di gruppo consiliare “Uniti per Gerace”
In data 30 Settembre u.s. il consiglio comunale di Gerace doveva deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto Comunale. A tal proposito l’apposita Commissione presieduta dal Vicesindaco Dott. Salvatore Galluzzo, presentava la bozza in Consiglio ma alcune lacune venivano messe in evidenza dall’intervento del Consigliere Varacalli del gruppo di minoranza “Uniti per Gerace”, il quale rilevava che la Commissione si era riunita una sola volta e in tale riunione stravolgeva lo Statuto, tuttavia ad occhio nudo è stato subito chiaro che si trattava di un copia e incolla, basti considerare che si fa riferimento nella bozza ancora alle “Province” e non alla “Città metropolitana” oppure che all’art. 59 della bozza si discorre di revisore rieleggibile mentre la legge prevede che sia la prefettura a designarlo ovvero al comma 6 si prevede che il presidente del Consiglio sentito il Sindaco (quando nel nostro Comune sindaco e presidente è un unico soggetto) può proporre la revoca di uno dei revisori (nel nostro comune è prevista la presenza di un unico revisore).
Tralasciando altre criticità segnalate, viene anche proposto dal consigliere Varacalli l’inserimento di un punto che ritiene essere fondamentale per ogni ente comunale ossia: “Il comune di Gerace ripudia le mafie e ogni altra forma di organizzazione criminale considerandola una grave violazione dei diritti fondamentali dell’individuo e della pacifica convivenza della comunità. Al fine di prevenire impedimenti e ostacoli prodotti dalle suddette organizzazioni criminali è prerogativa dell’ente promuovere lo sviluppo della legalità nella società civile avvalendosi, a tal fine, anche di forme di cooperazione con altri comuni; l’ente si costituisce parte civile all’interno di processi giudiziari riguardanti fattispecie di reato riconducibili a mafie e/o ad altre organizzazioni criminali e in tutti i casi in cui ove sia tecnica possibile secondo le norme procedurali e penali e nell’interesse della città.”
E’ bene precisare che la commissione era composta oltre che dai consiglieri di maggioranza, anche dal consigliere di minoranza Lizzi del gruppo “Svolta in Comune” il quale è stato anch’esso favorevole al rinvio riconoscendo che la bozza di Statuto così come era impostata non poteva essere consona per l’ente comunale.
Tuttavia, il presidente della Commissione Galluzzo affermava con grande enfasi di non accettare POLITICAMENTE un’eventuale rinvio, pur riconoscendo che vi sono delle anomalie nella bozza e invitava quindi tutta la maggioranza a non rinviare il punto.
Dopo tali affermazioni si ci aspettava che la maggioranza accettasse la proposta del Vicesindaco ma attenzione, in quel momento interveniva il Sindaco che riconosceva (pur non ammettendolo esplicitamente) che così come presentato lo Statuto non poteva essere accettato e chiedeva anch’esso il rinvio. Morale della favola? Gli stessi componenti la Commissione che avevano licenziato il documento da portare nel civico consesso votavano anch’essi per il rinvio (compreso il vicesindaco presidente della commissione dott. Galluzzo, il quale nemmeno ha avuto la dignità e la coerenza di astenersi dal voto). Nei fatti si riconosceva POLITICAMENTE che la presidenza della Commissione veniva bocciata, dimostrando che in quest’amministrazione l’ultima parola è e sempre sarà del Sindaco, al quale va’ riconosciuta l’umiltà di tornare sui propri passi.
Si riporta per intero il testo dell’intervento del consigliere Varacalli:
Senza corpo e senza anima, è questa la descrizione che merita la bozza di Statuto che la maggioranza propone oggi all’approvazione del Civico Consesso.
Esso viene licenziato da una Commissione che per la stesura dello stesso si è riunita una sola volta provando a mio avviso che qui davanti a noi abbiamo uno di quei tanti modelli standard che le varie agenzie di formazione per gli enti locali mettono a disposizione di tutti.
Questo Statuto non rende giustizia alla Città Di Gerace per il semplice fatto che non è uno Statuto ma è un “indumento” qualsiasi che può essere indossato da qualsiasi altro comune cambiandone solo il nome.
Lodevole da parte della maggioranza l’aver affrontato il tema della modifica dello stesso, non vi è ombra di dubbio. Nella precedente legislatura un’altra bozza venne licenziata dalla Commissione ad hoc dopo ben sette riunioni. Riunioni alle quali era sempre assente l’attuale Sindaco dott. Pezzimenti e per il quale venne comunque accolta la sua richiesta di rinviare l’approvazione poiché, all’epoca, vi era un dibattito parlamentare in corso su possibili riforme istituzionali.
