LOCRI – Il dirigente del dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, architetto Orsola Reillo, con decreto n° 12947 del 27/10/2016, pubblicato ieri sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ha escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il Piano Comunale Spiaggia del Comune di Locri, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento regionale n° 3/2008.
Questa decisione, rappresenta, di fatto, il superamento di un grosso scoglio burocratico per il Comune di Locri, nell’ambito dell’iter teso alla definitiva attuazione del Piano Spiaggia, poichè, come è scritto nel decreto “non si ritiene vi sia la necessità di approfondimenti per la valutazione degli effetti ambientali in quanto le problematiche ambientali scaturenti dall’attuazione del piano sono sufficientemente descritte e si riferiscono a quelle normalmente derivanti dall’attività afferente a interventi di utilizzo delle risorse naturali con cui il piano stesso è relazionato direttamente e indirettamente”.
Tuttavia, sono numerose le prescrizioni (vincolanti ai fini dell’attuazione del piano) imposte dalla Regione Calabria, che riportiamo integralmente:
“Tutti i sistemi idrici e fognari degli interventi previsti nel piano siano allacciati alla rete comunale; condizione indispensabile per la sostenibilità del piano medesimo, escludendo qualsiasi altro sistema di smaltimento delle acque reflue.
Sia verificata in sede di attuazione del piano da parte del Comune di Locri la compatibilità dal punto di vista idraulico delle portate immesse nel sistema fognario relativamente all’attuazione del piano, al fine di non compromettere l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
– il dimensionamento dei parcheggi pubblici deve essere rapportato all’effettiva capacità insediativa prevista dal piano spiaggia;
– venga prevista la possibilità d’installazione di strumenti per conseguire il risparmio delle risorse energetiche quali :
– pannelli solari termici per il riscaldamento delle acque destinate ai servizi igienici ed alle docce;
– pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
– sistemi combinati, ad elevato risparmio energetico, alimentati con sistemi fotovoltaici e lampade a risparmio energetico per l’illuminazione pubblica dei piazzali e delle strade.
– Tutte le concessioni demaniali siano subordinate all’accessibilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, circa l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate;
– Gli interventi che andranno ad attuare il piano spiaggia, nelle aree vincolate dovranno obbligatoriamente essere assoggettati ad istanza di autorizzazione paesaggistica il cui obbligo è prescritto, a carico dei concessionari ed ogni altra autorizzazione se prevista;
– vengano previsti sistemi e spazi coperti idonei (Isole Ecologiche) per la raccolta dei rifiuti e/o raccolta differenziata in applicazione del D leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., che dovranno essere, preventivamente all’approvazione del piano, individuate nelle planimetrie di progetto;
– Siano rispettate le prescrizioni formulate nei succitati pareri espressi dagli enti competenti nella seduta di conferenza dei servizi conclusiva ;
– Siano osservate le misure di salvaguardia previste nel Tomo IV “Disposizioni Normative” del QTRP adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n.300 del 22/04/2013 ed approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. n.134 del 3.08.2016 pubblicata sul BURC n.84 del 5.08.2016”.
“Il presente piano attuativo – è scritto nel decreto della Regione – dovrà essere recepito dal Piano Strutturale Comunale come “progetto approvato”, per lo stesso, non dovrà essere possibile prevedere alcun aumento volumetrico o cambio di destinazione d’uso rispetto a quello autorizzato, in quanto, qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona interessata vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS., salvo riproposizione di una nuova procedura di verifica”.
Inoltre “qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità del presente provvedimento”.
direttore@lentelocale.it