di Gianluca Albanese
SIDERNO – Dopo l’ordinanza del TAR di Reggio Calabria, pubblicata oggi, che ha accolto il ricorso di quattro gestori di stabilimenti balneari sidernesi, disponendo la sospensione di una delle prescrizioni oggetto del ricorso (ovvero l’obbligo di immediato adeguamento alle nuove prescrizioni del Piano Spiaggia Comunale), il braccio di ferro col Comune di Siderno continua.
La Commissione Straordinaria, con delibera n. 110 del 24/06/21 ha deciso per l’immediato reclamo al Consiglio di Stato avverso le ordinanze cautelari di sospensiva.
I FATTI
Lo scorso 20 maggio, con determina n. 239 del Responsabile del Settore 5 “Politiche del territorio” architetto Nicola Tucci, il Comune di Siderno aveva disposto l’estensione al 31 ottobre 2021 della durata della licenza relativa alle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreativa (stabilimenti balneari) sulla scorta di una circolare della Regione Calabria del 21 aprile che dava indirizzo ai Comuni di mantenere le concessioni demaniali per gli stabilimenti esistenti fino a un termine fissato in 90 giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid19, stimato, appunto, per il 31 ottobre.
Tuttavia, l’estensione della concessione era subordinata all’adeguamento alle prescrizioni del Piano Spiaggia Comunale adottato il 28/02/2020, che prevedono l’adeguamento della metratura alle condizioni morfologiche conseguenti ai fenomeni di erosione delle coste.
Tradotto in soldoni, significa un ridimensionamento della metratura degli stabilimenti balneari che non intacca strutture come bar e servizi igienici, ma comporta, inevitabilmente, la riduzione del numero degli ombrelloni.
Quattro gestori di stabilimenti balneari, però, non ci stanno. Fanno ricorso al Tar per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e concessione di misure cautelari provvisorie, del Piano Spiaggia del Comune di Siderno, della determina che prevede l’estensione delle concessioni demaniali subordinata al rispetto del Piano Spiaggia e del provvedimento che rinnova la concessione al 31 ottobre e di ogni altro atto e presupposto.
Il TAR dà loro ragione e con l’ordinanza N. 00152/2021 accoglie la richiesta di sospensiva sostenendo, tra l’altro, che l’articolo 6, comma 8, del PIR impone che “Il Piano Comunale Spiaggia prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti”.
Inoltre, sempre il TAR scrive nell’ordinanza che “Non risulta adeguatamente documentato in che modo i fenomeni di erosione costiera di cui dà atto la Relazione Generale al Piano Spiaggia Comunale abbiano interessato le aree oggetto della concessione” di cui sono titolari i ricorrenti.
Pertanto, ritenendo che l’applicazione delle prescrizioni previste dal nuovo Piano Spiaggia già a decorrere dalla stagione balneare in corso sia tale da arrecare un pregiudizio grave e irreparabile a carico dei ricorrenti, il TAR accoglie la domanda cautelare limitatamente a questo punto, lasciando inalterata l’architettura del Piano Spiaggia Comunale, fissando per il 9 marzo l’udienza di merito.
Immediata la reazione della Commissione Straordinaria, che dopo aver chiarito di aver fornito al TAR tutti i dati tecnici e le planimetrie che confermerebbero l’erosione delle coste nelle porzioni di spiaggia in cui insistono gli stabilimenti che hanno fatto ricorso, oggi ha immediatamente deliberato di proporre reclamo al Consiglio di Stato avverso le ordinanze cautelari del TAR, i cui effetti, però, sono immediati. Pertanto, in attesa della fissazione dell’udienza al Consiglio di Stato, che potrebbe tenersi prima della fine della stagione estiva, i gestori dei lidi sono autorizzati a riprendersi la metratura preesistente.
Secondo i Commissari “Il reclamo al Consiglio di Stato è un atto dovuto per correttezza nei confronti dei gestori degli altri stabilimenti balneari che si sono adeguati al Piano Spiaggia e non hanno fatto opposizione alla nostra delibera oltre che, ovviamente, ai bagnanti che vogliono andare al mare sui tratti di spiaggia libera che per legge devono essere almeno il 30% della superficie totale. Riteniamo che il TAR abbia dato un’interpretazione errata di una norma del PIR e ricordiamo a tutti che avremmo potuto fare come ha fatto il Comune di Melito Porto Salvo che ha emanato, nei mesi scorsi, un bando per assegnare ex novo le concessioni demaniali agli stabilimenti balneari. Tale bando, che imponeva di ricominciare da capo e azzerare la situazione preesistente, ha passato il vaglio del TAR e del Consiglio di Stato, mentre noi abbiamo inteso lasciare lavorare i gestori dei lidi in una stagione difficile come quella post-pandemia e siccome riteniamo di aver operato nel giusto, abbiamo subito deliberato il reclamo al Consiglio di Stato”.