Il fatto di non aver considerato le modifiche apportate dalla precedente Commissione rappresentativa di tutto i gruppi consiliari, dimostra la strada a senso unico che ha preso quest’amministrazione. Infatti abbiamo assessori privi di deleghe e progetti fatti passare per propri nelle testate online compiacenti. Alcune di quest’ultime descrivono una realtà che non esiste e i cui direttori delle stesse testate hanno determine di pagamento a firma del Comune di Gerace per incarichi nello stesso, nonché riscontriamo amministratori impegnati alla risoluzione di tematiche familiari più che amministrative. Insomma, per pubblico pudore non vado a descrivere altre situazioni che avrebbero di certo la capacità di creare imbarazzo in tutti noi ma basti considerare che la tanto paventata trasparenza di questa amministrazione viene smentita dalla mancata risposta alle interrogazioni rivolte al Sindaco dal gruppo politico che mi pregio oggi di rappresentare. Interrogazioni poste per pubblico interesse e delle quali ho avuto solo il disappunto del Sindaco per averle
poste, il quale si dimentica delle sue numerose presentate in passato.
Dicevo, senza corpo e senza anima risulta essere questa bozza. Lo Statuto in questione parla di Gerace solo nei primi articoli, poi Gerace scompare e troviamo una serie di articoli che per la loro scarsa chiarezza rischiano di provocare conflitti tra organi, pubblica amministrazione e cittadini nei prossimi anni.
Mettendo da parte ogni polemica e con l’intenzione di agire per il pubblico interesse chiedo: il rinvio del punto all’ordine del giorno; la riunione della Commissione con incontri pubblici affinché i cittadini possano contribuire alla realizzazione dello Statuto.
Tale richiesta è dettata da alcuni rilievi che di seguito espongo:
- – All’art. 69 il Consiglio Comunale con tale approvazione oggi violerebbe una delle teorie basilari del pubblico diritto ossia la teoria delle fonti, laddove recita al comma 1 “Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.” Con la delibera di consiglio comunale n.43 del 29.12.2016 tale regolamento risulta già approvato. Un obbrobrio giuridico che ci viene confermato dalla stessa Commissione dato che oggi inserisce nella bozza questo
articolo smentendo se’ stessa. - – – All’art. 9 si disciplinano le Commissioni permanenti ma non si
specifica quali sono. - – – I primi articoli dello Statuto in via di approvazione non
specificano quale siano i confini di Gerace e quali siano le sue caratteristiche. Tale punto è importante (come del resto avviene in tutti gli Statuti comunali) affinché l’organo consiliare quando si troverà in futuro a dover deliberare su questioni concernenti il territorio possa far riferimento alla norma statutaria. Pertanto si
propone di lasciare quanto già indicato nello Statuto attuale ossia la seguente previsione: “1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro, dal Borghetto, dal Borgo e da frazioni e contrade, storicamente riconosciute dalla comunità 2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 28,58 confinante con i comuni di Locri, Antonimina, Canolo, Agnana, Cittanova, Siderno.”
- – – Non è specificato nello Statuto che il Comune di Gerace è “Centro storico di notevole interesse pubblico” come è previsto in quello vigente. Pertanto, si chiede di inserire Al’articolo 2 comma 1: “ L’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge ed in attuazione degli articoli: 114 comma 2 Cost; 117 comma 2 lettera p) e comma 6, Cost.; e dell’art.6 del D. Lgs. 267/2000. Il Comune di Gerace dichiarato, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione della bellezza naturale e tutela paesaggistica: “Centro storico di notevole interesse pubblico” – G.U. n.58 del 4 marzo 1969 -, è un ente locale autonomo, espressione della propria comunità, la rappresenta, ne promuove lo sviluppo e cura e tutela gli interessi dei cittadini, che abbiano riferimento la vita amministrativa, secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione Calabria e dell’ordinamento comunitario e internazionale quando quest’ultimi non risultano violare i principi fondamentali e i diritti inalienabili presenti nella Costituzione italiana.”
- – – Non è specificato che il Comune di Gerace si pregia del titolo di Città.
