di Redazione
Sarebbe nullo il presunto accordo stipulato il 15 aprile con il quali si destinavano 900 mila euro per il finanziamento delle posizioni organizzative in seno alla sanità pubblica calabrese. È quanto affermano in una comunicazione, che informa tutti gli organi competenti, le segreterie provinciali UIL FPL, FSI NURSIND.
L’atto risulterebbe nullo innanzitutto perché ‹‹l’azienda a tutt’oggi non ha certificato i fondi aziendali così come previsto dalle norme contrattuali vigenti, quindi non si possono impegnare somme non conoscendole, e in secondo luogo perchè non sono rispettate le condizioni previste dall’art. 20 del CCNL 1998/2001››. Infatti, l’articolo prevede che “le aziende ed enti, sulla base del proprio ordinamento e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione all’esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative”. Ora secondo i sindacati per l’ASP di Reggio Calabria la Regione non ha mai approvato l’atto aziendale. Sempre nello stesso articolo verrebbero indicati i settori dove le posizioni organizzative possono essere istituite, ‹‹mentre il comma 3 prevede – spiegano – la graduazione delle funzioni in base a criteri di valutazione delle stesse posizioni organizzative››. Le segreterie provinciali evidenziano non ‹‹sono rispettate le condizioni previste dall’art. 21 del CCNL 1998/200. Inoltre – proseguono – il c.1 prevede che le aziende ed enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel c.2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite. Mentre – fanno sapere che i commi 2 indicano principi di selezione, i commi 3, 4 e 5, dettano, rispettivamente, le modalità di affidamento dell’incarico su p.o. istituite, e i commi 4 e 5 invece prevedono l’attività di valutazione. In ogni caso dalla lettura dei citati art. 20, 21 e 36, si evince:
che i criteri generali per la individuazione delle posizioni organizzative devono essere preventivi a qualunque atto inerente le stesse p.o. e devono essere materia di concertazione (art. 6 c. 1, CCNL 1998/2001);
che bisogna individuare le posizioni organizzative rispetto all’Atto Aziendale e alle leggi regionali in materia;
che bisogna graduare le funzioni e stabilire le diverse pesature;
che a certificazione dei fondi avvenuta, in sede di contrattazione si stabiliscono le somme da destinare al finanziamento in maniera congrua alla graduazione delle funzioni;
l’Azienda istituisce le posizioni organizzative individuando settore, competenze e requisiti richiesti oltre la pesatura economica.››
Secondo le segreterie provinciali ‹‹nessuna di queste condizioni è stata rispettata ed i due avvisi sono la conseguenza disastrosa dei due avvisi prima richiamati che prevedono una sorte di manifestazione d’interesse, termine in voga usato per aggirare leggi dello stato, contratti e regolamenti, e provvedere alla soddisfazione dei bisogni e delle logiche da manuale Cencelli. Altro che premiare il merito. Quindi anziché procedere nel senso di un bando di evidenza pubblica trasparente si pensa ad una operazione contorta che si presta al più turpe e discrezionale senso di elargizione di prebende e fidelizzazione di alcuni unti del Signore››.
‹‹Gli avvisi individuati – proseguono – con i numeri di repertorio 856 e 857 del 28.05.2014, non individuano alcuna posizione organizzativa ma il tutto è rimandato al Direttore Generale (lapsus del copia incolla, all’ ASP ’è il Commissario Straordinario) che successivamente dopo aver ricevuto un elenco di idonei approverà tale elenco, “per l’individuazione da parte sua degli incarichi di posizione organizzativa di tipo amministrativa/tecnico/sanitaria” ed ancora “con successivi provvedimenti il Direttore Generale conferirà gli incarichi tra gli idonei di detto elenco”.
Sono evidente le palesi violazioni di norme di legge (es.: D.Lgs 150/2009 e smi) e contrattuali.
Pertanto e per le motivazioni sopra indicate, con la presente si invita:
A voler revocare tutti gli atti inerenti le posizioni organizzative prima richiamate (deliberazione n. 300/2014, avvisi nn. 856 e 857 del 28.05.2014), adottati in maniera illegittima ed in palese violazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Le Autorità in indirizzo sono pregate di accertare eventuali violazioni di legge e responsabilità in carico a chi ha messo in essere tali atti››.