex articolo 243 bis del Tuel; aumentare infatti, le aliquote dei tributi locali come l’idrico nella misura massima consentita, è stato uno degli obblighi assunti dalla Crea per aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di assicurare il ripristino del disavanzo e le condizioni di risanamento del bilancio.
DI SEGUITO RIPORTIAMO INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE:
AREA TECNICA MANUTENTIVA E URBANISTICA
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
Approvato con deliberazione N°11 del 15/4/2013 dal Commissario Straordinario
Con i poteri del Consiglio Comunale
CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO
Art. 1
Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
Il servizio della distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall’Amministrazione comunale. Il servizio verrà condotto in economia. L’Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.
Art. 2
Costruzione della rete idrica
La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l’attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall’Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l’alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.
Art. 3
Proprietà delle tubazioni
Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell’acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell’Amministrazione.
Art. 4
Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario. La riparazione dei guasti alle condotte di proprietà Comunale, dovute a vetustà o a qualsiasi altra causa, escluso il dolo, è a carico dell’Amministrazione Comunale. Se è necessaria la riparazione di un tratto di tubazione allocata in proprietà privata, la competenza e l’esecuzione di tutti gli scavi e delle opere connesse sono a cura e spese del proprietario e/o dei proprietari condomini, se attiene all’utenza, privata, in modo analogo, qualora per ragioni tecniche sia necessario modificare il’tracciato delle tubazioni, sono altresì a carico dell’utente tutte le opere di scavo e ripristino. Non sarà riconosciuto alcun tipo di indennizzo per danneggiamento o estirpazione di piante o fiori e per la demolizione dì manufatti, pavimentazioni e prati erbosi interferenti il percorso della tubazione pubblica, se non per danni non giustificabili.
Art. 5
Interruzione del servizio di erogazione
Nessuna responsabilità può essere imputata all’Amministrazione per interruzione nella erogazione dell’acqua per rotture o lavori in corso, dovuti a causa di forza maggiore. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto dì riserva mediante l’installazione di apposita cisterna. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l’erogazione dell’acqua in conseguenza dì diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
Art. 6
Priorità nella concessione delle utenze
Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste è riservata la priorità alle utenze domestiche.
Art. 7
Danni alle condotte e tubazioni in genere
Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare, in via approssimativa, nei limiti delle proprie conoscenze, l’ ubicazione delle condutture stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni l’Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente la dispersione di acqua generata. Tale dispersione sarà quantificata sulla base della portata della condotta e al tempo di interruzione, Il costo del consumo dell’acqua è stabilito in euro 1,30 a metro cubo. L’Amministrazione Comunale non risponderà di danni arrecati a terzi a seguito delle circostanze di cui sopra. In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con ogni accorgimento e cautela atti ad escludere danni alla rete idrica comunale. Eventuali danni agli utenti per la riparazione, saranno eseguiti a spese di chi ha provocato il guasto.
Art. 8
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione
E’ fatto divieto a chiunque, all’infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall’Amministrazione nei punti da cui si diparte la derivazione dell’utenza.
Art. 9
Furti d’acqua
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dall’Ufficio Acquedotto.
Sono ritenuti furti d’acqua tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti di proprietà comunale se non espressamente autorizzati dallo stesso Ufficio acquedotto.
In caso di accertato furto:
a) l’ente procede a denuncia degli autori alle competenti autorità ai fini del perseguimento a norma di legge;
b) l’erogazione dell’acqua è immediatamente sospesa senza obbligo di preavviso;
c) il responsabile dell’Ufficio idrico, d’intesa con il responsabile dell’Ufficio tecnico, provvede alla quantificazione del consumo presunto, ove possibile sulla base di indicatori obiettivi o, in caso contrario, a suo insindacabile giudizio. Il corrispettivo dovuto è calcolato alle tariffe vigenti al momento dell’accertamento maggiorato del 25%;
L’avvenuto pagamento costituisce motivo di valutazione ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale instaurato.
L’Ente gestore , per il caso suddetto, può, a suo insindacabile giudizio , rifiutare ogni concessione all’utente per un periodo sino a tre anni.
