di Gianluca Albanese
SIDERNO – C’è del buono anche nell’attuale Parlamento, al di là dei minuetti nel tentativo di formare un nuovo Governo e nelle accuse tra le varie forze politiche in campo. Ieri abbiamo dato notizia della presentazione del nuovo testo della legge Lazzati, quella norma che impedisce ai mafiosi di fare campagna elettorale alle elezioni.
A onor del vero, il testo presentato per l’approvazione dal Movimento Stelle (primo firmatario il deputato calabrese Sebastiano Barbanti) rispecchia fedelmente quello originariamente redatto dal Giudice Emerito di Cassazione Romano De Grazia, depurato da tutte quelle norme applicative che finora hanno reso, di fatto, inefficiente la Legge Lazzati. Ora, appena il nuovo testo sarà approvato, come hanno scritto lo stesso De Grazia e la giovane militante del Centro Studi Lazzati Maria Grazia Messineo (nella foto), sarà più facile individuare e colpire i responsabili del reato senza la necessità di sciogliere l’intero consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Ad ogni buon conto, Lente Locale offre ai propri lettori, l’intero testo depositato ieri alla Camera per l’approvazione:
Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Art. 1.
Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla ‘ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Ai fini della presente legge è da intendersi per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione all’uopo di una sia pur minima struttura organizzativa.
Art. 2.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen., il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni dì cui all’art. 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3.
Con la sentenza di condanna il Giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, ne dichiara la decadenza.
Nel caso in cui il candidato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
Dette sanzioni si applicano anche in caso di patteggiamento di pena a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a sensi dell’art. 163 cod. pen.
Il Giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36, commi 2, 3 e 4, cod. pen. e la trasmissione della sentenza passata in giudicato all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza del candidato per le relative annotazioni.
Art. 4.
È abrogata la legge n. 175 del 13 ottobre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252 ed è sostituita dalla presente legge.