di Antonella Scabellone (foto Enzo Lacopo)
LOCRI- “Alessandro Figliomeni non può essere considerato intraneo alla ‘ndrangheta. Non partecipa all’ associazione, non ne utilizza i metodi, non ne elabora le strategie, non ne persegue i fini. A suo carico non vi sono contestazioni di condotte sintomatiche del reato associativo, né attività istituzionali illegali o atti illegittimi compiuti durante il mandato di sindaco. Nessuna prova vi sarebbe del suo presunto ruolo di vertice nell’organizzazione mafiosa con poteri decisionali, e della carica di “santista” che gli viene attribuita dall’accusa. Essendo un sindaco era una figura di riferimento per tutti. Nel bene e nel male tutti parlavano di lui”.
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Questi alcuni passaggi significativi dell’arringa che ha visto protagonista ieri davanti al Tribunale penale di Locri la difesa dell’ex sindaco di Siderno, chiamato a rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso insieme ad altre 54 persone nell’ambito del processo Recupero-Bene Comune.
La prima parte dell’arringa difensiva ha visto salire in cattedra l’avvocato Antonio Mazzone che ha ricostruito con leggi e giurisprudenza alla mano la fattispecie del reato associativo, in particolare dell’ associazione mafiosa rapportata alla politica, passando poi ad esaminare i vari elementi a carico del proprio assistito. “Il mafioso diventa politico per realizzare i fini dell’associazione, e non è questo sicuramente il caso- ha esordito il legale”.
ATTENDIBILITA’ DEL PENTITO GIUSEPPE COSTA. Ciò che il pentito Costa dichiara a proposito dell’appartenenza di Figliomeni alla consorteria criminale dei Commisso non fa testo e va dichiarato inutilizzabile secondo l’avvocato Mazzone, in quanto il testimone di giustizia riferisce al PM de relato, per sentito dire, senza indicare la fonte (“non ricordo chi me l’abbia indicato” dice spesso)o riferendosi a fonti inattendibili o inesistenti (come quando, a proposito della presunta affiliazione dell’ex sindaco, riferisce di averlo appreso da un cognato di Figliomeni, tale Cosimo Commisso, che nella realtà non esiste). “Se un soggetto non prende parte alle riunioni associative-ha stigmatizzato il legale- non fa parte dell’organizzazione mafiosa.Il pentito non è stato in grado indicare un solo summit a cui ha partecipato Figliomeni e ha dimostrato di non conoscere affatto l’imputato quando ha detto che è un geometra. Le sue dichiarazioni hanno una incoerenza intrinseca”.
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI GIANLUCA CONGIUSTA
Secondo l’avvocato Mazzone non si può dire che il sindaco Figliomeni fosse contrario alla costituzione di parte civile del comune di Siderno nel processo per l’omicidio di Gianluca Congiusta. Anche se il Comune di Siderno non lo fece in prima persona, a causa di un parere negativo dell’ufficio legale acquisito agli atti, la costituzione parte civile venne fatta dall’associazione dei comuni, che è organo superiore di cui fa parte anche il Comune di Siderno. “Il sindaco comunque era convinto-ha aggiunto l’avvocato Nobile-che la lotta alla ndrangheta si facesse soprattutto con altri mezzi, come con un’amministrazione oculata e trasparente”.
INTERCETTAZIONI
Le intercettazioni a carico dell’imputato non farebbero testo secondo la difesa. Le analisi compiute dal perito di parte, Ingegner Sergio Lupis, dimostrerebbero che alcune di queste intercettazioni non sono utilizzabili, in quanto non intellegibili. Altre sono state erroneamente interpretate e porterebbero a conclusioni contrarie rispetto a quello a cui giunge la pubblica accusa.
Significativo in questo senso il dialogo tra NICOLA ROMANO, ritenuto capo del locale di Antonimina, e VINCENZO MELIA, presunto “capo corona” dell’operazione “Saggezza”, dove parlando del sindaco di Siderno il secondo dimostra di non sapere neanche chi sia. “Se Figliomeni avesse avuto un ruolo di vertice, se fosse stato un santista, Melia non poteva non conoscerlo o sapere che ruolo ricoprisse- hanno sottolineato a più riprese gli avvocati Nobile e Mazzone.Il ruolo di “attivista” che poi Romano gli attribuisce, non riguarderebbe affatto, secondo la difesa, la posizione criminale di Figliomeni e sarebbe smentita dal fatto che questi non pone in essere alcuna condotta riconducibile a un coinvolgimento attivo nell’ organizzazione criminale.