Art. 10
Usi d’acqua difformi
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.
E’ pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all’Ufficio acquedotto e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente, adeguato alle diverse condizioni.
Gli accertati usi difformi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento di una penalità pari ad € 260,00. In caso di mancato pagamento, fermo restando l’obbligo di stipula di un nuovo contratto, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà determinato insindacabilmente dal Servizio Acquedotto.
Resta impregiudicata la possibilità di denuncia nel caso in cui si ravvisano ipotesi di reato.
Art. 11
Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza
L’utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente e per un limitatissimo periodo di tempo la condotta di adduzione comunale dovrà presentare richiesta all’Amministrazione. Le operazioni di chiusura e riapertura delle condotte principali dovranno essere autorizzate dall’Ufficio Tecnico comunale, previo pagamento della somma di €. 50,00 (cinquanta) L’importo dovrà essere versato sul Conto corrente postale del comune il cui numero sarà indicato dall’ufficio competente. In ogni caso le predette operazioni dovranno avvenire sotto la costante presenza dall’idraulico comunale.
Art. 12
Distribuzione dell’acqua
La distribuzione dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo
a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
b) mediante concessione di utenze private.
CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 13
Definizione di impianti per uso pubblico
Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle e fontane pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei servizi igienici pubblici;
d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
f) gli impianti dì depurazione e disinfezioni.
Art. 14
Uso delle fontanelle pubbliche
L’acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. E’ solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e simili.
Art. 15
Prese d’acqua per scopi particolari
Lungo la rete di distribuzione dell’acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio di fognature e per qualsiasi altro scopo nell’interesse della collettività.
Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle leggi vigenti.
CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 16
Definizione delle utenze private
Sono considerate utenze private:
a) quelle per uso domestico;
b) Altri Usi (esercizi commerciali, saloni da barba, bar, alberghi ecc.)
Art. 17
Forniture in zone prive di rete
L’acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l’ufficio competente, salvo il disposto dell’art. 2, può concedere l’utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto il finanziamento del costo della spesa di costruzione degli impianti necessari. La spesa necessaria sarà quantificata dall’ufficio Tecnico comunale con apposito preventivo di spesa e sulla base dei prezzi del prezziario vigente al momento della richiesta.
Art.18
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli domestici
Neil caso dì forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è in facoltà dell’ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all’ente stesso valutare insindacabilmente. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.
Art. 19
Allacciamenti
Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo, redatta su apposito modulo fornito dall’Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:
– le generalità complete del richiedente,
– il codice fiscale di residenza, la via, o frazione, e numero civico,
– l’indirizzo dove dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza, se diverso da quello richiesto,
– la qualifica del richiedente (proprietario, amministratore o rappresentante legale), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente, o Società) per conto della quale il richiedente agisce,
– l’indicazione dello stabile per cui è stata fatta la richiesta (frazione e numero civico, estremi catastali, estremi concessione edilizia),
– il numero di unità abitative esistenti nel fabbricato,
– la disponibilità dei terreni di terzi per posa tubazioni,
– la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, che lo accetta senza riserve.
Alla domanda deve essere allegata:
– la copia della concessione ad edificare o, per le opere abusive, copia della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l’altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all’art. 14 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale sì dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. In caso di domande per allacciamento di edifici di remota costruzione l’interessato dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l’immobile è stato realizzato antecedentemente all’anno millenovecentosessantasette.
L’allacciamento alla condotta idrica principale sarà eseguito a cura e spese del richiedente, sotto la stretta sorveglianza dell’idraulico Comunale.
L’impianto della distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio misuratore, è eseguito a cura e spese dell’utente.
Art. 20
Oneri di allacciamento
Accolta la domanda, il richiedente l’utenza dovrà versare, sul conto corrente postale comunale il cui numero sarà indicato dal competente ufficio Tecnico le seguenti somme a fondo perduto:
1) €. 50,00 (cinquanta) per diritto fisso di allacciamento per ogni contatore richiesto.
Art. 21
Modalità di somministrazione
Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell’acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. La lettura del contatore avverrà di norma annualmente.
