LOCRI – Sembrano non volersi arrestare i disagi all’interno del Comando di Polizia Locale dell’Ente, che da diverso tempo denuncia una serie di criticità, peraltro sottoposte all’attenzione della precedente amministrazione, la quale però non è riuscita a risolverle, inducendo così l’intero organo della Polizia Locale di Locri a proclamare uno stato di agitazione, proclamato dall’organizzazione sindacale esattamente il 27 luglio 2012. L’esistenza di tali problematiche ha generato «un clima di tensione e malcontento generalizzato» minando «il buon andamento di un delicato settore quale è la Polizia Locale, con percettiva negatività dell’immagine del Corpo». L’incontro richiesto con il viceprefetto Crea, si terrà giovedì alle 15,30 nella sala consiliare, nel quale si inviterà il commissario ad approfondire la questione, attuando soluzioni che possano ristabilire quel clima di serenità lavorativa a tutto il personale del Comando, «nonchè ristabilire quelle condizioni di legittimità improcrastinabili, necessarie a ridare credibilità e giusto ruolo al Corpo di Polizia Locale che, istituzionalmente, dovrebbe rappresentare l’alveo della legalità». Complice della gravosa situazione venutesi a creare, è la famosa determinazione numero 53 dell’Area Polizia Locale, Ufficio Contravvenzioni, Ufficio Polizia Stradale, Ufficio Polizia Giudiziaria, avente per oggetto il recupero delle somme del salario accessorio per gli anni 2007-2008-2009 e 2010 (rischio disagio), nella quale viene chiesto a ciascun componente la restituzione delle somme di salario corrisposte (in quegli anni) ma non dovute. Nella determinazione, viene citata la verifica amministrativa contabile dell’ispettore Cervellini, nel quale evidenziava le criticità nell’attività amministrativa di Locri, rilevando come al personale di vigilanza fossero state corrisposte delle somme di salario accessorio non dovute riferite all’attività di rischio e disagio per gli anni 2007- 2008- 2009 e primo semestre 2010. Nella determinazione si fa anche riferimento alla nota datata 1° ottobre 2010, con la quale l’ex Sindaco Lombardo invitava tutti i responsabili di Aree/Servizio a «predisporre gli atti amministrativi richiesti dalla relazione Cervellini al fine di sottoporli successivamente alla giunta comunale per una valutazione congiunta». Non solo, in un’altra nota datata 16-10-2012, il Segretario Comunale invitava il responsabile dell’Area di Vigilanza «a dare seguito alle prescrizioni evidenziate dalla relazione Cervellini, procedendo al recupero delle somme di indennità di salario accessorio indebitamente corrisposte o erogate al personale di vigilanza». In realtà, come è riportato nella citata deliberazione, il Responsabile dell’Area di Vigilanza il 15 novembre 2012, comunicava al Commissario prefettizio e al Segretario «di aver preso atto dell’indebita erogazione delle indennità di salario accessorio e delle legittimità della successiva attività di recupero delle stesse per come indicato dall’ispettore ministeriale». Nello specifico, il personale dovrà restituire un totale di 14.272, 40 euro relativo al periodo che va dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2008; 11.020,50 euro per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010 ed 3.464, 25 euro dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 (indebitamente liquidate al personale di vigilanza ma non ancora corrisposte). Dal mese di gennaio 2013, le somme di 14.272,40 euro e 11.020,50 euro verranno trattenute, mentre il recupero dell’intero importo avverrà attraverso ritenute su 12 rate mensili, il cui importo verrà corrisposto ad ogni singolo dipendente. Contro la determinazione numero 53, replica il Segretario Regionale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale, Giuseppe Bonfilio; e lo fa attraverso un comunicato destinato al Commissario Prefettizio, al Responsabile del Servizio di Vigilanza ed al Segretario Generale del Comune di Locri. «Tutti i compensi incentivanti – è scritto nella nota – , previsti dai Contratti Decentrati integrativi dei quali si chiede la restituzione sono stati erogati in base a specifici accordi decentrati scritti, intervenuti tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoposti tra l’altro al controllo dei revisori. Le Amministrazioni non possono ignorare che la contestazione dei contratti decentrati rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario. E’ certo che né gli ispettori del Ministero delle Finanze, né quelli della Ragioneria dello Stato o della Corte dei Conti possono sentenziare che determinati articoli del Contratto decentrato sono nulli o annullabili perché l’unico organismo titolato ad intervenire per valutare la compatibilità o meno delle disposizioni dei contratti decentrati con i CCNL, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile è il Giudice del lavoro.Si delinea quindi l’illegittimità di tutti i provvedimenti di ripetizione delle somme o di messa in mora inviate ai dipendenti. Se i compensi incentivanti sono stati erogati “illo tempore” in virtù di un preciso accordo sindacale decentrato regolarmente sottoscritto dall’Amministrazione questa, per le note disposizioni civilistiche, non può – prosegue la lettera – stante anche il disposto dell’art. 1372 del Codice Civile, sciogliere o sostanzialmente revocare tale accordo in via unilaterale.Per potere procedere al recupero delle somme indebitamente erogate in virtù di clausole del contratto decentrato integrativo occorre che tali clausole siano dichiarate nulle. Ciò può avvenire in due soli casi: se vi è una palese violazione dei vincoli e dei limiti imposti dal CCNL o dalle norme di legge oppure se la nullità è dichiarata dal giudice ordinario e cioè dal giudice del tribunale del lavoro che dovrà essere adito dalla stessa Amministrazione. La ripetizione di somme corrisposte ai dipendenti in forza di Contratti Decentrati Integrativi è impossibile ed illegittima se non è disposta dal giudice del lavoro e potrebbe configurarsi come abuso d’ufficio. Si diffida pertanto, a provvedere – conclude la lettera del rappresentante sindacale – alla revoca immediata della Determinazione numero 53, nonchè ad astenersi da ogni richiesta di somme, ove permanga la richiesta della ripetizione delle somme, di produrre denuncia per abuso di potere e abuso d’ufficio a carico dei responsabili del procedimento».
FRANCESCA CUSUMANO