RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
Il consiglio di classe dell’istituto comprensivo “De Amicis- Campanella” di Locri decide di evitare alcune attività extrascolastiche nonché gite scolastiche alle classi con alunni in carrozzina. Questa è l’inclusione della scuola pubblica italiana? A denunciare sono proprio i genitori degli alunni diversamente abili “colpevoli” di frequentare la scuola su una sedia a rotelle.
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I vertici della scuola riferiscono che le gite previste per le classi di terza media con alunni portatori di handicap, non potranno essere fatte in quanto le Aziende di autolinee non dispongono di autobus adattati con rampa per la salita e la discesa delle carrozzine. Aziende di Autolinee? Avrebbero potuto contattare un’agenzia viaggi come recita la nota ministeriale ed il problema era risolto. Ad essere penalizzata oltre al disabile è la classe intera che ospita l’alunno in carrozzina. Non sono mancati i cori di protesta da parte dei compagni della stessa classe e dei genitori degli stessi che non comprendendo i motivi, accusano il compagno di banco disabile che per colpa sua tutta la classe non andrà in gita, ciò è inaccettabile. Significa che la scuola non è stata in grado di applicare le leggi che regolano l’integrazione scolastica che di fatto rimare solo sulla carta. A quanto pare, è la scuola che non applica la Normativa di riferimento «La nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio 11 aprile 2002, n. 645 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. Tale nota richiama le circolari del Ministero Pubblica Istruzione 14 ottobre 1992, n. 291 e 2 ottobre 1996, n. 623, che affidano alla comunità scolastica le scelte e le modalità più idonee per garantire tale diritto. Nella nota si legge: “le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. Al punto 5, la nota ministeriale precisa: “a) l’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’agenzia di viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”. Al punto 9 si precisa che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”. Ciò significa che il mezzo deve essere anche accessibile, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché (tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato) stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l’alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l’accompagna. L’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della Comunità Scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari)».