Art. 22
Accertamento dei consumi
La quantità dell’acqua somministrata sarà verificata mediante letture dei misuratori da effettuarsi con periodicità stabilita dall’organo competente.
Art. 23
Uso bocche d’incendio private
Le bocche d’incendio dovranno essere utilizzate solo in caso di incendio ed attività antincendio. Onde evitare disagi alla rete, l’utente sarà obbligato a denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d’incendio per l’uso suaccennato.
Art. 24
Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
In caso di divisione di uno stabile già fornito d’acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l’uso dell’acqua dovranno chiedere separatamente apposito allacciamento.
Art. 25
Condutture private all’interno delle proprietà.
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano su aree scoperte all’interno delle proprietà devono essere collocate a sufficiente ‘distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nessun tubo dell’impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti d smaltimento, pozzi neri o simili.
Art. 26
Collegamenti di impianti ed apparecchi
E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L’eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di “disconnessione”. E’ egualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 27
Impianti di pompaggio
Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta o altra apparecchiatura idonea, in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E’ assolutamente vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Art. 28
Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di eduzione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato dì troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 29
Tipo e calibro dei contatori
Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall’ufficio in relazione all’utenza, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell’integrità dei sigilli e di qualunque manomissione e danno,. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all’utente. Nel caso in cui venga richiesta la fornitura d’acqua ad uso antincendio, il calibro del misuratore verrà dimensionato in funzione della disponibilità idrica della zona. La derivazione dell’impianto di estinzione dovrà essere esclusivamente realizzata con un contatore richiesto specificatamente. La rete di distribuzione a valle del misuratore antincendio non potrà essere connessa a nessuna altra rete idrica afferente l’immobile. II misuratore richiesto per uso antincendio dovrà essere distinto dalle altre utenze e dall’impianto. Sono a carico dell’utente le spese per l’acquisto e l’installazione di nuovi contatori relativi alle nuove utenze nonché quelli per la sostituzione dei contatori che risulteranno mal funzionanti, illeggibili o vetusti. Il malfunzionamento dovrà essere accertato e certificato dall’Idraulico comunale.
Art. 30
Posizione dei Contatori
I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il
servizio acquedotto. Dopo del contatore sarà collocato a spese e cura dell’utente, un rubinetto di arresto.
Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in appositi pozzetti nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
Tutti i contatori saranno provvisti di apposito suggello dì garanzia apposto dal servizio acquedotto.
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore de presente regolamento, il
sevizio acquedotto potrà prescrivere l’esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l’utente non provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell’erogazione.-
Art. 31
Contatori in fabbricati con più utenze
Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.
Art. 32
Custodia dei contatori
L’utente ha obbligo dì mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti a norma dì legge e di regolamento.
Art. 33
Incuria e manutenzione del contatore
Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione dei contatore sono a carico dell’utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall’utenza.
Art. 34
Verifica dei contatori a richiesta dell’utente
A richiesta dell’utente, l’ufficio deve provvedere alle opportune verifiche.
Art. 35
Difettosa o mancata misurazione dei consumi
Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare o il normale funzionamento fosse compromesso, il consumo sarà commisurato alla media dei consumi rilevati nei due anni precedenti al guasto.
Art. 36
Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati. Qualora autorizzati gli spostamenti dei contatori saranno soggetti al pagamento di €. 50,00 (cinquanta) da versare sul Conto corrente postale del comune, il numero di conto corrente sarà indicato dai competenti uffici comunali.
CAPITOLO QUINTO
CONCESSIONI DI FORNITURA
Art. 37
Titolarità della concessione
li titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente
proprietario dell’edificio, o alloggio, ovvero l’usufruttuario o il conduttore.
Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
Art. 38
Rilascio della Concessione
Ad ogni richiesta di allaccio che soddisfi le condizioni di cui all’art. 17 del presente regolamento sarà rilasciata apposita concessione la cui validità sarà subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto di fornitura.
L’utente all’atto della sottoscrizione presterà a garanzia delle obbligazioni assunte, una cauzione infruttifera, in denaro pari a €. 50,00 (cinquanta), che verrà restituita alla cessazione dell’utenza.
