di ufficio stampa Giunta Regione Calabria
Risponde ai canoni di legittimità costituzionale la norma introdotta con la l.r. n. 8/2016 dalla Regione Calabria, con la quale venivano sospesi, provvisoriamente e fino all’approvazione del Piano regionale dei Rifiuti in Calabria, tutti i procedimenti volti alla realizzazione di nuove discariche.La Regione, difesa dall’avvocato Massimiliano Manna dell’Avvocatura Regionale, ha rappresentato le ragioni di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Calabria di Catanzaro, nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’atto con cui la Regione Calabria, aveva disposto la sospensione della procedura di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, in applicazione della norma censurata.La sentenza assume rilevanza, laddove evidenzia che: pur essendo vero che la disciplina dei rifiuti attiene alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, riservata, in base all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato, la giurisprudenza costante ha negato la possibilità di identificare “una “materia” in senso tecnico qualificabile come “tutela dell’ambiente”, dando luogo piuttosto ad una competenza trasversale, che può incidere su materie diverse, le quali ben possono essere regionali o concorrenti.Ai sensi della stessa normativa statale (d.lgs. n. 152/2006), rientrano nel novero delle funzioni affidate alla competenza regionale, fra le altre, l’individuazione dei luoghi o degli impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti, l’indicazione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee a tale localizzazione e, soprattutto, l’adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 199 e 200 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale è ricompresa la delimitazione sul territorio regionale, su richiesta dei Comuni, di “ambiti ottimali” per la gestione integrata dei rifiuti; attribuzione, quest’ultima, che si collega strettamente alle competenze regionali in materia di “governo del territorio”.Viene rilevato inoltre che la sospensione delle nuove autorizzazioni nelle more dell’adozione del nuovo piano rifiuti viene giustificata “in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento” e che la localizzazione degli impianti di smaltimento, quantunque adottata in conformità ai criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali, costituisce esercizio, da parte delle Regioni, di una competenza legislativa loro propria, sia pure concorrente con quella statale, attenendo al “governo del territorio” (sentenza n. 314 del 2009).D’altro canto, perseguendo finalità di cura del territorio in relazione alle esigenze di contrasto all’emergenza dei rifiuti, la norma impugnata risponde ad interessi funzionalmente collegati con la tutela ambientale; e del resto, di tale necessaria intersezione fra i due profili di intervento può trarsi conferma dal fatto che la stessa normativa statale riconosce che “il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati” (art. 199, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006).A tale proposito, peraltro, va osservato che la disposizione censurata presenta – come risulta espressamente dal titolo stesso dell’intero corpo normativo che la contiene – il contenuto tipico di una “misura di salvaguardia”; essa, pertanto, non viola la legislazione nazionale, ma introduce – piuttosto – una misura di carattere eccezionale e temporaneo, coessenziale alla propria natura cautelare, da ritenersi legittima dal momento che l’effetto tipico sia stato contenuto entro un termine ragionevole, così da evitarne una incontrollata protrazione.In conseguenza di quanto sopra, la disposizione adottata dalla Regione Calabria persegue finalità attinenti a competenze regionali, funzionalmente collegate alla tutela ambientale, e non attenua il livello di protezione dell’ambiente garantito dalla legge statale. p.g.