- – – All’ art. 67 della dicitura “Difensore Civico Non Approvato” si ignora il significato;
- – – Per dare un’anima a questo documento si chiede di inserire all’articolo 2 un ulteriore comma: “Il comune di Gerace promuove e concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela e salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della pri- ma infanzia. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e comunque tutte le fasce deboli della comunità; b) governa l’uso del territorio in modo compatibile le risorse e le caratteristiche ambientali; c) favorisce le attività commerciali e tutela e sostiene lo sviluppo dell’artigianato locale, con particolare riguardo a quello artistico, adattandone iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo; d) sostiene le attività agricole concorrendo a realizzare tutte le infrastrutture ed i servizi di pertinenza comunale; e)promuove la cultura e l’educazione permanente operando affinché siano a disposizione della comunità tutte le possibilità di studio, formazione, documentazione ed aggiornamento; f) ritiene la pratica dell’educazione fisica e sportiva essenziale nel processo educativo – formativo della persona anche ai fini della tutela della salute; g) Il Comune di Gerace consapevole dell’immenso patrimonio storico artistico e culturale che lo contraddistingue pone la sua attività amministrativa nel rispetto e nella valorizzazione di tale patrimonio, consapevole che esso rappresenta la sua identità principale. A tal fine: tutela e
valorizza l’unicità del proprio patrimonio monumentale – storico – artistico archeologico – paesaggistico ed in particolare considera il patrimonio storico- artistico fonte di ricchezza e di sviluppo economico e sociale, e promuove il necessario interessamento dei più ampi circuiti turistici regionali e nazionali e internazionali sulle peculiarità che il paese offre e potrebbe offrire; predispone un piano organico per il turismo che da una parte persegue gli obiettivi da raggiungere e dall’altra individua gli interventi da effettuare mirati alla esaltazione dei valori ambientali; Il Comune di Gerace parimenti: a) tutela, restaura e ripristina il tessuto urbano cittadino, i monumenti nazionali e gli antichi edifici; b)incrementa le istituzioni comunali; c) sostiene ogni attività culturale avente per fine principale la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche di costume e di tradizioni; d)individua spazi attrezzati per rappresentazioni teatrali; e)promuove l’interesse delle forze economiche e culturali per incentivare attività, in armonia con gli obiettivi della programmazione comunale, quali rappresentazioni teatrali, mostre, concerti e quanto altro considera necessario allo sviluppo turistico, culturale, sociale, economico della comunità.” – Si chiede di inserire il seguente capitolo all’interno dello Statuto poiché presente in modo poco dettagliato.: “Deliberazioni degli organi collegiali 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, normalmente, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da
questi svolta. 2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici: la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. 3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. 4. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ( e non un terzo come da voi inserito) ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo statuto. 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal segretario comunale. “
- – – All’art. 20 si indica il numero di assessori componenti la Giunta, sarebbe opportuno non inserire alcun numero in quanto potrebbe variare in base a modifiche legislative future. Aggiungere quindi “secondo quanto determinato dal TUEL”.
- – – All’art. 28 per le aziende speciali viene attribuito potere assoluto al Sindaco nella nomina svuotando il ruolo del Consiglio Comunale. – All’art. 26 viene riportata il decreto legislativo 163/2006 ignorando le modifiche apportate con legge successiva.
- – – All’art. 32 si evince chiaramente la copiatura della bozza da un altro Statuto in quanto ancora si cita la Provincia e non la Città Metropolitana – ed inoltre per quanto riguarda la gestione dei servizi socio-assistenziali il bacino di utenza è stabilito dalla
legge regionale nr. 23 che recepisce la legge 328/2000. – All’art. 35 “Altre forme di collaborazione” si limita il Comune ad una sola forma associativa quando la legge ne prevede almeno dieci
- – – All’art. 61 si parla di un Commissariamento autoindotto dal Sindaco stesso in caso di mancata approvazione del bilancio non citando la normativa di riferimento. – L’art. 40 limita incarichi e collaborazioni esterne a “soggetti in p o s s e s s o d i u n a p a r ticolarespecializzazione universitaria” (escludendo esperti di ogni tipo).
- – – All’art. 47 Partecipazione popolare è eccessivo il numero di sottoscrittori per proporre al comune petizioni.
- – – All’art. 36 e 37 si cita la figura di direttore generale del Comune non prevista per il nostro numero di abitanti.
- – – All’art. 49 referendum rivedere il numero dei sottoscrittori e del comitato promotore.
- – – All’art. 51 si chiede come si faccia a rinviare all’art. 12 dello statuto precedente se questo oggi verrebbe abrogato.
- – – Al comma 8 dell’art. 51 si chiede la modifica in modo tale che la Consulta giovanile relazioni al consiglio e non al Sindaco che presiede la stessa consulta giovanile (cosa peraltro che priverebbe di autonomia la stessa Consulta).
- – – All’art. 59 si conferma che la Commissione non ha letto per intero la bozza in quanto parla di revisore rieleggibile mentre la legge prevede che sia la prefettura a designarlo. Inoltre al comma 6 si prevede che il presidente del Consiglio sentito il Sindaco (quando nel nostro Comune sindaco e presidente è un unico soggetto) può proporre la revoca di uno dei revisori (nel nostro comune è prevista la presenza di un unico revisore). –
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Il senso civico e i valori della nostra comunità devono fare in modo che il Comune di Gerace si faccia promotore di una legalità diffusa. Si chiede pertanto a questa pubblica assise di inserire il seguente articolo: “Il comune di Gerace ripudia le mafie e ogni altra forma di organizzazione criminale considerandola una grave violazione dei diritti fondamentali dell’individuo e della pacifica convivenza della comunità. Al fine di prevenire impedimenti e ostacoli prodotti dalle suddette organizzazioni criminali è prerogativa dell’ente promuovere lo sviluppo della legalità nella società civile avvalendosi, a tal fine, anche di forme di cooperazione con altri comuni; l’ente si costituisce parte civile all’interno di processi giudiziari riguardanti fattispecie di reato riconducibili a mafie e/o ad altre organizzazioni criminali e in tutti i casi in cui ove sia tecnica possibile secondo le norme procedurali e penali e nell’interesse della città.”