DALL’UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLA DIOCESI DI LOCRI- GERACE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE NOTA STAMPA:
LOCRI- Sospensione in caso di rinvio a giudizio e destituzione dall’incarico in caso di condanna per i componenti di Confraternite o di altre Associazioni pubbliche diocesane, siano essi laici o religiosi o chierici.
La decisione è stata presa dal vescovo di Locri-Gerace, S.E. monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, con un decreto “sulla condizione dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali, contro i quali venga iniziato un procedimento penale”, che decorrerà dal 15 luglio prossimo. Viene fatta chiarezza in questo modo in un settore particolarmente delicato e che vede interessati tanti fedeli della Diocesi. Il decreto varrà infatti anche per i componenti dei Consigli parrocchiali e dei Comitati Feste, nonché di Associazioni e Movimenti laicali. Come si legge nel Decreto, controfirmato dal cancelliere, don Nicola Vertolo, esso è maturato “nel contesto dell’Anno della Fede, per una migliore coerenza della testimonianza di vita richiesta ai Cristiani dalla sequela del Vangelo di Gesù Cristo, sulla quale è fondata la presenza stessa dell’Associazionismo nella Chiesa”.
Di seguito, riportiamo integralmente il Decreto composto da 7 articoli:
ART. 1 – PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN MEMBRO DI UN’ASSOCIAZIONE
§1 – Tutti i fedeli, laici o religiosi o chierici, che fanno parte di Confraternite o di altre
Associazioni pubbliche diocesane, pur continuando a far parte dei soci
dell’Associazione, vengono sospesi con provvedimento dell’Ordinario diocesano da ogni
ufficio, mansione o servizio svolto nell’Associazione stessa e perdono temporaneamente
il diritto di voto attivo e passivo, oltre che per le cause già previste dal diritto universale e
particolare, anche nel caso in cui venga iniziato contro di essi un procedimento penale
presso i Tribunali dell’Ordinamento dello Stato italiano, di uno Stato estero, o,
eventualmente, di un Ordinamento giuridico superiore.
Nel presente Decreto, si intende iniziato un procedimento penale nel momento in
cui viene pronunciato il rinvio a giudizio.
ART. 2 – DOVERE DI INFORMAZIONE
§1 – Il fedele che si venga a trovare nelle condizioni di cui all’art. 1, ha il dovere di
astenersi immediatamente da ogni ufficio, mansione o servizio, e di informare senza
ritardo il Moderatore dell’Associazione, il Parroco della Parrocchia dove l’Associazione
opera e l’Ordinario diocesano.
§2 – Specialmente nel caso in cui la persona interessata, per negligenza o dolo, ha omesso
di comunicare l’inizio del procedimento penale a suo carico, ogni fedele ha il dovere di
informare almeno l’Ordinario diocesano.
§3 – Sono fatte salve le notizie conosciute nel segreto della Confessione sacramentale e
della direzione spirituale.
ART. 3 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL MODERATORE O DI UN OFFICIALE
§1 – Qualora un procedimento penale venga iniziato a carico del Moderatore
dell’Associazione, assume interinalmente il governo dell’Associazione medesima, il Vicemoderatore,
il quale informerà del fatto l’Ordinario diocesano, che, a sua volta, deciderà,
sentiti anche gli
altri officiali, sull’eventualità di nominare un Commissario fino al pronunciamento della
sentenza definitiva nel giudizio penale in corso.
§2 – Nel caso in cui il procedimento penale venga iniziato a carico di un altro dei
membri del direttivo, l’incarico svolto dalla persona interessata viene assunto
temporaneamente dal Moderatore, il quale dovrà informare senza ritardo il
Parroco e l’Ordinario diocesano. Quest’ultimo potrà decidere di affidare l’incarico
in questione ad un altro membro dell’Associazione di sua fiducia, fino al
pronunciamento della sentenza definitiva nel giudizio penale in corso.
§3 – Per tutti gli uffici e gli altri incarichi elettivi, se la sentenza definitiva non
viene emessa prima della scadenza naturale del mandato in corso, allo scadere di
detto termine si procederà regolarmente a nuove elezioni.
ART. 4 – SANAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI
Gli atti giuridici compiuti da chi si trova nella situazione di cui all’art. 1 e che
abbia omesso di informare, per negligenza o dolo, almeno l’Ordinario
diocesano, sono invalidi, ma per il bene dei fedeli e, in particolare,
dell’Associazione, possono essere sanati dall’Ordinario diocesano, sentiti gli
officiali dell’Associazione stessa.
ART. 5 – REINTEGRAZIONE NELL’ESERCIZIO DELL’INCARICO
Pronunciata la sentenza definitiva di assoluzione, il fedele è immediatamente
reintegrato nell’esercizio del proprio incarico.
ART. 6 – SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA
§1 – Pronunciata la sentenza definitiva di condanna, al termine del procedimento
penale, il fedele è destituito dal proprio incarico e cancellato dall’elenco dei soci,
con provvedimento del Moderatore, o di chi lo sostituisce secondo l’art. 3 §1.
§2 – L’attestato della destituzione dall’incarico e della cancellazione dall’elenco
dei soci deve essere redatto in triplice copia, una delle quali va spedita presso la
residenza o il domicilio del fedele interessato, una va conservata negli archivi
dell’Associazione e la terza va depositata presso la Cancelleria vescovile.
ART. 7 – ESTENSIONE DEL DECRETO
§1 – Il presente Decreto si intende esteso anche ai Consigli Pastorali Parrocchiali
(per quanto non previsto già con Decr. Vesc. n. 174 del 12.01.2012), ai Consigli
Parrocchiali per gli Affari Economici, Comitati feste e gruppi parrocchiali.
§2 – Nel caso di Associazioni private riconosciute dall’Ordinario diocesano, la
conferma in un incarico associativo e il mantenimento nel numero dei soci di
chi è stato condannato per un reato penale con sentenza passata in giudicato
può costituire causa sufficiente alla revoca del riconoscimento da parte dello
stesso Ordinario.
§3. Per le espressioni diocesane diAssociazioni nazionali o internazionali, i
responsabili locali, o l’Ordinario diocesano segnaleranno la situazione,
insieme a quanto previsto dal presente Decreto, all’autorità competente
secondo gli statuti.