DOMENICO GANGEMI (ritenuto capo locale di Genova) intercettato nel suo negozio di frutta e verdura a Genova mentre parla con un ignoto dice “Potevamo sapere che il sindaco di Siderno è CAPO LOCALE”. In realtà quella intercettazione per intensità del segnale (sotto 6 ) per la difesa di Figliomeni sarebbe inutilizzabile. Il perito di parte, ad ogni modo, la traduce in versione completamente diversa da quella del consulente del Tribunale (“potevamo sapere il sindaco di Siderno chi cazzu chi faci”). E ancora, a carico dell’ex primo cittadino ,e a dimostrazione della sua organicità alla ndrangheta, con particolare riguardo alla sua presunta carica di santista, vi sarebbe secondo l’accusa l’ambientale del 14.04.2014 captata sulle mercedes di MUIA FRANCESCO che dialoga con Sgambelluri Antonio. Sgambelluri chiede a Muià: “Sandro è più alto di grado di te nella ndrina?. Muià dice “avoglia” . Per gli inquirenti si deduce che il sindaco ha la “santa” ma, secondo la difesa, nessuno lo direbbe espressamente, né questa circostanze troverebbe conforto negli elementi di causa .
I RAPPORTI CON GIUSEPPE COMMISSO “IL MASTRO”
Tra Giuseppe Commisso, detto il mastro, ritenuto dall’accusa ai vertici della omonima consorteria, e l’ex sindaco di Siderno non correva buon sangue. Ne è convinto l’avvocato Vincenzo Nobile. Vi era una forte conflittualità. Per il mastro Figliomeni era una vera e propria “ossessione” , specie dopo che il suo ex cognato aveva intrapreso una relazione sentimentale con la figlia del sindaco. Il mastro intercettato parla spesso dell’ex primo cittadino con disprezzo. ”I Figliomeni hanno creato sempre problemi- dice dialogando con un certo Ciccio; poi, riferito all’ex sindaco “non ragiona, non voglio avere a che fare con lui, non è nella società, non lo voto, lui se ne fotte gli interessano solo i voti”.
Ma anche l’ex sindaco prende le distanze dal mastro laddove, in fase di interrogatorio davanti al Pm, dichiara “Con Commisso Giuseppe non mi potevo trovare d’accordo, ha un modo troppo diverso pensare rispetto al mio”
Questi elementi secondo la difesa rafforzerebbero la tesi che Sandro Figliomeni non apparteneva a quella organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta dai vertici della quale era pure mal visto. I rapporti amichevoli intrattenuti poi con personaggi attenzionati non potrebbero provare alcunché; così come con Antoonio Commisso, classe 25, con il quale vi sarebbe un pranzo a Mammola e un dialogo in cui l’ex primo cittadino di Siderno ringrazia l’anziano per del vino che questi gli aveva regalato. Così i rapporti con i “torinesi” (i fratelli Cataldo Carmelo e Giuseppe) e Tony Vallelonga erano amicali derivanti da una vecchia conoscenza.
La estraneità all’organizzazione mafiosa di Figliomeni si evincerebbe, secondo la difesa, anche dal fatto di essere stato questi negli anni vittima di attentati sempre denunciati e mai nascosti, contrariamente alle logiche criminali.
Infine un’analisi all’attività svolta dal’imputato come sindaco di Siderno e la contestazione dell’ attendibilità della teste Rosalba Scialla, commissario straordinario del comune nel dopo Figliomeni, che avrebbe riferito di una precedente gestione del bilancio scellerata,della mancata riscossione di oneri di urbanizzazione, di uffici allo sbando. “E’ stata smentita-ha concluso Nobile- e agli atti ci sono le prove”.
La richiesta finale dei legali è stata l’assoluzione dell’ex sindaco con formula piena per non aver commesso il fatto.
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