Le richieste dì cui al precedente comma potranno essere sottoscritte previo l’assolvimento dei seguenti obblighi:
a) per le nuove utenze: solo dopo che sarà sottoscritto il relativo contratto di fornitura;
Art. 39
Contratto di utenza
1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma devono essere stipulati entro i trenta giorni dalla data di rilascio della relativa concessione.
a) per le vecchie utenze (sub ingresso) in qualsiasi momento e si intenderanno
automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. Non è ammesso mantenere in essere utenze intestate a persone decedute.
4. Al coniuge superstite o al figlio convivente è consentito il subentro a titolo gratuito previo pagamento di tutti i canoni pregressi.
5. Per il cambio di ragione sociale dell’azienda è consentito il subentro a titolo gratuito.
6. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento e l’utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.
Art. 40
Fornitura utenze temporanee e provvisorie
Tali utenze verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di anni uno prorogabili, alle seguenti condizioni:
– a seguito di regolare permesso a costruire, DIA o comunque atto di autorizzazione rilasciato da ente competente;
– che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione e che lo stesso sia accessibile per le periodiche verifiche;
– che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell’utenza in cui rientra la fornitura;
– che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale infruttifero di €. 500,00 (cinquecento).
Il contatore resta di proprietà dell’utente, il rimborso del deposito cauzionale avverrà solamente dopo che il contatore sia stato rimosso e dopo aver verificato che lo stesso non presenti manomissioni o danneggiamenti intenzionali e l’utente abbia provveduto al pagamento di quanto consumato.
Art. 41
Durata della concessione
Le concessioni dì fornitura, salvo diversa indicazione, sono a tempo indeterminato. L’utente, in ogni caso, può disdire la concessione in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
L’apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro trenta giorni data della richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore, predetti termini possono subire variazioni nei caso agli addetti comunali non sia data la possibilità dì accedere ai misuratori o causa dì forza maggiore.
Art. 42
Uso dell’acqua
L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato nella concessione e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L’autorizzazione di cui ai precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.
CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 43
Accertamento dei consumi –Lettura dei contatori
I consumi sono determinati dalla lettura dei contatore che avrà luogo di norma annualmente, secondo l’itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.
Qualora, per causa dell’utente, non sia stato possibile eseguire la lettura, verrà rilasciata apposita cartolina per autolettura da recapitare all’Ufficio Acquedotto.
II servizio acquedotto ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L’Ufficio Acquedotto potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura,
L’Ufficio Acquedotto si riserva comunque, in caso di necessità gestionali, di emettere fatture in acconto con consumo calcolato sulla media dei precedenti semestri,
Art. 44
Tariffe acqua
Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
a) USO DOMESTICO – Si considera destinata ad uso domestico l’acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici. E’ escluso l’innaffiamento dei giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all’uso domestico familiare in senso stretto.
b) ALTRI USI – si considera destinata ad altri usi l’acqua utilizzata per altre attività al di fuori dell’uso domestico. Sono esclusi categoricamente gli autolavaggi e per i quali non potrà essere concessa alcuna autorizzazione.
Le tariffe di vendita dell’acqua e la quota fissa vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti della Giunta Comunale.
Art. 45
Sospensione della fornitura per morosità
Il pagamento delle bollette per la fornitura dell’acqua dovrà effettuarsi entro il termine fissato dall’Ente ed esclusivamente con le modalità previste dallo stesso. Trascorso inutilmente tale termine, l’ufficio competente provvedere all’invio di un sollecito al pagamento della fornitura.
Ove l’utente non provveda al saldo del debito nel termine di quindici giorni dalla data de suddetto sollecito, verrà inviata una raccomandata A.R. o a mezzo notifica messo comunale che fissa un termine perentorio – 15 gg. dalla data di ricevimento – per il pagamento del debito. Nel caso in cui l’utente sia ancora recidivo dell’assolvere il suo debito, si deve provvedere alla chiusura dell’utenza che non verrà riattivata se non dopo che lo stesso abbia regolarizzato la pendenza. Le spese per la spedizione della raccomandata A.R. saranno a carico dell’utente insolvente ed addebitate sulla successiva fattura. L’amministrazione provvederà in ogni caso al recupero coattivo del credito affidando l’incarico all’ufficio legale dell’Ente o a società di recupero crediti. E’ facoltà dell’ufficio acquedotto, ove si rendesse necessario, rimuovere il contatore. In tali casi per la riapertura, l’utente moroso sarà tenuto anche ad un rimborso spese pari al doppio dell’importo relativo alla cauzione a suo tempo versata.
