(foto di repertorio)
di Francesca Cusumano
LOCRI- “Interventi per contrastare l’abuso di alcol da parte dei monorenni“: ci riferiamo all’ordinanza n° 12 emessa dal sindaco di Locri, Giovanni Calabrese e pubblicata oggi nell’albo pretorio del Comune.
A partire da oggi infatti, su tutto il territorio comunale, è vietata ai minorenni, dalle ore 20 alle ore 7, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti commerciali, degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dei gestori di stabilimenti balneari e di tutti i titolari di autorizzazioni della legge 25 agosto 1991, n° 287. Resta ferma invece, la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.
Inoltre, per scongiurare una delle prime cause di incidenti stradali, nonchè un uso smisurato di bevande alcoliche tra i giovanissimi, specie nel periodo estivo, il primo cittadino ha in tal senso, disposto che 1) “siano vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni, fino al 31 ottobre (termine della stagione estiva), in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci;2) il divieto è esteso anche alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale per i mirati controlli; 3) semaforo rosso, inoltre, per tutte le miscele di bevande contenenti alcolici in quantità limitata o diluita“.
I tragressori della suddetta ordinanza, saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari alla somma di 300 euro.
In particolare, se le violazioni saranno commesse dall’esercente di un qualsiasi esercizio commerciale, pubblico esercizio o attività artigionale, la sanzione applicata sarà di 300 euro per la prima violazione; 500 euro per la seconda violazione con la conseguente chiusura dell’esercizio per tre giornate lavorative; 500 euro per la terza violazione con chiusura dell’esercizio per tre giornate lavorative e successiva riduzione dell’orario di apertura di 1/3 per tre mesi.
Sanzioni previste da 50 a 300 euro, anche per gli esercenti di attività commerciali che non provvederanno ad informare l’utenza di tali divieti, attraverso avvisi o cartelli apposti all’ingresso dei propri esercizi; mentre, “negli esercizi divisi in reparti-si legge nell’ordinanza- l’avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell’area destinata alla vendita delle bevande alcoliche”.