di Redazione
Nuova Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, in materia di igiene e sanità pubblica, con provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche e alle attività sportive.
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, sono adottate le seguenti misure:
- È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione – esclusivamente se
ubicata all’interno del territorio regionale – individualmente o con un familiare convivente,
per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata. - È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a
persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare. - E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in
spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra
i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al
periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di
socializzazione, bar e ristoranti. - Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività:
- pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.
- allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
- 5. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a
persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa. - 6. è consentito – alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale – lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi
vigenti per ciascuna categoria di prodotti. - 7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.
- 8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.
- 9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e
le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.
Si dà mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata campagna di comunicazione e informazione, coerente con le disposizioni della presente Ordinanza e per la promozione delle misure di igiene e prevenzione.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e s.i.m.. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli