DALLO STUDIO LEGALE MAMMOLITI RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL SEGUENTE COMUNICATO STAMPA: (ph. Enzo Lacopo)
Il 10 luglio 2013 si è tenuta l’udienza presso la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione che vedeva imputato il signor Scaramozzino Francesco difeso dagli Avvocati Domenico Putrino del Foro di Palmi e Giuseppe Mammoliti (nella foto) del Foro di Locri, il fatto di sangue si è verificato in Palizzi Marina il 27 marzo del 2010, Scaramozzino Francesco si portava presso il Bar Plaza di Palizzi dove si trovava Quagliano Vincenzo insieme ad altre persone, successivamente a seguito delle provocazioni di Quagliana i due litigavano in modo violento.
Scaramozzino, inseguìto, minacciato, insultato e sputato dal Quagliana dopo la lite, si avvia a piedi presso la propria abitazione dove si consuma l’ultimo atto della lite che finisce in tragedia. Infatti Scaramuzzino sferrando sette colpi d’arma da punta e da taglio, cagionava la morte di Quagliana Vincenzo che decedeva presso l’Ospedale di Melito Porto Salvo. Il GUP del Tribunale di Locri e successivamente la Corte di Assise di Appello avevano confermato l’impianto accusatorio ritenendo l’azione omicidiaria dello Scaramozzino come puro omicidio volontario condannandolo alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione. Ieri mattina i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo totalmente le tesi difensive esposte dagli Avvocati Giuseppe Mammoliti e Domenico Putrino, riconoscevano che il fatto di sangue si era verificato in presenza di provocazione da parte della vittima e riconoscevano, altresì, la validità della meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche non riconosciute sia dal primo che dal secondo Giudice.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione recependo totalmente quanto dai difensori sostenuto sin dalla prima pronuncia di condanna, ha annullato la sentenza rinviando per un nuovo giudizio di merito che tenga doverosamente conto delle tesi difensive, ad altra Corte di Assise di Appello il fascicolo processuale.