Per il ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi al tasso ufficiale di sconto più 3 punti percentuali, un rimborso spese di gestione indifferenziato dall’insoluto per una cifra fissa di € 5,16, rivalutabile annualmente in base alle variazioni dell’indice ISTAT, nonché le eventuali maggiori spese di esazione.
Art. 46
Risoluzione di diritto delle concessioni
La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell’ufficio acquedotto quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell’acqua per morosità dell’utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell’Amministrazione e in tutti gii altri casi previsti dal presente regolamento.
Art. 47
Subentri
Non sì darà corso al rilascio di una nuova concessione qualora sia richiesta la variazione dell’intestatario nei seguenti casi:
1. Cambiamento dell’ amministratore condominiale;
2. Variazione della denominazione o ragione sociale di ditta o società;
3. Separazione legale dei coniugi ( per il coniuge avente titolo).
4. Successione del concessionario per “mortis causa”.
In tali casi il nuovo intestatario dovrà fare richiesta su apposito modello.
Art. 48
Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione
L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
L’utente e’ quindi responsabile dei danni quivi provocati ad altri per qualsiasi causa non dì forza maggiore ed e’ tenuto a rimborsare le spese di riparazione dei danni.
In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
Art. 49
Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti ai punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza dì pressione, l’acqua non salga ai piani superiori, il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.
Art. 50
Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impiantì interni Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni l’ufficio acquedotto dispone in questi casi, se richiesto dall’utente, e dopo opportuna verifica tecnica, l’esenzione per i consumi eccedenti la consueta media.
L’utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.
Art. 51
Manomissioni alle condutture
Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell’impianto e dell’acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
b) di fare derivazioni dall’interno a favore dì altri proprietari o di altri inquilini;
o) di servirsi dell’acqua per usi diversi da quelli dichiarati,
Le violazioni di cui al presente articolo saranno sanzionati a norma del successivo articolo 55.
Art. 52
Variazione delle tariffe e del Regolamento
L’ente sì riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell’Autorità competente, ove necessiti, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all’utenza mediante pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Nel caso l’utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
Art. 53
Azioni giudiziarie e reclami
Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l’Amministrazione Comunale e gli utenti è competente l’autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell’acquedotto.
Eventuali reclami possono essere inoltrati dall’utente preferibilmente in forma scritta all’ufficio acquedotto presso la sede municipale.
Art. 54
Tutela rispetto al trattamento dei dati personali
II trattamento del dati personali forniti dal cliente ai fini della domanda di concessione della fornitura avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo n, 196 del 30/06/2003, i cui adempimenti in materia di informativa all’interessato e al consenso a! trattamento sono espletati ai momento della sottoscrizione.
Art. 55
Referti analisi acqua potabile
i referti microbiologici e chimici più recenti, rilevati periodicamente dalla locale Autorità competente, saranno pubblicati sul sito web della Città di Locri all’indirizzo: www.comune.locri.rc.it.
Tali referti, faranno indicativamente riferimento al campionamento prelevato nelle varie zone del territorio comunale.
Su richiesta da formulare al Responsabile dell’Area tecnica gli utenti avranno diritto ad avere copia dei risultati di tutti i campionamenti effettuati.
CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56
Penalità
Salvo i casi di falsità o di frode e prelievi abusivi per i quali si procederà a norma del Codice Penale e secondo le disposizioni di cui all’art 9 , per le altre contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, secondo la gravita dei fatti.
Art, 57
Validità della fatturazione
Gli eventuali reclami per errata misurazione de contatore od altro, non esonera l’utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
Art. 58
Tasse ed imposte
Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell’utente.
Art, 59
Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 60
Decorrenza
Il presente regolamento avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio online.