Rubrica: L’ago della Bilancia
Per il Tribunale di Milano, “una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”. La contrario, i giudici milanesi ritengono che “debba essere riconosciuto “essere senziente”, ai sensi del Trattato di Lisbona.
“Non essendo l’animale una “cosa” ( v. ad es articoli 923 del Codice Civile), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso”. La sentenza della nona sezione del Tribunale di Milano si è espressamente richiamata alla nuova Legge sul diritto condominiale, stabilendo un orientamento giurisprudenziale nuovo che per la prima volta si fonda sulle recenti norme: ” Il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 posto che, modificando l’articolo 1138 del Codice Civile ha previsto che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. E dunque “non vanno svolti rilievi” su un accordo di separazione che stabilisca quale clausola delle condizioni di separazione che “i genitori stabiliscono che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre- dove collocata la minore- la quale si farà carico delle spese ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi”. Il sentimento per gli animali, “ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, sicchè deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia”.
(AnmviOggi.it)